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sabato 3 settembre 2011

Avvocato penalista - Processo Scazzi: all'udienza preliminare per l'omicidio di Sarah Scazzi la difesa degli imputati sostiene l'incompatibilità ambientale del processo e ne chiede il trasferimento ad altra sede giudiziaria, diversa da quella di Taranto.

Avvocato penalista - Processo Scazzi: all'udienza preliminare per l'omicidio di Sarah Scazzi la difesa degli imputati sostiene l'incompatibilità ambientale del processo e ne chiede il trasferimento ad altra sede giudiziaria, diversa da quella di Taranto.
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Avvocato penalista - Processo Scazzi: all'udienza preliminare per l'omicidio di Sarah Scazzi la difesa degli imputati sostiene l'incompatibilità ambientale del processo e ne chiede il trasferimento ad altra sede giudiziaria, diversa da quella di Taranto.
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Le notizie di cronaca relative all'udienza preliminare tenutasi davanti al GUP  del Tribunale di Taranto quattro giorni fa, per l'omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto ad Avetrana il 26 agosto del 2010, così come apparse su quasi tutti i nostri mezzi di informazione, mi hanno dato lo spunto per intervenire sull'argomento, aggiungendo alcune cose, che non sono state dette, e precisandone alcune altre, che non sono state riportate come si doveva, coerentemente ai canoni della libertà di stampa, che, come ogni libertà costituzionalmente garantita, impone ai suoi destinatari almeno un diritto ed un dovere, che, nel caso specifico, sono dati dal diritto di informare e dal dovere di informare con compiutezza, obiettività e precisione i cittadini.
   
Se tutto questo vale oggettivamente per ogni genere di notizia od informazione, diviene essenziale ed imprescindibile allorché si tratta di fare informazione in affari o vicende di giustizia ossia di informare su ciò che accade in uno degli ambiti più importanti e delicati della società civile, poichè, se non lo si fa o se lo si fa diversamente da come va fatto, si contribuisce per proprio conto e per la propria parte, sia pur senza volerlo scientemente, a far aumentare la sfiducia dei cittadini nella giustizia, dandone un'immagine distorta da notizie errate o monche. 

Ciò premesso ed evidenziato, passiamo a vedere quali sono gli aspetti dell'udienza preliminare, svoltasi davanti al GUP del Tribunale di Taranto quattro giorni fa, per l'omicidio di Sarah Scazzi e che vede imputate, a vario titolo e per i rispettivi capi di incolpazione, ben 13 persone, su cui si è esclusivamente focalizzata l'attenzione di alcuni nostri mezzi di informazione.

Essi sono essenzialmente solo due:

1)-- la richiesta di risarcimento avanzata dai più stretti congiunti della vittima (il padre, la madre ed il fratello), nella misura di Euro Trentatremilioni;

2)-- l'istanza di rimessione del processo ad altro giudice, avanzata dalla difesa di chi imputato dell'omicidio, per l'incompatibilità ambientale del giudice naturale e precostituito per legge, che, nel caso, non sarebbe solo e tanto il GUP presso il Tribunale di Taranto, ma anche e di più la Corte di Assise di Taranto (della quale, al momento della proposizione dell'istanza di rimessione del processo per l'incompatibilità ambientale del giudice naturale da parte della difesa di chi è accusato di avere ucciso Sarah Scazzi, ancora non era nota la composizione).

Su questi due soli aspetti si sono concentrate tutte le attenzioni di svariati media; alcuni dando più rilievo al maxi risarcimento richiesto, altri rimarcando il "colpo di scena" dell'istanza di rimessione del procedimento avanzata dalla difesa di alcuni degli imputati ed il suo "accoglimento" da parte del GUP, Dott. Pompeo Carriere; si è dato grande risonanza anche ad alcuni degli argomenti portati dai difensori degli imputati, a sostegno della loro istanza di rimessione del processo e si è taciuto o quasi su ciò che avranno detto i difensori di tutte le altre parti processuali (familiari della vittima e non) e sulle osservazioni che indubbiamente avrà/avranno svolto il/i rappresentante/i della pubblica accusa, cioè il/i Pubblico/i Ministero/i d'udienza.

 
La prima inesattezza informativa in cui sono incorsi alcuni nostri mezzi di informazione è data dallo "accoglimento" dell'istanza di rimessione del processo, per incompatibilità ambientale, proposta dalla difesa degli imputati, da parte del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Taranto, Dott. Pompeo Carriere, che ha sospeso e rinviato l'udienza al 10.10.2011.

