http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - La testimonianza indiretta ossia la previsione normativa di cui all'Art. 195 del Codice di Procedura Penale.

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domenica 10 agosto 2014

Avvocato penalista - La testimonianza indiretta ossia la previsione normativa di cui all'Art. 195 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La testimonianza indiretta ossia la previsione normativa di cui all'Art. 195 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La testimonianza indiretta ossia la previsione normativa di cui all'Art. 195 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 195 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Testimonianza indiretta, prevede e stabilisce che:
 
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
 
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
 
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
 
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b).
Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
 
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
 
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
 
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
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Avvocato penalista - La testimonianza indiretta ossia la previsione normativa di cui all'Art. 195 del Codice di Procedura Penale.
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