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giovedì 29 ottobre 2015

Avvocato penalista - L'Omicidio stradale, ovvero il nuovo reato previsto e punito dall'Art. 389 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Omicidio stradale, ovvero il nuovo reato previsto e punito dall'Art. 389 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - L'Omicidio stradale, ovvero il nuovo reato previsto e punito dall'Art. 389 bis del Codice Penale.
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" Omicidio stradale: come funziona, le sanzioni.

Codice della strada: approvato il nuovo reato, arresto in flagranza in caso di uso di alcol e droghe.

Ecco come funziona l’omicidio stradale, il nuovo reato introdotto nel codice penale e che prevede sanzioni più severe per chi causa un incidente stradale mortale commettendo una grave infrazione del codice della strada.

Dopo l’ok della Camera e le ulteriori modifiche approvate all’ultimo momento sulla bozza uscita la settimana scorsa dalle commissioni Giustizia e Trasporti, ora la legge passerà al Senato per un ulteriore formale via libera, ma non sembrano profilarsi scontri su quello che, quindi, deve ritenersi ormai il testo definitivo.

Il reato “di base”: omicidio stradale.

La riforma inserisce nel codice penale il nuovo reato di omicidio stradale, omicidio a carattere “colposo” (che quindi scatta anche in assenza di volontà a determinare l’evento), ma con pene più alte (non saranno quindi previsti sconti come spesso accade, per esempio, nei confronti degli incensurati).

Ovviamente la fattispecie è punita pur sempre in modo meno severo rispetto all’omicidio volontario. Confluiscono nell’omicidio stradale tutti i casi di scontri mortali, ma per quelli meno gravi le pene restano immutate (da due a sette anni) Omicidio stradale grave.

Le pene aumentano quando l’incidente mortale è causato da un conducente che ha commesso infrazioni gravi del codice della strada su un veicolo a motore.

L’elenco di tali infrazioni prevede una graduazione di pena in due fasce:

1- prima fascia: in tali casi la pena “aumentata” va da 5 a 10 anni. Vi rientra:

la guida in stato di ebbrezza media (da 0,81 a 1,5 g/l);

la velocità “spropositata” (in città, oltre il doppio del limite a patto comunque che si guidasse ad almeno 70 km/h; fuori città, 50 km/h oltre il limite);

il passaggio col rosso;

la circolazione contromano;

l’inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci;

il sorpasso con linea di mezzeria continua o vicino a strisce pedonali.

2- seconda fascia: in tali casi la pena “aumentata” va da 8 a 12 anni e comprende:

stato di ebbrezza grave (oltre 1,5 g/l)

guida sotto effetto di droghe;

ebbrezza anche media, se il conducente è un autista professionista (non solo di mezzi pesanti).

Nei primi due casi della seconda fascia è previsto l’obbligo di arresto in flagranza.

Aggravanti e attenuanti.

Se i morti sono più di uno o se ci sono anche feriti può scattare l’aumento di pena fino al triplo e il massimo sale da 12 a 18 anni.

Ulteriore aggravante viene prevista in caso di fuga: in tal caso la pena aumenta da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Scatta infine l’aggravante anche qualora il responsabile guidi con patente revocata o sospesa o senza essere titolare di patente o quando guidava un veicolo di sua proprietà non assicurato.

Invece, si applica una riduzione della pena (fino alla metà) se c’è un concorso di colpa da parte della vittima.

Le lesioni stradali.

Nel caso in cui, a seguito dell’incidente stradale, non vi sia la morte del danneggiato ma solo lesioni personali gravi, viene previsto un autonomo reato, quello di “lesioni personali stradali”, punibile solo a querela di parte se la malattia non supera i 20 giorni.

La pena base va da tre mesi a un anno per le lesioni gravi, mentre sale da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

In caso di lesioni determinate da guida in stato di ebbrezza grave (per i professionisti, anche media) o droghe, la pena è aggravata e va da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per quelle gravissime.

Per l’ebbrezza media e gli altri casi di velocità, inversioni, rosso e sorpassi rilevanti per l’omicidio stradale, le lesioni gravi possono essere punite da un anno e sei mesi a tre anni, quelle gravissime da due a quattro anni.

Revoca della patente.

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali c’è la revoca della patente.

Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo:

– almeno 15 (in caso di omicidio) o 5 anni (in caso di lesioni);

– si scende a 10 solo quando c’è colpa anche da parte della vittima;

– si passa a 20 anni se l’interessato era stato già condannato per ebbrezza media o grave o per guida sotto effetto di droghe;

– nei casi più gravi (come la fuga), si sale a 30 anni.

Viene così cancellata l’iniziale previsione dell’ergastolo della patente, cioè la revoca a vita della licenza di guida.

Prescrizione.

La nuova legge prevede un raddoppio degli ordinari termini di prescrizione.

Il pm può chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/102663_omicidio-stradale-come-funziona-le-sanzioni
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