Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 583 del Codice Penale.
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Art. 583. Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] (1)
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
[5) l'aborto della persona offesa.] (2)
(1) Numero abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
(2) Numero abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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Art. 583. Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] (1)
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
[5) l'aborto della persona offesa.] (2)
(1) Numero abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
(2) Numero abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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