Questa è giustizia?

sabato 4 marzo 2000

Avvocato penalista - Molestia o disturbo alle persone. Art. 660 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Molestia o disturbo alle persone. Art. 660 del Codice Penale.
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Art. 660. Molestia o disturbo alle persone.
 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
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