Questa è giustizia?

domenica 11 giugno 2000

Avvocato penalista - Mercato di voto. Art. 233 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Mercato di voto. Art. 233 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 233 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Mercato di voto.

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.
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