Avvocato penalista - Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Art. 32 ter del Codice Penale.
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Art. 32 ter del Codice Penale. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.
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