Avvocato penalista - Il concorso esterno in associazione mafiosa o associazione di tipo mafioso.
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Avvocato penalista - Il concorso esterno in associazione mafiosa o associazione di tipo mafioso. |
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Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa o associazione di tipo mafioso non è previsto da alcuna norma di natura penale del nostro ordinamento giuridico, ma è un delitto di evidente elaborazione giurisprudenziale e, come tale, privo di supporto normativo ed incostituzionale.
Con le espressioni concorso esterno in associazione di tipo mafioso o concorso esterno in associazione mafiosa si è inteso indicare una forma di compartecipazione del reato di Associazione di tipo mafioso, previsto e punito dall'art. 416 bis del codice penale italiano.
Il concorso esterno si realizzerebbe con l'apporto di un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso, pur senza però prender parte al sodalizio mafioso.
A parte l'ovvia considerazione giuridica che non compete ai giudici la funzione normativa - che è, invece, di competenza del legislatore per espressa disposizione costituzionale - ma solo la funzione giurisdizionale e, cioè, quella di applicare le leggi (auspicabilmente bene e con senso di giustizia), vi è soltanto da rilevare che il quadro normativo che qui di seguito viene evidenziato, già preesistente rispetto alle elucubrazioni giurisprudenziali in tema di creazione di "nuove figure di reato", fornisce tutti gli strumenti per poter perseguire efficacemente chiunque concorra nel reato di associazione di tipo mafioso o di associazione mafiosa, mi chiedo: che bisogno c'era di creare e di usare una nuova "figura criminosa", pur senza averne alcun titolo o diritto?
Se l'Articolo 110 del Codice Penale stabilisce che, quando una o più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, a cosa serve una nuova ed illegittima "figura criminosa", che si distingue da ciò che già c'è solo per la sua illegittimità, per la sua incostituzionalità e per la sua aggettivazione di "esterno"...
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L'Art. 25 della Costituzione, prevede che:
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
L' Articolo 1 del Codice Penale, intitolato ai Reati e pene: disposizione espressa di legge, dice che:
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
L'Articolo 2 del Codice Penale, intitolato alla Successione di leggi penali, stabilisce che:
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (art. 25 Cost.). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ( art. 648 c.p.p.). Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
L'Articolo 110 del Codice Penale, intitolato alla Pena per coloro che concorrono nel reato, prevede che:
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
L'Articolo 416 bis, intitolato alle Associazioni di tipo mafioso anche straniere, stabilisce che:
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta` che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
(Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Per una breve, ma esaustiva ed essenziale analisi della nuova "figura criminosa" e del suo itinerario evolutivo, vedere qui:
http://www.treccani.it/enciclopedia/il-concorso-esterno-nei-reati-associativi_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/
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