Questa è giustizia?

sabato 27 marzo 1999

Avvocato penalista - Provocazione al duello per fine di lucro. Art. 401 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Provocazione al duello per fine di lucro. Art. 401 del Codice Penale.
____________________________________

Art. 401 del Codice Penale. Provocazione al duello per fine di lucro.

[Art. 401. Provocazione al duello per fine di lucro.

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.

Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
____________________________________ 
 

Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________