Avvocato penalista - La Ricettazione ossia il delitto previsto e punito dall'articolo 648 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Ricettazione ossia il delitto previsto e punito dall'articolo 648 del Codice Penale. |
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L'articolo 648 del Codice Penale, intitolato alla Ricettazione, prevede che:
Fuori dei casi di concorso nel reato (art. 110 c. p.), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità (artt. 62, n°. 4, c. p. e 133 c. p.).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
""" Ricettazione.L'articolo 648 del Codice Penale, intitolato alla Ricettazione, prevede che:
Fuori dei casi di concorso nel reato (art. 110 c. p.), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità (artt. 62, n°. 4, c. p. e 133 c. p.).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Reato che si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al quale egli non abbia partecipato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere e occultare (art. 648 c.p.).
Presupposto di tale reato è che anteriormente a esso sia stato commesso un delitto al quale il ricettatore non abbia partecipato.
Scopo della norma è, infatti, impedire che, posto in essere un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso traggano vantaggio dalle cose provenienti dallo stesso.
L’elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nel compiere il reato con la consapevolezza delle provenienza della cosa delittuosa al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Il reato è attenuato nei casi di particolare tenuità.
Sussiste la ricettazione anche quando l’autore del delitto da cui provengono le cose o il denaro non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. """
Fonte Treccani.it .Presupposto di tale reato è che anteriormente a esso sia stato commesso un delitto al quale il ricettatore non abbia partecipato.
Scopo della norma è, infatti, impedire che, posto in essere un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso traggano vantaggio dalle cose provenienti dallo stesso.
L’elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nel compiere il reato con la consapevolezza delle provenienza della cosa delittuosa al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Il reato è attenuato nei casi di particolare tenuità.
Sussiste la ricettazione anche quando l’autore del delitto da cui provengono le cose o il denaro non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. """
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricettazione/
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