Questa è giustizia?

martedì 18 aprile 2000

Avvocato penalista - Omessa custodia di armi. Art. 702 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Omessa custodia di armi. Art. 702 del Codice Penale.
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Art. 702. Omessa custodia di armi. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava:

"E' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:

1) consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

3) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone."

è stato abrogato dall'art. 9, co. 2, del D. L. 13 maggio 1991, n°. 152.
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