Avvocato penalista - Favoreggiamento bellico. Art. 247 del Codice Penale.
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Art. 247 del Codice Penale. Favoreggiamento bellico.
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari ello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte.
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