http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

mercoledì 28 settembre 2011

Avvocato penalista - L'avvocato sempre con te ... ovunque tu sia ed ogni qual volta ti serva.

Avvocato penalista - L'avvocato sempre con te ... ovunque tu sia ed ogni qual volta ti serva.
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Avvocato penalista - L'avvocato sempre con te ... ovunque tu sia ed ogni qual volta ti serva.
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E' il nuovo Servizio Legale pensato dallo Studio Legale Cirolla per i propri assistiti accreditati.

Le nuove tecnologie della comunicazione a distanza fra esseri umani, com'è noto, oggi, più che in ogni altra epoca, offrono opportunità impensabili appena qualche anno fa.

Da questa semplice considerazione è sorta l'idea, da cui è nato il nuovo Servizio di Assistenza e Consulenza Legali a distanza.

Basterà accreditarsi preventivamente presso lo Studio Legale Cirolla, nelle forme e con le modalità di cui allo specifico Regolamento di Servizio, per beneficiare di una serie infinita di Servizi Legali, altamente professionali e di qualità, che si potranno avere o ricevere anche a distanza, in ogni momento, in qualunque parte del mondo vi troviate e quale che sia la vostra esigenza di consulenza o di assistenza legale, sol che abbiate la disponibilità di un fax, di un telefono, di una e-mail, di un p.c. e di una carta di credito, anche del tipo prepagata - che consigliamo vivamente, onde evitare i rischi che si possono correre eseguendo i pagamenti via internet - o di un account attivo presso una delle varie società serie, che si occupano di trasferimenti di denaro o di pagamenti in rete.

Il Servizio non prevede alcun costo aggiuntivo o maggiorato rispetto ad un ordinario Servizio di Assistenza o di Consulenza Legali dirette e personali in Studio e viene commisurato, quanto ai compensi relativi, con rigorosa aderenza alle voci Tariffarie Forensi ed ai criteri in esse previsti per le distinte tipologie di affari legali o per il loro rispettivo valore economico.

Dal semplice consiglio legale, al parere, scritto od orale; dalla modulistica, fino al contratto più complesso o sofisticato, privato o d'affari che sia; dalle indagini sulla serietà, solvibilità od affidabilità economico-patrimoniale della vostra controparte contraente, ai suggerimenti circa le strategie da seguire negli affari o nelle vicende private, ecc., il Servizio comprende tutto ciò che vi occorre sapere e per come regolarvi al meglio, quando il vostro avvocato è fisicamente lontano, ma tecnologicamente vicinissimo, sia che vi troviate in Italia, sia che vi troviate in qualunque altra parte del mondo, e sarà come se aveste il vostro avvocato in tasca, nel p.c, nel telefono o nell'e-mail.

La fattura per queste prestazioni verrà emessa e vi sarà rimessa a mezzo posta ordinaria presso il vostro domicilio fiscale dichiarato nella fase dell'accreditamento, nei tempi previsti dalla legge.
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Avvocato penalista - L'avvocato sempre con te ... ovunque tu sia ed ogni qual volta ti serva.
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lunedì 12 settembre 2011

L'avvocato penalista Piero Calamandrei e "" La legge è uguale per tutti "".

L'avvocato penalista Piero Calamandrei e "" La legge è uguale per tutti "".
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Piero Calamandrei (Firenze, 21 aprile 1889 – Roma, 27 settembre 1956) ), avvocato, giurista, uomo politico e scrittore italiano, tra le altre eccellenti considerazioni e riflessioni, ci ha lasciato questa:

"LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI" è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria.
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Foto: Piero Calamandrei (Firenze, 21 aprile 1889 – Roma, 27 settembre 1956) ), avvocato, giurista, uomo politico e scrittore italiano, tra le altre eccellenti considerazioni e riflessioni, ci ha lasciato questa:
"LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI" è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria. 
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L'avvocato penalista Piero Calamandrei e "" La legge è uguale per tutti "".
  
