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lunedì 11 ottobre 1999

Avvocato penalista - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Art. 574 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Art. 574 bis del Codice Penale.
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Art. 574 bis. Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (2)
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 29, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n°. 94
 
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. r), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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