Questa è giustizia?

martedì 7 settembre 1999

Avvocato penalista - Maltrattamento di animali. Art. 544 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Maltrattamento di animali. Art. 544 ter del Codice Penale.
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Art. 544 ter. Maltrattamento di animali.
 
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
 
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
 
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
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