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sabato 3 settembre 2011

Avvocato penalista - Processo Scazzi: all'udienza preliminare per l'omicidio di Sarah Scazzi la difesa degli imputati sostiene l'incompatibilità ambientale del processo e ne chiede il trasferimento ad altra sede giudiziaria, diversa da quella di Taranto.

Avvocato penalista - Processo Scazzi: all'udienza preliminare per l'omicidio di Sarah Scazzi la difesa degli imputati sostiene l'incompatibilità ambientale del processo e ne chiede il trasferimento ad altra sede giudiziaria, diversa da quella di Taranto.
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Avvocato penalista - Processo Scazzi: all'udienza preliminare per l'omicidio di Sarah Scazzi la difesa degli imputati sostiene l'incompatibilità ambientale del processo e ne chiede il trasferimento ad altra sede giudiziaria, diversa da quella di Taranto.
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Le notizie di cronaca relative all'udienza preliminare tenutasi davanti al GUP  del Tribunale di Taranto quattro giorni fa, per l'omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto ad Avetrana il 26 agosto del 2010, così come apparse su quasi tutti i nostri mezzi di informazione, mi hanno dato lo spunto per intervenire sull'argomento, aggiungendo alcune cose, che non sono state dette, e precisandone alcune altre, che non sono state riportate come si doveva, coerentemente ai canoni della libertà di stampa, che, come ogni libertà costituzionalmente garantita, impone ai suoi destinatari almeno un diritto ed un dovere, che, nel caso specifico, sono dati dal diritto di informare e dal dovere di informare con compiutezza, obiettività e precisione i cittadini.
   
Se tutto questo vale oggettivamente per ogni genere di notizia od informazione, diviene essenziale ed imprescindibile allorché si tratta di fare informazione in affari o vicende di giustizia ossia di informare su ciò che accade in uno degli ambiti più importanti e delicati della società civile, poichè, se non lo si fa o se lo si fa diversamente da come va fatto, si contribuisce per proprio conto e per la propria parte, sia pur senza volerlo scientemente, a far aumentare la sfiducia dei cittadini nella giustizia, dandone un'immagine distorta da notizie errate o monche. 

Ciò premesso ed evidenziato, passiamo a vedere quali sono gli aspetti dell'udienza preliminare, svoltasi davanti al GUP del Tribunale di Taranto quattro giorni fa, per l'omicidio di Sarah Scazzi e che vede imputate, a vario titolo e per i rispettivi capi di incolpazione, ben 13 persone, su cui si è esclusivamente focalizzata l'attenzione di alcuni nostri mezzi di informazione.

Essi sono essenzialmente solo due:

1)-- la richiesta di risarcimento avanzata dai più stretti congiunti della vittima (il padre, la madre ed il fratello), nella misura di Euro Trentatremilioni;

2)-- l'istanza di rimessione del processo ad altro giudice, avanzata dalla difesa di chi imputato dell'omicidio, per l'incompatibilità ambientale del giudice naturale e precostituito per legge, che, nel caso, non sarebbe solo e tanto il GUP presso il Tribunale di Taranto, ma anche e di più la Corte di Assise di Taranto (della quale, al momento della proposizione dell'istanza di rimessione del processo per l'incompatibilità ambientale del giudice naturale da parte della difesa di chi è accusato di avere ucciso Sarah Scazzi, ancora non era nota la composizione).

Su questi due soli aspetti si sono concentrate tutte le attenzioni di svariati media; alcuni dando più rilievo al maxi risarcimento richiesto, altri rimarcando il "colpo di scena" dell'istanza di rimessione del procedimento avanzata dalla difesa di alcuni degli imputati ed il suo "accoglimento" da parte del GUP, Dott. Pompeo Carriere; si è dato grande risonanza anche ad alcuni degli argomenti portati dai difensori degli imputati, a sostegno della loro istanza di rimessione del processo e si è taciuto o quasi su ciò che avranno detto i difensori di tutte le altre parti processuali (familiari della vittima e non) e sulle osservazioni che indubbiamente avrà/avranno svolto il/i rappresentante/i della pubblica accusa, cioè il/i Pubblico/i Ministero/i d'udienza.

