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mercoledì 20 ottobre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 583 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 583 del Codice Penale.
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Art. 583. Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] (1)

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

[5) l'aborto della persona offesa.] (2)

(1) Numero abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.

(2) Numero abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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martedì 19 ottobre 1999

Avvocato penalista - Lesione personale. Art. 582 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Lesione personale. Art. 582 del Codice Penale.
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Art. 582. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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lunedì 18 ottobre 1999

Avvocato penalista - Percosse. Art. 581 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Percosse. Art. 581 del Codice Penale.
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Art. 581. Percosse.
 
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
 
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
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domenica 17 ottobre 1999

Avvocato penalista - Istigazione o aiuto al suicidio. Art. 580 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione o aiuto al suicidio. Art. 580 del Codice Penale.
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Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio.
 
Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
 
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
 
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.
 
Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.
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sabato 16 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio del consenziente. Art. 579 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio del consenziente. Art. 579 del Codice Penale.
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Art. 579. Omicidio del consenziente.
 
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
 
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
 
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
 
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
 
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
 
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
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venerdì 15 ottobre 1999

Avvocato penalista - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Art. 578 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Art. 578 del Codice Penale.
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Art. 578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
 
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
 
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
 
Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un
terzo a due terzi.
 
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.
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giovedì 14 ottobre 1999

Avvocato penalista - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 577 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 577 del Codice Penale.
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Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
 
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:
 
1) contro l'ascendente o il discendente;
 
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
 
3) con premeditazione;
 
4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
 
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
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mercoledì 13 ottobre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 576 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 576 del Codice Penale.
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Art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo. (1)
 
Si applica la pena dell'ergastolo (2) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
 
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
 
2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
 
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; (2)
 
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa. (3)
 
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. (4)
 
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
 
(1) Le parole: "Pena dell'" sono state soppresse dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224. Il comma è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. a) del D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n°. 38 e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) La lettera che recitava: "5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies" è stata così modificata dall’art. 1, co. 1, lett. b) del D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n°. 38 e di nuovo dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b sexies) del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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martedì 12 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio. Art. 575 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio. Art. 575 del Codice Penale.
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Art. 575. Omicidio.
 
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
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lunedì 11 ottobre 1999

Avvocato penalista - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Art. 574 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Art. 574 bis del Codice Penale.
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Art. 574 bis. Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (2)
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 29, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n°. 94
 
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. r), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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