A nessuno è passato per la mente, neppure per un attimo, di riflettere su quest'ultimo dato, prima di informare erroneamente i cittadini su un fatto così importante e delicato ossia, se si è accolta un'istanza della difesa, perchè si è sospesa l'udienza e la si è rinviata ad altra data, piuttosto che chiuderla e rinviare gli atti ad altro giudice, in "accoglimento" di quell'istanza?

Neppure a chi si occupa ordinariamente di cronaca giudiziaria e che, dunque, qualche nozioncina di cose di giustizia dovrebbe averla, altrimenti come farebbe a scriverne per gli altri? 

Il GUP - Giudice per l'Udienza Preliminare - del Tribunale di Taranto, non ha accolto alcuna istanza di rimessione del procedimento per incompatibilità ambientale, per come avanzata dalla difesa degli imputati, semplicemente per il fatto che non rientrava nei suoi poteri né accoglierla, né rigettarla, atteso che spetta solo alla Corte Suprema di Cassazione decidere se quella istanza di affidare ad altri giudici, diversi da quelli di Taranto, il processo per l'omicidio di Sarah Scazzi sia fondata ed accoglibile od infondata, inammissibile, non accoglibile ecc.

Il GUP - Giudice per l'Udienza Preliminare - del Tribunale di Taranto, Dott. Pompeo Carriere, molto più seriamente, correttamente e doverosamente, ha preso atto dell'istanza che gli è stata presentata in udienza - originariamente solo dalla difesa di chi formalmente imputato dell'omicidio di Sarah Scazzi e successivamente, cioè durante l'udienza, dai difensori di tutti gli altri imputati, che l'hanno fatta propria e vi si sono associati - ed ha fatto solo ciò che poteva e doveva fare, in ossequio alla norma di cui all'art. 47, comma due, del Codice di Procedura Penale, che gli imponeva di fare appunto ciò che lui ha fatto, ossia trasmettere gli atti alla Corte Suprema di Cassazione, unica autorità giudiziaria competente a vagliarla.

Ma non ha fatto solo questo; ha fatto anche qualcos'altro, in ciò denotando tutta la sua intelligenza, la sua cautela e la sua lungimiranza: ha sospeso il processo ed ha rinviato l'udienza al 10 ottobre 2011 ossia a quattro giorni prima della scadenza dei termini di custodia cautelare in carcere previsti per Sabrina Misseri,  perchè, solo così facendo, poteva garantire le esigenze cautelari e la non scadenza dei loro termini di durata massima dalla eventualità che l'istanza di rimessione del processo ad altro giudice, per incompatibilità ambientale, proposta dalla difesa degli imputati, fosse stata presentata più per lo scopo non dichiarato di far scarcerare la Misseri che non per il suo motivo ufficiale per il quale è stata avanzata - ma su questo importante e particolarissimo aspetto gran parte della nostra "attenta" stampa ha sorvolato od ha preferito tacere del tutto -.

Perchè, se è vero che l'ultimo comma dell'art. 47 del Codice di Procedura Penale prevede espressamente la sospensione della prescrizione del reato e dei termini di cui all'art. 303, comma 1 del Codice di Procedura Penale (i termini massimi di custodia cautelare in carcere), nell'ipotesi in cui la richiesta di rimessione del processo sia presentata dall'imputato, che riprendono a decorrere dal giorno in cui la Corte Suprema di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo, oppure, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione dinanzi al giudice designato, sono pur veri altri aspetti non meno importanti, né trascurabili, in punto di incidenza effettiva dell'astratta previsione normativa sul caso concreto al fine di evitare che i termini di durata massima della custodia cautelare spirino comunque.

Se la Cassazione dovesse decidere per il rigetto dell'istanza, da questo momento, iniziano a ri-decorrere  i termini di custodia cautelare; ma, dopo la decisione, occorre attendere agli adempimenti di cancelleria, alle notifiche ed alle comunicazioni a tutte le parti interessate e tutti questi adempimenti sono spesso laboriosi, frenetici e numerosi, con alto rischio d'errore: basta un timbro che manca; una firma che ci si dimentica di apporre; od un'attestazione di conformità dimenticata o l'erronea indicazione o notificazione ad una delle parti ed occorre fare tutto d'accapo, nel mentre il tempo passa inutilmente ed i termini continuano a spirare, visto che, per legge, decorrono dalla decisione e non dalla sua comunicazione o notifica.

Se la Cassazione dovesse decidere per l'accoglimento dell'istanza, i termini di custodia cautelare iniziano a decorrere, come detto dal momento in cui il processo "perviene" al giudice designato; ma cosa si intenda per giudice designato la legge non lo precisa ed ognuno potrebbe intendervi od interpretarla come meglio a lui od alle proprie esigenze conviene, atteso che la legge non è chiara sul punto se per giudice designato debba intendersi l'ufficio giudiziario (secondo me, è così) oppure il giudice che all'interno di esso dovrà occuparsi del caso.