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martedì 9 agosto 2011

Avvocato penalista - Servizi Legali e Giuridici Globali - la nuova sezione istituita da Avvocato penalista.

Avvocato penalista - Servizi Legali e Giuridici Globali - la nuova sezione istituita da Avvocato penalista.
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Avvocato penalista - Servizi Legali e Giuridici Globali - la nuova sezione istituita da Avvocato penalista.
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La Sezione Servizi Legali e Giuridici Globali si occupa di prestare la propria attività professionale di assistenza e di consulenza, di difesa e di rappresentanza (legale o processuale), in favore delle Imprese, delle Aziende, delle Società, delle Industrie, degli Enti Pubblici, degli Enti Morali, delle Associazioni, dei Professionisti, dei Privati, ecc., in ognuno degli ambiti in cui si svolge la loro attività rispettivamente imprenditoriale, aziendale, societaria, industriale, produttiva, istituzionale, umanitaria, associativa, professionale, lavorativa od umana.
 
I Servizi Legali e Giuridici si concretano nell'assistere e nel consigliare le specifiche entità interessate (Imprese, Aziende, Società, Industrie, Enti Pubblici, Enti Morali, Associazioni, Professionisti, Privati, ecc.) in ordine alle scelte migliori e più utili, oltre che più sicure, da effettuare su ciascuno degli aspetti della loro vita suscettivi di rilevanza legale o giuridica, dalla redazione dei contratti, alla redazione di atti costitutivi, statuti e regolamenti, dalle modifiche alle integrazioni di atti già in essere, dalla creazione alla trasformazione imprenditoriale o societaria, dalla incorporazione alla fusione, dalla cessione alla acquisizione di quote, dalla creazione di società pubbliche o pubblico private, alla trasformazione, incorporazione, fusione ecc. delle stesse con altre entità giuridiche, dalle indicazioni sulla sicurezza finanziaria e degli investimenti, alla sicurezza degli acquisti, delle solvibilità, delle stipule dei rogiti, ecc.
 
Si tratta di un sistema nuovo, ben studiato e messo a punto per fornire alle varie e distinte entità interessate (Imprese, Aziende, Società, Industrie, Enti Pubblici, Enti Morali, Associazioni, Professionisti, Privati ecc.) un servizio legale e giuridico completo, qualificato e di alta qualità, idoneo sia a soddisfare ogni specifica esigenza che si dovesse presentare, sia a rendere gli Enti Pubblici e le persone giuridiche capaci di svolgere i propri compiti istituzionali con la necessaria competenza e con la serenità che loro proviene dal sapere di avere le necessarie conoscenze per fronteggiare le nuove sfide ed adempiere correttamente ai nuovi doveri che le recenti normative prevedono che siano assolti, imponendoli e sanzionando seriamente le eventuali violazioni, sia di porre le Imprese, le Aziende, le Società, le Industrie ed ogni altra entità produttiva nella concreta condizione di affrontare ed auspicabilmente di vincere nelle grandi competizioni del nostro tempo, nazionali ed internazionali, per la difesa delle posizioni già raggiunte e la conquista di nuovi traguardi, con successo ed in sicurezza.
 
Infine, per i Servizi Legali e Giuridici Globali è prevista sia la loro prestazione per uno o più affari legali specifici, sia la prestazione nella forma del regime convenzionale; in entrambi i casi è prevista la conclusione di un contratto scritto tra la singola entità volta per volta interessata a ricevere le prestazioni e lo Studio Legale Cirolla, che potrà assumere, secondo i casi, la veste del contratto per un singolo affare legale o per più affari legali oppure la veste del contratto per convenzione, che prevede tutti gli affari legali, siano essi presenti e/o futuri.
 
