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lunedì 20 dicembre 1999

Avvocato penalista - Atti persecutori. Art. 612 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti persecutori. Art. 612 bis del Codice Penale.
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Art. 612 bis. (1) Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n°. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)

(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11.

(2) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del D. L. 1° luglio 2013, n°. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n°. 94.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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domenica 19 dicembre 1999

Avvocato penalista - Minaccia. Art. 612 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Minaccia. Art. 612 del Codice Penale.
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Art. 612. Minaccia.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120-126; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 1.032. (1)

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2-ter, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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sabato 18 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Art. 611 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Art. 611 del Codice Penale.
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Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.
 
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.
 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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venerdì 17 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza privata. Art. 610 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza privata. Art. 610 del Codice Penale.
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Art. 610. Violenza privata.
 
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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giovedì 16 dicembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 609 duodecies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 609 duodecies del Codice Penale.
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Art. 609 duodecies. Circostanze aggravanti. (1)
 
Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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mercoledì 15 dicembre 1999

Avvocato penalista - Adescamento di minorenni. Art. 609 undecies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Adescamento di minorenni. Art. 609 undecies del Codice Penale.
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Art. 609 undecies. Adescamento di minorenni. (1)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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martedì 14 dicembre 1999

Avvocato penalista - Comunicazione al tribunale per i minorenni. Art. 609 decies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Comunicazione al tribunale per i minorenni. Art. 609 decies del Codice Penale.
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Art. 609 decies. Comunicazione al tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. (1)

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile. (3)

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. (2)

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(2) Le parole: "nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne," sono state aggiunte dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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lunedì 13 dicembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 609 nonies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 609 nonies del Codice Penale.
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Art. 609 nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (1) per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (2) comporta:
 
1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; (8)
 
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; (4)
 
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
 
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
 
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. (5)
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, (2) se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. (6)
 
La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
 
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
 
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
 
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. (7)
 
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni. (7)
 
(1) Parole inserite dall’art. 8, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(2) Le parole: "609-undecies" sono state inserite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Parole inserite dall’art. 8, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(4) Le parole: "e all'amministrazione di sostegno" sono state inserite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(5) I numeri: "4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,  comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte." sono stati aggiunti dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(6) Comma aggiunto dall’art. 8, co. 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(7) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(8) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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domenica 12 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza sessuale di gruppo. Art. 609 octies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Violenza sessuale di gruppo. Art. 609 octies del Codice Penale.
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Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo.
 
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
 
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
 
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
 
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.
 
La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
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sabato 11 dicembre 1999

Avvocato penalista - Querela di parte. Art. 609 septies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Querela di parte. Art. 609 septies del Codice Penale.
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Art. 609 septies. Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; (1)

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; (2)

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

(1) La parola: “quattordici” è stata così sostituita dall’art. 7, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.

(2) Numero così sostituito dall’art. 7, co. 1, lett. b) della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
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