Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 609 duodecies del Codice Penale.
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Art. 609 duodecies. Circostanze aggravanti. (1)
Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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