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Avvocato penalista, pubblico ufficiale, indagini difensive. |
L'avvocato penalista, quando svolge le indagini difensive, è pubblico ufficiale.
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Qualifica soggettiva dell’avvocato che svolge indagini difensive Cassazione penale , SS.UU., sentenza 28.09.2006 n°. 32009.
Nello svolgimento dell’attività di documentazione delle informazioni assunte nell’ambito delle indagini difensive l’avvocato riveste la qualità di pubblico ufficiale oppure quella di esercente un servizio di pubblica necessità?
Qualifica soggettiva dell’avvocato che svolge indagini difensive
( Cassazione, Sezioni Unite Penali n°. 32009 del 27 giugno 2006 28 settembre 2006 )
Il quesito:
Il caso
L’avvocato di un indagato colto dalla polizia in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nello svolgimento delle indagini difensive, assumeva informazioni dall’acquirente della droga, verbalizzando solo ed esclusivamente quelle favorevoli al cliente ed omettendo le altre.
In particolare dal documento da lui redatto risultava l’affermazione che il suo cliente non aveva materialmente venduto la droga, pur avendo accompagnato lo spacciatore, ma non quella che egli sia era comportato come complice dell’altro e, una volta ammanettato dalla polizia vicino all’acquirente, lo aveva esortato a sbarazzarsi della “roba”.
A seguito dell’accertata infedeltà del verbale, l’avvocato è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p. e per il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.
Le difese dell’avvocato, che dopo le condanne di merito ha proposto ricorso per Cassazione, si sono incentrate innanzitutto sulla liceità del proprio comportamento, in quanto il difensore, vincolato a perseguire l’interesse del proprio cliente ex art. 327 bis c.p.p., avrebbe la facoltà di omettere quanto è a questo sfavorevole.
In subordine è stata contestata la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale necessaria per integrare il reato ex art. 479 c.p., data la specifica qualifica dell’avvocato come esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 n. 1 c.p., l’incompatibilità della pubblica funzione con il perseguimento di un interesse privato e con l’esenzione dall’obbligo di denuncia ex art. 334 bis c.p.p., e le notevoli differenze tra l’attività del PM, indubbiamente pubblico ufficiale, e quella investigativa del difensore, che dovrebbero condurre ad escludere ogni parallelismo.