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giovedì 6 febbraio 2014

Avvocato penalista - Non integra il reato di Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale) chiamare vipera la suocera.

Avvocato penalista - Non integra il reato di Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale) chiamare vipera la suocera.
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Avvocato penalista - Non integra il reato di Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale) chiamare vipera la suocera.
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"" Ingiuria, assolto dopo aver chiamato “vipera” la suocera.
 
Non è ingiuria dare della “vipera” alla suocera lo dice la Cassazione assolvendo «perchè il fatto non sussiste» un uomo che, per questa parola, ripetuta più volte anche innanzi agli agenti intervenuti a placare una lite familiare, era stato condannato nel 2012 dal Tribunale di Nicosia (Enna).
 
Con la Sentenza n. 5227 del 4 febbraio 2014, la V sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito che la frase «Mia suocera come una vipera», se pronunciata in un contesto familiare teso, senza ledere il decoro e l’onore, non è reato.
 
Dopo una lite familiare che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, il genero, nel descrivere l’accaduto ed il comportamento della suocera ha utilizzato per tre volte il termine “vipera”.
 
A seguito della denuncia per ingiuria della suocera nei confronti del genero, i giudici di prime cure hanno condannato l’uomo poiché l’espressione è considerata offensiva.
 
In Cassazione la tesi difensiva del genero si è basata sull’inoffensività del termine, poiché è stato pronunciato dopo un’accesa discussione ed in un contesto litigioso, e "comunque non indirizzato all'interessata, ma agli agenti intervenuti al fine di descrivere la scena".
 
Gli ermellini hanno ritenuto fondata la difesa prospettata dell’uomo, poiché l’uso di una terminologia offensiva e lesiva del decoro e dell’onore della persona, non è da ritenersi tale se detta in una situazione di forte tensione infatti «Se è vero che il reato di ingiuria si perfeziona per il solo fatto che l’offesa al decoro o all’onore della persona avvenga alla sua presenza, è altrettanto vero - scrive l’alta Corte - che non integrano la condotta di ingiuria le espressioni che si risolvano in dichiarazioni di insofferenza rispetto all’azione del soggetto nei cui confronti sono dirette e sono prive di contenuto offensivo nei riguardi dell’altrui onore e decoro, persino se formulate con terminologia scomposta e ineducata».
 
In conclusione, ne "discende che la frase sopra riportata, pronunciata dopo un contrasto che aveva determinato l'intervento delle forze dell'ordine e per descrivere, nella concitazione del momento, le modalità dell'azione della suocera, non si connota in termini di offensività idonei a giustificare l'attivazione della tutela penale". ""
 
Fonte Sentenze-cassazione.com :
 
 
L'Articolo 594 del Codice Penale, intitolato all'Ingiuria, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
 
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
 
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
 
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
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