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martedì 17 novembre 2015

Avvocato penalista - Quando si rischia la sospensione e quando si rischia la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza.

Avvocato penalista - Quando si rischia la sospensione e quando si rischia la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza.
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Avvocato penalista - Quando si rischia la sospensione e quando si rischia la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza.
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" Dopo quale valore di tasso alcolemico scatta il ritiro della patente?

Guida in stato di ebbrezza ed alcoltest: a seguito dell’etilometro scatta la sospensione della patente e la confisca del veicolo superati i limiti di legge.

L’assunzione di alcool, anche in modesti quantitativi, prima di mettersi alla guida di un’auto o di un altro veicolo (moto o bicicletta) compromette le funzioni psicofisiche del conducente, stante il venir meno di quella concentrazione e rapidità di riflessi sulle performance di guida, indispensabili alla sicurezza della circolazione.

Il Codice della Strada pone, quindi, il divieto di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche [1].

Non si può stabilire con certezza il livello di tolleranza all’alcool.

Esso varia su base individuale; la capacità di assorbimento dipende da variabili come: peso; età; sesso (le donne metabolizzano una quantità di alcool 4 volte inferiore a quella degli uomini); quantità di cibo assunta (a digiuno l’alcool viene assorbito in 1 ora; dopo i pasti occorrono da 2 a 6 ore); tempo intercorso dall’assunzione (la curva di assorbimento ed eliminazione, curva di Widmark, raggiunge la massima concentrazione tra la mezz’ora e le due ore dall’assunzione); stato di salute generale; affaticamento e stress; associazione con psicofarmaci e sostanze psicoattive; abitudine alcolica.

Dalle analisi di campioni si evince che il tasso di g/l (grammi per litro di sangue) produce i seguenti effetti:da 0,2 a 0,5 g/l: tendenza a guidare in modo rischioso e lieve alterazione psicomotoria e psicosensoriale: disturbo dei riflessi, riduzione delle cautele, manovra di frenata più brusca, alterazione della funzione visiva e della percezione dei segnali stradali; da 0,6 a 0,9 g/l: compaiono errori di guida, dilatazione dei tempi medi di reazione, riduzione della capacità di adattamento al buio, di regolare la velocità, di valutare le distanze e le manovre di guida; da 1,0 a 1,5 g/l: netto peggioramento dei tempi di reazione e della capacità di attenzione; inabilità a valutare le distanze e i tempi; da 1,5 a 2 g/l: sonnolenza, attimi di assenza dall’attenzione alla guida; da 2 a 3 g/l: incapacità di avviare e guidare veicoli; da 3 a 4 g/l: incordinazione motoria; oltre 4 g/l: perdita di coscienza.

Le sanzioni: dopo quando scatta il ritiro della patente.

La legge prevede tre livelli differenti di violazione a seconda della quantità di alcol rinvenuta nel sangue:

Tasso alcolemico da 0 a 0,5 g/l: NESSUNA CONSEGUENZA.

Il conducente non viene multato.

Tasso alcolemico superiore a 0,5 fino a 0,8 g/l: IPOTESI LIEVE.

Sono previste solo sanzioni amministrative e non penali.

In particolare, scatta la sanzione del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 g/l: IPOTESI MEDIA.

Scatta il reato (quindi si entra nell’orbita del penale), con l’applicazione anche di sanzioni amministrative.

In particolare scatta la sanzione penale dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi.

All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: IPOTESI GRAVE.

Scatta la sanzione penale dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.

Accertamento.

Gli organi di polizia stradale possono, infatti, imporre al conducente di sottoporsi ad una prova preliminare, tesa a verificare su strada la sussistenza di tracce di uso di sostanze alcoliche, mediante “accertamenti qualitativi non invasivi” o “prove”, anche attraverso apparecchi portatili, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno [2].

Potranno essere utilizzati test comportamentali (con verifica dei riflessi, dei tempi di reazione a stimoli semplici o complessi) e di prove di equilibrio, di abilità e di coordinazione.

Inoltre, esistono apparecchi che, utilizzando tecniche colorimetriche di rilevamento chimico-immunologico, consentono l’accertamento della presenza di alcol mediante lo strofinamento di un tampone (stick) sulla pelle e che, dall’analisi del sudore (emuntore accessorio) presente, sono in grado di fornire informazioni circa la presenza di alcol – pur senza quantificazione del valore – a un elemento di individuazione che assume, in caso di positività alla sostanza, a mo’ di cartina di tornasole, una determinata colorazione. Per tali strumenti, non è richiesta alcuna omologazione.