I compensi pattuiti saranno fatturati, a seconda della forma prescelta e sempre a pagamento avvenuto, per l'affare legale o per gli affari legali cui si riferiscono, nel primo caso, oppure, in base a ciò che si concorderà con gli interessati, settimanalmente, mensilmente, ecc., nel caso si prescelga la forma della convenzione, con un effetto che non è per niente secondario o trascurabile in termini di positiva incidenza economica sui propri bilanci delle spese relative che si sosterranno e che non sfuggirà all'intelligenza di chi avrà letto attentamente.
 
Le spese e le competenze legali sono interamente defalcabili nel periodo al quale il loro pagamento si riferisce, nel senso che non sono ammortizzabili, come avviene per gli altri beni.
 
Dunque, chi dovesse scegliere questo utile servizio se lo troverà già pagato con una parte dei suoi utili imponibili e con una parte delle sue imposte, nel rispetto della normativa fiscale.
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Avvocato penalista - Servizi Legali e Giuridici Globali - la nuova sezione istituita da Avvocato penalista.
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venerdì 5 agosto 2011

Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.

Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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Il fatto.

Una focosa coppia (F... ed E ...) di un paesino della provincia biellese ha deciso di dare sfogo alle proprie impellenti pulsioni sessuali, prescegliendo come sede per l'accoppiamento l'autovettura su cui si trovava e come luogo in cui accoppiarsi la piazza del paese, convinta che l'orario notturno e l'evoluzione dei costumi sarebbero stati favorevoli all'unione in atto.

Senonché, nel bel mezzo dell'idillio amoroso, sopraggiunge una pattuglia dei Carabinieri, in servizio di perlustrazione notturna del territorio comunale, che coglie sul fatto l'incauta coppia di amanti, all'interno dell'automobile parcata sulla pubblica piazza, con il lui e la lei completamente denudati e l'uno sull'altra, nell'evidente compimento dell'atto sessuale.

I militari intervenuti, dopo le formalità di rito, le identificazioni personali e quanto altro si usa fare in questi casi, hanno proceduto a deferire la coppia all'autorità giudiziaria competente.

Ne è scaturito un procedimento penale per il delitto di Atti osceni (Art. 527 del Codice Penale) e la disinvolta coppia è stata condannata per detto reato, in primo grado ed in appello.

Contro la decisione di secondo grado (cioè della Corte di Appello) la coppia ha proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, chiedendo che il giudice di legittimità le annullasse le due condanne inflittele dai giudici di merito (cioè dai giudici del primo e del secondo grado), con l'asserire che, nel caso che la riguardava, non si sarebbe integrata l'ipotesi dolosa (cioè voluta) di cui alla previsione del primo comma dell'art. 527 del Codice Penale, ma, quella colposa, di cui al secondo comma dell'art. 527 del Codice Penale (punibile con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 ad euro 309), se non (e addirittura) la contravvenzione di cui all'art. 726 del Codice Penale (Atti contrari alla pubblica decenza), punibile con le pene (alternativamente previste) dell'arresto fino ad un mese o della ammenda da euro 10 ad euro 206.

Il diritto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non accogliere le prospettazioni e le tesi difensive della coppia ed ha confermato le condanne del giudice d'appello e del giudice di primo grado.

Con le motivazioni a base del rigetto del ricorso della coppia e della conferma delle decisioni di condanna dei giudici di merito, in buona sostanza, la Corte ha reiterato concetti e principi di diritto già enucleati in casi precedentemente trattati e che possono sussumersi nel fatto che costituisce offesa al comune senso del pudore l'unione sessuale in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nonostante gli autori del delitto ritengano che, nel loro caso, ricorrano condizioni particolarmente favorevoli, quali l'orario notturno o l'assenza di persone.

La pubblica piazza di un paese è per sua stessa destinazione, oltre che per definizione, un luogo pubblico e, se è pur vero che di notte non è frequentata con la medesima assiduità con cui è frequentata di giorno, questo fatto, di per sè solo, non esclude che sia frequentabile e, dunque, che possa diventare frequentata anche di notte, da un momento all'altro.

