Questa è giustizia?

lunedì 6 settembre 1999

Avvocato penalista - Uccisione di animali. Art. 544 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uccisione di animali. Art. 544 bis del Codice Penale.
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Art. 544 bis. Uccisione di animali.
 
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
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