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domenica 31 gennaio 1999

Avvocato penalista - Frode nelle pubbliche forniture. Art. 356 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frode nelle pubbliche forniture. Art. 356 del Codice Penale.
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Art. 356 del Codice Penale. Frode nelle pubbliche forniture.
 
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
 
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
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sabato 30 gennaio 1999

Avvocato penalista - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Art. 355 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Art. 355 del Codice Penale.
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Art. 355 del Codice Penale. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
 
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
 
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
 
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
 
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
 
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
 
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.
 
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
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venerdì 29 gennaio 1999

Avvocato penalista - Astensione dagli incanti. Art. 354 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Astensione dagli incanti. Art. 354 del Codice Penale.
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Art. 354 del Codice Penale. Astensione dagli incanti.
 
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
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giovedì 28 gennaio 1999

Avvocato penalista - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Art. 353 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Art. 353 bis del Codice Penale.
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Art. 353 bis del Codice Penale. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1)
 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 10 della Legge 13 agosto 2010, n°. 136.
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mercoledì 27 gennaio 1999

Avvocato penalista - Turbata libertà degli incanti. Art. 353 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbata libertà degli incanti. Art. 353 del Codice Penale.
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Art. 353 del Codice Penale. Turbata libertà degli incanti.
 
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
 
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
 
(1) Le parole: "fino a due anni" sono state così sostituite dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2010, n°. 136.
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martedì 26 gennaio 1999

Avvocato penalista - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. Art. 352 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. Art. 352 del Codice Penale.
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Art. 352 del Codice Penale. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
 
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
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lunedì 25 gennaio 1999

Avvocato penalista - Violazione della pubblica custodia di cose. Art. 351 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione della pubblica custodia di cose. Art. 351 del Codice Penale.
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Art. 351 del Codice Penale. Violazione della pubblica custodia di cose.
 
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
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domenica 24 gennaio 1999

Avvocato penalista - Agevolazione colposa. Art. 350 del Codice Penale.

Avvocato penalista  -  Agevolazione colposa. Art. 350 del Codice Penale.
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Art. 350 del Codice Penale. Agevolazione colposa.
 
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
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sabato 23 gennaio 1999

Avvocato penalista - Violazione di sigilli. Art. 349 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione di sigilli. Art. 349 del Codice Penale.
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Art. 349 del Codice Penale. Violazione di sigilli.

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
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venerdì 22 gennaio 1999

Avvocato penalista - Abusivo esercizio di una professione. Art. 348 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abusivo esercizio di una professione. Art. 348 del Codice Penale.
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Art. 348 del Codice Penale. Abusivo esercizio di una professione.

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.
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