Dunque, nessuna condanna lieve o per un reato di minore gravità per le coppie che, denudate, si uniscono sessualmente all'interno dell'abitacolo di un'automobile in un pubblica piazza, anche se ciò avviene di notte e nella convinzione che, proprio perché di notte, nessuna persona possa frequentare la piazza o transitare per la pubblica piazza a quell'ora di notte, appunto.

La Corte di Cassazione, così, non ha ritenuto di tramutare nella sanzione amministrativa, di cui al secondo comma dell'art. 527 del Codice Penale, la condanna reclusiva al carcere, inflitta alla coppia biellese, e non ha ritenuto di accogliere, infine, la sua ipotesi difensiva di configurare a proprio carico l'ipotesi contravvenzionale di Atti contrari alla pubblica decenza.

La Suprema Corte ha deciso di confermare la decisione della Corte di appello di Torino della condanna alla reclusione, secondo la previsione dell'art. 527 del Codice Penale, ed ha spiegato le ragioni della sua decisione in questa direzione osservando che "gli atti osceni sono sempre connotati da un contenuto di tipo sessuale, diversamente dagli atti contrari alla pubblica decenza che comprendono, più genericamente, le offese al pudore quali conseguenze della violazione di norme etico-sociali che impongono decoro, riserbo e compostezza".

Circa il contenuto e/o la sostanza palesemente sessuali del contegno dell'incauta coppia della provincia di Biella non pare che possano sorgere dubbi di sorta: gli agenti dell’Arma dei Carabinieri hanno sorpresero l'uomo e la donna entrambi completamente nudi e l’uno sull’altra, nel mentre stavano compiendo il loro atto sessuale.

Chiunque fosse passato in quel momento - non potendosi escludere con ragionevole certezza che anche di notte passi qualcuno per la piazza di un paese - si sarebbe trovato di fronte a una scena che non avrebbe provocato il semplice "disagio, disapprovazione o riprovazione", come previsto dall'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 726 del Codice Penale, ma un vero e proprio senso di "repulsione", di "disgusto" e/o di "disprezzo".

"Si tratta di una distinzione che, pur assumendo profili meno netti in ragione della naturale evoluzione dei costumi, non può ritenersi del tutto eliminata o, comunque, superabile - ha concluso la Cassazione - in presenza di comportamenti quali il mostrarsi completamente nudi all’interno di una autovettura durante il compimento di un atto sessuale, sicuramente offensivi del pudore e certamente avvertiti come tali, indipendentemente dalle condizioni attuali di sviluppo sociale e culturale".

D'altra parte e per la dovuta compiutezza espositiva, non è certo di oggi e non è una novità il pensiero della Corte di Cassazione su questa particolare materia del diritto penale.

Già dal 1958, infatti, si stabilì che: "Mentre la pubblica decenza riguarda quel complesso di regole etico sociali che impongono a ciascuno di astenersi da ciò che può offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza, l'oscenità invece ha un contenuto specifico riferibile soltanto alla verecondia sessuale.
(Così, Corte di Cassazione, Sezione III Pen., 28 febbraio 1958, in Giust. Pen., 1958, II, pag. 568, massima n°. 478 e Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 4 marzo 1958, in Giust. Pen, 1958, II, pag. 445, massima n°. 384).


Ma, al di là dei principi giuridici della Cassazione, e per completare il discorso anche in punto di relazioni sociali, possiamo davvero considerare come dovuti alla "naturale evoluzione dei costumi" od allo "sviluppo sociale e culturale" contegni involutivi e sottosviluppati, come quello fin qui visto, che ci riportano con la mente ai tempi in cui l'uomo viveva nelle caverne?
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Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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giovedì 4 agosto 2011

Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti.

Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti. 
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Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti.
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La Corte Suprema di Cassazione, in materia Penale, ha ri-stabilito un limite al diritto alla nostra privatezza (od alla nostra privacy, come si dice al giorno d'oggi), statuendo che esso non sussiste nei luoghi di privata dimora, se e quando ricorrono deteminate condizioni.
 
