Questa è giustizia?

domenica 5 marzo 2000

Avvocato penalista - Abuso della credulità popolare. Art. 661 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abuso della credulità popolare. Art. 661 del Codice Penale.
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Art. 661. Abuso della credulità popolare.
 
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032.
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