Avvocato penalista - Atti persecutori. Art. 612 bis del Codice Penale.
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Art. 612 bis. (1) Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n°. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11.
(2) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del D. L. 1° luglio 2013, n°. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n°. 94.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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Art. 612 bis. (1) Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n°. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11.
(2) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del D. L. 1° luglio 2013, n°. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n°. 94.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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