Questa è giustizia?

lunedì 12 giugno 2000

Avvocato penalista - Esercizio abusivo di attività commerciale. Art. 234 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Esercizio abusivo di attività commerciale. Art. 234 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 234 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Esercizio abusivo di attività commerciale.

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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