E, comunque la si voglia intendere, una volta pervenuto il processo al nuovo giudice designato, questi non deve avere il tempo per studiarsi gli atti di un processo che non conosce e non deve ripartire il suo tempo lavorativo tra gli altri impegni di ufficio, dei quali molti urgenti e complessi, ed il nuovo processo che gli è stato affidato?  Ed il tempo, intanto, passa ...

Infine, l'ultima parte del quarto comma dell'art. 47 del Codice di Procedura Penale, espressamente prevede che: "Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 304." (dello stesso Codice, che prevede e disciplina le varie ipotesi processuali ed i vari titpi di giudizio in cui è possibile sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare mediante un provvedimento del giudice che si chiama ordinanza e che può essere appellata da chi vi ha un contro-interesse) e se questa previsione non presenta alcun problema per il caso in cui la Corte di Cassazione dovesse rigettare l'istanza di rimessione del processo ad altro giudice, poichè in questo caso, se necessario, vi provvederebbe il giudice di Taranto, non lo stesso si può dire nel caso di designazione di un nuovo giudice, quanto meno per i cosiddetti "tempi morti" del processo, poichè il giudice di Taranto non potrebbe più provvedervi, essendo che è stato spogliato del processo, ed il nuovo giudice designato non potrebbe ancora provvedervi, perchè, prima farlo, dovrebbe studiarsi un bel pò di atti.  Ed il tempo, intanto, passa ...

Al giudice di merito, a cui la richiesta di rimessione del processo per incompatibilità ambientale è presentata, la legge processuale penale (art. 46, comma 3, del Codice di Procedura Penale) conferisce anche un altro diritto, potere, dovere o facoltà, consistente nel fatto che, col suo provvedimento di trasmissione immediata alla Corte Suprema di Cassazione degli atti e dei documenti del processo penale avverso cui sia stata presentata l'istanza di rimessione ad altro giudice, per incompatibilità ambientale, ove lo ritenga, può trasmettere anche le eventuali sue osservazioni (evidentemente sulla fondatezza o meno o sulla ammissibilità o meno dell'istanza di rimessione del procedimento ad altro giudice); ma neppure di questo ci dicono nulla le varie notizie sull'udienza preliminare per l'omicidio Scazzi, così come sono state date da gran parte dei nostri mezzi di informazione.

Nulla si è detto, infine, su ciò che eventualmente hanno detto, eccepito o fatto rilevare le difese delle altre parti processuali e la pubblica accusa d'udienza, nel senso di se siano state zitte e passive ad assistere a tutto ciò che chiedeva la difesa degli imputati o se sia siano attivate in qualche maniera per far attendere e valere anche le loro eventuali ragioni contrarie.  

La Corte di Cassazione, a mente dell'art. 48 del Codice di Procedura Penale, decide sull'istanza di rimessione del processo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale e, dunque, con un procedimento abbastanza "sollecito", rispetto ai tempi di un comune procedimento penale e la decisione dovrebbe intervenire in pochi giorni e, comunque, stante l'imminenza dello scadere dei termini di durata della custodia cautelare in carcere di Sabrina Misseri per il 14.10.2011, almeno alcuni giorni prima del 10.10.2011.

Ed, a parere modestissimo di chi scrive, la Corte Suprema di Cassazione, se non vuole smentire sè stessa, non potrà che dichiarare infondata e rigettare l'istanza di rimessione del processo per l'omicidio di Sarah Scazzi ad altri giudici, diversi dal GUP e dalla Corte di Assise di Taranto, se ed ove essa si basi solo sui motivi specifici di cui ci hanno detto i nostri media, atteso che, per principio di legge e, non da meno, per principio consolidato di diritto, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, poichè implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge ed, in quanto tale, comporta la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni di legge che lo regolano, compreso quelle che stabiliscono i presupposti essenziali per la rimessione del processo ad altro e diverso giudice, tra cui, la paventata grave situazione locale, che va intesa alla stregua di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e che si connoti per una tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato che nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il giudizio di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di una siffatta grave situazione locale e quale diretta conseguenza di essa.

In altri termini, l'istituto può trovare applicazione solo nelle concrete, abnormi e gravi situazioni che siano idonee a menomare oggettivamente l'imparzialità del giudice o del giudizio ovvero la libertà di determinazione degli altri soggetti che dovranno partecipare al processo.

