Questa è giustizia?

martedì 29 dicembre 1998

Avvocato penalista - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Art. 329 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Art. 329 del Codice Penale.
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Art. 329 del Codice Penale. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
 
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
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