Questa è giustizia?

martedì 8 febbraio 2000

Avvocato penalista - Insolvenza fraudolenta. Art. 641 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Insolvenza fraudolenta. Art. 641 del Codice Penale.
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Art. 641. Insolvenza fraudolenta.
 
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.
 
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
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