http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: dicembre 1999

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venerdì 31 dicembre 1999

Avvocato penalista - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 ter del Codice Penale

Avvocato penalista  - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 ter del Codice Penale.
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Art. 617 ter. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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giovedì 30 dicembre 1999

Avvocato penalista - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 bis del Codice Penale.
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Art. 617 bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
 
Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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mercoledì 29 dicembre 1999

Avvocato penalista - Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 del Codice Penale.
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Art. 617. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
 
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
 
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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martedì 28 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Art. 616 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Art. 616 del Codice Penale.
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Art. 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
 
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
 
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
 
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
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lunedì 27 dicembre 1999

Avvocato penalista - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Art. 615 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Art. 615 quinquies del Codice Penale.
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Art. 615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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domenica 26 dicembre 1999

Avvocato penalista - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Art. 615 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Art. 615 quater del Codice Penale.
 
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Art. 615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
 
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
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sabato 25 dicembre 1999

Avvocato penalista - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Art. 615 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Art. 615 ter del Codice Penale.
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Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
 
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
 
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
 
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
 
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
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venerdì 24 dicembre 1999

Avvocato penalista - Interferenze illecite nella vita privata. Art. 615 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Interferenze illecite nella vita privata. Art. 615 bis del Codice Penale.
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Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata.

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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giovedì 23 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Art. 615 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Art. 615 del Codice Penale.
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Art. 615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
 
Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.
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mercoledì 22 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violazione di domicilio. Art. 614 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione di domicilio. Art. 614 del Codice Penale.
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Art. 614. Violazione di domicilio.
 
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)
 
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
 
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
 
(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 24, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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martedì 21 dicembre 1999

Avvocato penalista - Stato di incapacità procurato mediante violenza. Art. 613 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Stato di incapacità procurato mediante violenza. Art. 613 del Codice Penale.
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Art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza.
 
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.
 
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.
 
La pena è della reclusione fino a cinque anni:
 
1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
 
2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
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lunedì 20 dicembre 1999

Avvocato penalista - Atti persecutori. Art. 612 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti persecutori. Art. 612 bis del Codice Penale.
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Art. 612 bis. (1) Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n°. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)

(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11.

(2) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del D. L. 1° luglio 2013, n°. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n°. 94.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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domenica 19 dicembre 1999

Avvocato penalista - Minaccia. Art. 612 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Minaccia. Art. 612 del Codice Penale.
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Art. 612. Minaccia.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120-126; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 1.032. (1)

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2-ter, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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sabato 18 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Art. 611 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Art. 611 del Codice Penale.
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Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.
 
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.
 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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venerdì 17 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza privata. Art. 610 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza privata. Art. 610 del Codice Penale.
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Art. 610. Violenza privata.
 
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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giovedì 16 dicembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 609 duodecies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 609 duodecies del Codice Penale.
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Art. 609 duodecies. Circostanze aggravanti. (1)
 
Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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mercoledì 15 dicembre 1999

Avvocato penalista - Adescamento di minorenni. Art. 609 undecies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Adescamento di minorenni. Art. 609 undecies del Codice Penale.
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Art. 609 undecies. Adescamento di minorenni. (1)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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martedì 14 dicembre 1999

Avvocato penalista - Comunicazione al tribunale per i minorenni. Art. 609 decies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Comunicazione al tribunale per i minorenni. Art. 609 decies del Codice Penale.
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Art. 609 decies. Comunicazione al tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. (1)

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile. (3)

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. (2)

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(2) Le parole: "nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne," sono state aggiunte dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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lunedì 13 dicembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 609 nonies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 609 nonies del Codice Penale.
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Art. 609 nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (1) per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (2) comporta:
 
1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; (8)
 
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; (4)
 
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
 
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
 
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. (5)
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, (2) se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. (6)
 
La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
 
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
 
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
 
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. (7)
 
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni. (7)
 
(1) Parole inserite dall’art. 8, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(2) Le parole: "609-undecies" sono state inserite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Parole inserite dall’art. 8, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(4) Le parole: "e all'amministrazione di sostegno" sono state inserite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(5) I numeri: "4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,  comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte." sono stati aggiunti dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(6) Comma aggiunto dall’art. 8, co. 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(7) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(8) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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domenica 12 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza sessuale di gruppo. Art. 609 octies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Violenza sessuale di gruppo. Art. 609 octies del Codice Penale.
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Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo.
 
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
 
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
 
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
 
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.
 
La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
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sabato 11 dicembre 1999

Avvocato penalista - Querela di parte. Art. 609 septies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Querela di parte. Art. 609 septies del Codice Penale.
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Art. 609 septies. Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; (1)

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; (2)

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

(1) La parola: “quattordici” è stata così sostituita dall’art. 7, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.

(2) Numero così sostituito dall’art. 7, co. 1, lett. b) della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
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venerdì 10 dicembre 1999

Avvocato penalista - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 609 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 609 sexies del Codice Penale.
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Art. 609 sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. (1)
 
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
 
(1) L'articolo che recitava: "Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 9 dicembre 1999

Avvocato penalista - Corruzione di minorenne. Art. 609 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Corruzione di minorenne. Art. 609 quinquies del Codice Penale.
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Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne. (1)
 
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
 
La pena è aumentata.
 
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
 
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
 
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (2)
 
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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mercoledì 8 dicembre 1999

Avvocato penalista - Atti sessuali con minorenne. Art. 609 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti sessuali con minorenne. Art. 609 quater del Codice Penale.
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Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne.
 
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
 
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
 
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. (1)
 
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. (2)
 
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (3)
 
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
 
(1) Numero così sostituito dall’art. 6, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(2) Il comma che recitava: "Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni." è stato inserito dall’art. 6, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38 e successivamente così modificato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Le parole: "fino a due terzi." sono state così sostituite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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martedì 7 dicembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 609 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 609 ter del Codice Penale.
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Art. 609 ter. Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. (1)

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; (2)

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (2);

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; (3)

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (3).

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Numero aggiunto dall’art. 3, co. 23, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(2) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(3) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D. L.gs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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lunedì 6 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza sessuale. Art. 609 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza sessuale. Art. 609 bis del Codice Penale.
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Art. 609 bis. Violenza sessuale.
 
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
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domenica 5 dicembre 1999

Avvocato penalista - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Art. 609 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Art. 609 del Codice Penale.
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Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.
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sabato 4 dicembre 1999

Avvocato penalista - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Art. 608 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Art. 608 del Codice Penale.
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Art. 608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
 
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un
provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
 
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
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venerdì 3 dicembre 1999

Avvocato penalista - Indebita limitazione di libertà personale. Art. 607 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Indebita limitazione di libertà personale. Art. 607 del Codice Penale.
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Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale.
 
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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giovedì 2 dicembre 1999

Avvocato penalista - Arresto illegale. Art. 606 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Arresto illegale. Art. 606 del Codice Penale.
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Art. 606. Arresto illegale.
 
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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mercoledì 1 dicembre 1999

Avvocato penalista - Sequestro di persona. Art. 605 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sequestro di persona. Art. 605 del Codice Penale.
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Art. 605. Sequestro di persona.
 
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
 
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
 
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
 
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.

Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. (1)
 
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. (1)
 
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
 
1) affinché il minore riacquisti la propria liberta;
 
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
 
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 29, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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