Si tratta di uno screening propedeutico di primo livello che consente di individuare, in caso di esito positivo della prova, i soggetti da sottoporre ad ulteriori controlli.

L’esito del controllo preliminare – che legittima la richiesta di procedere all’ulteriore accertamento con etilometro – non ha alcun valore di prova legale dell’eccessiva assunzione di alcol e, in quanto tale, non necessita di documentazione.

Tre sono le modalità di accertamento del reato previste dalla legge.

a) L’accertamento strumentale.

Può essere posto in essere dagli organi di polizia (che ne hanno quindi “facoltà” e non obbligo) a seguito dell’esito positivo della prova preliminare, “in ogni caso d’incidente” o quando abbiano altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia in stato di ebbrezza.

Il test viene effettuato mediante un apparecchio denominato etilometro che utilizza un criterio matematico-quantitativo-oggettivo.

La prova potrà essere effettuata, non solo sul luogo del controllo, ma anche previo accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando di polizia.

Tale accertamento potrà essere utilizzato in giudizio.

Ne deriva che, sotto il profilo delle garanzie difensive, gli ufficiali o gli agenti di polizia che vi procedono, dovranno avvertire la persona da sottoporre alla prova, che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (mentre non è prevista la nomina di un difensore d’ufficio) l’arrivo del quale non deve essere, tuttavia, necessariamente atteso, salvo il caso del suo immediato sopraggiungere.

Il mancato avvertimento al conducente, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado [3].

L’omissione dell’avviso al difensore da parte della P.G. che proceda a sottoposizione dell’indagato al test alcoolimetrico, integra una nullità intemedia e deve ritenersi sanata se non dedotta tempestivamente.

b) L’accertamento con verifica e descrizione degli indici sintomatici.

Nel caso di impossibilità di eseguire l’accertamento (carenza strumentale, incapacità all’insufflazione) o di rifiuto del conducente di sottoporsi al test, lo stato di alterazione può essere accertato anche attraverso la descrizione degli indici sintomatici, relativi al comportamento o allo stato del soggetto, sul verbale redatto dal pubblico ufficiale.

Il giudice, infatti, può desumere lo stato di alterazione psicofisica da elementi sintomatici che, alla stregua di indizi, assurgono a prova del fatto, quando divengano gravi, precisi e concordanti.

Tali indici possono riguardare:

1) lo stato del soggetto – quali: alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento motorio, tono di voce immotivatamente alto, eccessiva loquacità, forte euforia, stato confusionale, eccessiva sudorazione, andatura barcollante, respirazione affannosa;

2) la condotta di guida – quali: andatura a zigzag, ingiustificati e improvvisi scarti laterali, utilizzazione dei dispositivi luminosi senza necessità, imprudenze varie anche con tono di sfida verso gli agenti del traffico, reazioni inconsulte e scoordinate all’intimazione dell’alt, ecc.

Anche se non è obbligatorio l’uso dell’etilometro, in mancanza di tale test (che certamente è più attendibile), l’accertamento sintomatico va valutato con maggior attenzione e rigore.

c) L’accertamento a mezzo di certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie.

I risultati del prelievo ematico, effettuato per le terapie di pronto soccorso secondo i normali protocolli medici, ben possono essere utilizzati anche per l’accertamento della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica (cartella clinica, reperti di laboratorio), e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.

Solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, al di fuori dell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso – e dunque non necessario a fini sanitari – è inutilizzabile per violazione del principio costituzionale che tutela l’inviolabilità della persona [4].

In tali ipotesi, è legittimata la richiesta degli organi di polizia di accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie, di base o equiparate.

Diviene, quindi, obbligatorio il rilascio all’organo di polizia della relativa certificazione medica, estesa alle prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della privacy.

[1] Art. 186 Cod. str.

[2] Circ. Min. Int. 29.12.2005 n. 300/A/1/42175/109/42

[3] Cass. S.U. sent. n. 5396/2015.

[4] Cass. sent. n. 4118/2009. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/104614_dopo-quale-valore-di-tasso-alcolemico-scatta-il-ritiro-della-patente
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