Questa è giustizia?

lunedì 7 febbraio 2000

Avvocato penalista - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Art. 640 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Art. 640 quinquies del Codice Penale.
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Art. 640 quinquies. (1) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
 
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
 
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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