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lunedì 18 novembre 2013

Avvocato penalista - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (il reato previsto e punito dall'Articolo 651 del Codice Penale).

Avvocato penalista - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (il reato previsto e punito dall'Articolo 651 del Codice Penale).

L'articolo 651 del Codice Penale, intitolato al  Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, prevede che:
 

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
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Avvocato penalista - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (il reato previsto e punito dall'Articolo 651 del Codice Penale).
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""" Non fornire le proprie generalità ad un pubblico ufficiale è reato.

Chi si rifiuta di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale rischia l’arresto fino a un mese o una multa di 206 euro.

Rifiutarsi di fornire ad un Pubblico Ufficiale indicazioni circa la propria identità personale è un reato punito con l’arresto fino ad un mese o con un’ammenda fino a 206 euro.

Ciò è quanto previsto dal nostro codice penale [1] con una norma che ha la finalità di consentire al pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie funzioni, l’identificazione immediata dei soggetti che si trovano in dato luogo.

Ma chi è il pubblico ufficiale?

Tale qualifica spetta non solo ai soggetti che svolgono attività di pubblica sicurezza, come: militari, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza ecc.; ma anche a chi esercita una pubblica funzione, pur se per un breve periodo (ad es.: insegnanti, consiglieri comunali, presidente di seggio elettorale).

Per incorrere nel reato è sufficiente il semplice rifiuto di fornire i dati richiesti. È quindi inutile che le informazioni vengano fornite in un momento successivo [2].
 

Inoltre, non esime dall’obbligo neppure il fatto che l’identità del soggetto sia facilmente accertabile (perché, ad esempio, il pubblico ufficiale ci conosce già). Questo, infatti, non garantisce che l’agente sappia con esattezza tutti i nostri dati [3].
 

Bisogna inoltre precisare che la norma punisce chi si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale [4] e non chi è privo dei documenti che la attestano come, ad esempio, la carta d’identità. Infatti, non esiste alcun obbligo di portare con sé un documento d’identità valido (salvo ovviamente la patente in caso di guida), ma solo di fornire oralmente le proprie generalità. Questa regola non vale però per gli stranieri [5] e per le persone dichiarate sospette o pericolose [6].
 

Se poi si vogliono proprio cercar rogne, rifiutando l’esibizione del documento di riconoscimento che abbiamo dichiarato di avere (così tanto per complicarci la vita), potremmo essere accompagnati dall’agente nel proprio ufficio per procedere all’identificazione. Un tale comportamento è infatti sufficiente a far sorgere dei dubbi sulla veridicità delle nostre dichiarazioni, attribuendo all’agente il diritto di identificarci in caserma [7].

In pratica
 

Fornire oralmente le proprie generalità al pubblico ufficiale è sufficiente ad escludere la sanzione del Rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale previsto dal codice penale. Se invece vi chiedono i documenti e ne site sforniti non commettete alcun reato perché, salvo per determinati soggetti, non vi è alcun obbligo generale ad esserne muniti.
 

[1] Art.651 c.p.
[2] Cass, sent. 6 novembre 2006 n. 41716.
[3] Cass. sent. 4 gennaio 1996 n.34.
[4] Cass, sent. 2 marzo 1992 n. 2261.
[5] D.lgs. n. 286 del 1998, art. 6, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE.
[6] Articoli 4 T.U.L.P.S. E 294 reg. di att.
[7] Art. 11 legge 191/1978. """
 

Fonte La legge per tutti.it .



 
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