Infatti, la Corte di Cassazione a tale proposito ha affermato di recente, riconfermando il suo precedente orientamento giurisprudenziale in materia, che la ripresa fotografica o video di una attività edificatoria in corso nella contigua proprietà della persona ripresa non integra il reato di interferenza illecita nella vita privata, di cui all'art. 615-bis del Codice Penale (1).

In base a questo orientamento giurisprudenziale, infatti, la Corte ha ribadito che "il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza" se l'azione ripresa "pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti" e che, dunque, "la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis c.p. solo "a condizione che "vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei".

Per altro, la Corte ha precisato che la tutela apprestata dal legislatore alla riservatezza postula "la liceità dell'attività svolta in ambito privato, potendo, diversamente, l'intrusione nell'altrui privacy ritenersi comunque contestata, tanto più in presenza di un diritto, il cui esercizio si intenda garantire o la cui violazione si voglia accertare o prevenire".

Non da meno, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 615-bis C.P. non sussiste in quanto, secondo la Corte, l'esperimento delle azioni civili previste a tutela della proprietà ed anche del possesso ammette "il diritto a documentare, con ogni mezzo (non esclusa appunto la ripresa fotografica o filmata), l'epoca dell'altrui costruzione, essendo, peraltro, risaputo che, ai fini dell'ordinaria azione di nunciazione (denuncia di nuova opera) di cui all'articolo 1170 c.c., è necessario il rispetto del termine di un anno dall'inzio della nuova opera".

Sulla base di tali enunciazioni, la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha annullato le precedenti sentenze di merito che avevano giudicato colpevoli del reato di interferenze illecite nella vita privata e molestie, padre e figlia, per avere captato le “immagini della vita privata altrui, (ossia dei vicini di casa) nelle specie esteriorizzatasi attraverso l’iniziativa edificatoria”; i Giudici dei Giudici, nel condividere le tesi della difesa di parte ricorrente, che fondavano il proprio assunto sulla circostanza fattuale che le riprese audiovisive fossero state realizzate per testimoniare un illecito civile perpetrato, hanno cassato senza rinvio la pronuncia impugnata, in quanto il fatto contestato, non sussiste.
 
Di fatti, in un passo molto significativo della sentenza di legittimità si afferma che “anche ad ammettere, sia pure con innegabile forzatura linguistica, che l’attività di costruzione di un muro di confine costituisca, davvero, fatto afferente all’imperscrutabile vita privata altrui, la realizzazione del manufatto in prossimità di un confine postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche», ed il cittadino, di fronte ad una eventuale lesione di un proprio diritto, ha il sacrosanto diritto a documentare con ogni strumento, ivi compresi i filmati, l’illegittima costruzione altrui; perciò, nel pieno giudizio di bilanciamento fra interessi contrapposti, si deve privilegiare diritto alla privacy solo e laddove l’eventuale attività di ripresa sia da considerarsi indebita, in quanto tale.
 
(Così, Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 24 giugno 2011, n°. 25453).

(1) - Il delitto di cui all’articolo 615 bis (intitolato Interferenze illecite nella vita privata) è stato introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico penale ad opera e per l’effetto dell’articolo 1 della legge n. 98 del 1 aprile 1974, e prevede che:
 
“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
“Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.

“I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
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Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti.
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domenica 24 luglio 2011

Avvocato penalista - Stalking nel condominio.

Avvocato penalista - Stalking nel condominio.
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Avvocato penalista - Stalking nel condominio.
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Molestare e/o minacciare le vicine di casa o chi altri abita in un condominio costituisce reato di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) condominiali o "stalking condominiale".

Lo ha stabilito ed enunciato la Corte di Cassazione in una recente sentenza secondo cui integrano il reato di Atti persecutori, di cui all'art. 612 bis del Codice Penale, anche le molestie e/o le minacce che siano indiscriminatamente rivolte ai condomini (nel caso al vaglio di legittimità della Corte si trattava di alcune condomine).

