Questa è giustizia?

lunedì 28 dicembre 1998

Avvocato penalista - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Art. 328 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Art. 328 del Codice Penale.
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Art. 328 del Codice Penale. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.
 
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
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