Questa è giustizia?

mercoledì 19 aprile 2000

Avvocato penalista - Accensioni ed esplosioni pericolose. Art. 703 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Accensioni ed esplosioni pericolose. Art. 703 del Codice Penale.
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Art. 703. Accensioni ed esplosioni pericolose.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
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