Dunque, il reato di atti persecutori allarga la sua sfera di azione e scatta anche quando non c’è un’unica vittima, ma l'azione penalmente illecita risulti rivolta contro una pluralità di persone.

Il delitto di atti persecutori (stalking) si può configurare, dunque, anche in ambito condominiale, laddove uno dei residenti terrorizza le vicine, seguendole, molestandole e/o minacciandole quando le incontra o quando si apposta in attesa di incontrarle o per poterle incontrare nelle parti comuni dell’edificio condominiale.

Con la sentenza n°. 20895 del 2011, emessa dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione quest'ultima ha confermato la sentenza di condanna adottata nei confronti di un uomo che, in un condominio di Torino, braccava alcune condomine, arrivando perfino a bloccare l’ascensore dove le malcapitate si erano rifugiate per proteggersi dalle intimidazioni.

Non c’è dubbio che la condotta dell’uomo, nel caso vagliato dalla Corte, integri il reato di cui all’art. 612 bis C. P., atteso che il persecutore molestava e minacciava  le residenti solo in quanto donne e l’offesa arrecata a una di loro, per l'appartenenza di costei al genere femminile, turba di per sé ogni altra signora che risiede nello stesso luogo di privata dimora,  cagionando ad ognuna di esse gli effetti tipici del delitto di Atti persecutori (stalking) ossia il "perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero ingenerando il "fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva" ovvero costringendo le stesse "ad alterare le proprie abitudini di vita".
 
Nemmeno l’intervento di un parroco ha fatto desistere il soggetto in questione, che pare fosse un "maniaco" abitante nel palazzo, che ora dov'è avrà tutto il tempo per riflettere bene sulle sue condotte e sui loro effetti verso gli altri, se può o se vuole.

Il Codice Penale, al comma 1 dell’articolo 612 bis, titolato Atti persecutori, prevede, infatti, che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
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lunedì 18 luglio 2011

Avvocato penalista - Servizi legali in favore ed in difesa degli innocenti.

Avvocato penalista - Servizi legali in favore ed in difesa degli innocenti.
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Anche gli innocenti - come sanno coloro che delle cose di giustizia se ne intendono davvero - possono essere destinatari di un processo o di un giudizio sorto dalla giustizia degli uomini ... siano essi presunti responsabili di fatti illeciti o costituenti reato o vittime degli altrui fatti illeciti o fatti costituenti reato.
 
Ed i loro casi giudiziari sono i più difficili da difendere - per chi se ne intende della materia -.

E chissà perché è proprio così ... come indubitabile pare che sia.
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Foto: Studio Legale Cirolla - Servizi Legali in Favore ed in Difesa degli Innocenti. 

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domenica 17 luglio 2011

Avvocato penalista - La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

Avvocato penalista - La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
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Avvocato penalista - La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
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L'Avv. Cirolla, in sintonia col progetto di riordino delle proprie attività professionali specifiche, recentemente ha rivisitato la sezione interna del proprio studio, istituita già molti anni addietro e riservata ai servizi legali in direzione delle richieste di Revisione dei provvedimenti giudiziali (sentenze o decreti) penali di condanna, che siano divenuti "cosa giudicata formale" ossia che siano ormai esecutivi od eseguibili, poichè definitivi, in quanto non più soggetti ad alcuno dei mezzi ordinari di impugnazione, ma, eventualmente, soltanto a Revisione.
 
Nella ricorrenza delle condizioni di fatto e di quelle previste dalla legge (nella specie, dagli articoli da 629 a 647 del Codice di Procedura Penale), lo studio dell'Avv. Cirolla si occuperà di ogni questione od aspetto legale penale attinente questa specifica materia d'impugnazione straordinaria dei giudicati di condanna penale definitivi.

