Questa è giustizia?

domenica 28 marzo 1999

Avvocato penalista - Vilipendio della religione dello Stato. Art. 402 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio della religione dello Stato. Art. 402 del Codice Penale.
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Art. 402 del Codice Penale. Vilipendio della religione dello Stato.
 
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.  (1)
 
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre 2000, n°. 508 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, che così recitava: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno."
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