Nell'ipotesi di cui al comma unico, lett. a), dell'art. 630 del Codice di Procedura Penale, lo studio, sia che abbia curato la difesa di una o più delle parti interessate nel relativo giudizio davanti al giudice ordinario o speciale, conclusosi con sentenza irrevocabile che abbia acclarato fatti che non possono conciliarsi con quelli posti a fondamento della sentenza soggetta a Revisione, sia che e se disponga degli atti, fornirà all'interessato tutta l'assistenza e la consulenza legali necessarie per la valutazione della possibilità o meno di procedere a Revisione.

Nell'ipotesi di cui al comma unico, lett. b), dell'art. 630 del Codice di Procedura Penale, lo studio, se non sussistano incompatibilità o particolari motivi di opportunità che sconsiglino il proprio intervento diretto, s'incaricherà di assistere, consigliare, difendere e rappresentare gli interessati nel giudizio civile o amministrativo, che dovrà decidere una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3 del Codice di Procedura Penale ovvero una delle questioni previste dall'art. 479 del Codice di Procedura Penale e che potrebbe concludersi anche con una sentenza acclarativa di fatti la cui sussistenza necessariamente potrebbe rivelarsi determinante al fine di far ritenere od escludere la responsabilità per il reato a carito dei soggetti a cui ne sia stata attribuita la responsabilità.
 
Ove e se la sentenza civile od amministrativa, la cui statuizione sia stata recepita nella sentenza penale di condanna da revisionare e ne abbia costituito la ragione esclusiva di condanna dell'interessato, venga revocata, lo studio fornirà all'interessato tutta l'assistenza e la consulenza legali necessarie per la valutazione della possibilità o meno di richiedere la Revisione.

Secondo le varie esigenze del caso specifico, lo studio è in condizione di procedere alla ricerca, al rinvenimento ed alla valutazione delle prove nuove a sostegno della istanza di Revisione, siano esse sopravvenute ovvero scoperte dopo la sentenza di condanna o in qualunque altra maniera venute alla luce successivamente alla statuizione della condanna (ipotesi di cui al comma unico, lett. c), dell'art. 630 del Codice di Procedura Penale), grazie alle sue conoscenze specifiche ed al supporto collaborativo fiduciario di alcuni tra i migliori professionisti scientifici del ramo.
 
Lo studio potrà difendere gli interessati, quali parti offese e costituende parti civili, nei procedimenti penali per l'accertamento della falsità in atti o della falsità in giudizio o per qualsiasi altro fatto reato, dai quali sia dipesa la condanna ingiustamente inflitta ai soggetti legittimati a chiedere la Revisione (ipotesi di cui al comma unico, lett. d), dell'art. 630 del Codice di Procedura Penale).

Infine, lo studio, ricorrendone le condizioni di fatto e di legge, è in grado di occuparsi del giudizio di revisione e delle connesse attività di assistenza, consulenza e difesa legali.
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Avvocato penalista - La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
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sabato 2 luglio 2011

Avvocato penalista - Pedofilia e difesa delle vittime della pedofilia.

Avvocato penalista - Pedofilia e difesa delle vittime della pedofilia.
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Avvocato penalista - Pedofilia e difesa delle vittime della pedofilia.
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime della pedofilia ed ai loro più stretti congiunti.

Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di pedofilia e dei loro più stretti congiunti, a partire dalla fase delle indagini preliminari - a cui si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per le restituzioni ed il risarcimento dei danni.

Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime del reato di pedofilia e dei loro più stretti congiunti, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.

Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni anti pedofilia esistenti nel territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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Foto: Lo Studio Legale Cirolla recentemente ha istituito una propria Sezione interna dedicata in via esclusiva ai servizi legali in direzione dell'ANTI-PEDOFILIA e dell'ANTI-PEDOPORNOGRAFIA, che si occuperà di ogni questione od affare legale penale attinente a questa specifica materia, in favore, ovviamente, delle vittime e dei loro più stretti congiunti, che dovessero avere la malaugurata sventura di incorrere in una vicenda a sfondo pedofilico o pedopornografico.
Avvocato penalista - Pedofilia e difesa delle vittime della pedofilia.
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