Non è rilevante, ai fini della rimessione del processo, la grave situazione locale - se ed ove sia davvero tale e/o corrispondente alle previsioni della legge e della giurisprudenza - coeva alla fase processuale o, addirittura, anteriore ad essa, poichè, in tali momenti, il processo da rimettere eventualmente ad altro giudice, diverso da quello naturale, ancora non esiste. 
 
Infine, come la stessa Corte di Cassazione ha stabilito reiteratamente, non può riconoscersi la sussistenza di una grave situazione locale, atta, secondo la previsione dell'art. 45 del Codice di Procedura Penale, a turbare lo svolgimento del processo, nel caso di una vicenda giudiziaria, che per la sua rilevanza (e/o per il suo clamore massmediatico) abbia suscitato interesse e scalpore in ambito nazionale, proprio perchè non sono la clamorosità, lo scalpore, la rilevanza nazionali o l'accanimento dei media su un certo fatto, rispetto ad altri, a dare vita alla sussistenza delle condizioni volute dalla legge per poter validamente richiedere lo spostamento dall'ufficio giudiziario competente per territorio ad un altro ufficio giudiziario.

Se fossero la clamorosità, lo scalpore, la rilevanza nazionale o l'accanimento dei media gli elementi che potrebbero far maturare le condizioni per lo spostamento di un processo da un giudice ad un altro - e questa è la prova logica - nessun giudice d'Italia potrebbe occuparsene, proprio perchè il clamore, lo scalpore, la rilevanza nazionale, ecc., essendo così forti e diffusi, appunto, su tutto il territorio nazionale, se ne dovrebbe dedurre che, avendo "toccato" tutti, avrebbero toccato anche i giudici di tutta Italia, che non sarebbero perciò imparziali, in considerazione del fatto che certe notizie, certe trasmissioni televisive, certi programmi televisivi o radiofonici e certi quotidiani o periodici, come si sono visti o si sono letti sul caso della povera Sarah Scazzi a Taranto e nei suoi dintorni, si sono visti e si sono letti in ogni altra parte d'Italia ... e non si comprendono proprio le ragioni per le quali avrebbero influenzato o potrebbero influenzare più a Taranto e nei suoi dintorni od i giudici di Taranto, che non in ogni altra parte d'Italia o non tutti gli altri giudici d'Italia.

D'altra parte, se non fosse così o se fossero davvero questi gli elementi voluti dalla legge per trasferire un processo da una ad un'altra sede giudiziaria, i tanti casi omicidiari di rilevanza nazionale, spesso ben più gravi di quello che ha riguardato la povera Sarah Scazzi, avrebbero dovuto essere stati tutti rimessi ad altri giudici, diversi da quelli competenti per territorio a conoscerne, atteso che per la loro gravità, per la loro rilevanza, per il loro clamore e, soprattutto, per quello che viene definito l'accanimento massmediatico, in molti di essi non sono stati da meno, rispetto a quelli che hanno riguardato il caso della povera Sarah Scazzi ed in molti altri sono stati anche maggiori; invece, gli elementi previsti dall'art. 45 del nostro Codice di Procedura Penale non sono questi, ma solo quella grave situazione locale, relativa all'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, che si caratterizzi per una tale abnormità e consistenza da potere indurre a supporre ragionevolmente che possa costituire un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come ufficio giudiziario e non come persona fisica di un determinato giudice) od un reale pregiudizio alla libertà di determinazione delle altre e distinte persone che, a vario titolo, partecipano al processo medesimo.  

A puro titolo di esempio, indico i seguenti, tra i più eclatanti casi analoghi, senza pretesa di esaustività o di completezza dell'elenco, che, purtroppo, è ben più nutrito e numeroso:

Il Caso di Ripe di Civitella, nel Bosco delle Casermette, in provincia di Teramo: Omicidio di Melania Rea, il cui cadavere è stato rinvenuto in questa località dopo due giorni dalla sua scomparsa; Il Caso di Brembate di sopra (Bergamo): 26 novembre 2010, verso le ore 18:30, Yara Gambirasio, 13 anni, di ritorno dalla palestra dove era solita recarsi, scompare nel nulla e non fa più rientro a casa; viene ritrovata uccisa a coltellate, tre mesi dopo, sabato 26 febbraio 2011, in un campo, a Ponte San Pietro, ad una decina di chilometri da Brembate di sopra;  Il Caso di Brescia: Omicidio di Maurizio Bertoli; Il Caso di Castellammare di Stabia: Omicidio di Luigi Tommasino; Il Caso di Cogne: Omicidio di Samuele Lorenzi; Il Caso di Conegliano: Omicidio di Eliseo David; Il caso di Erba (Como): Omicidio di Raffaella Castagna, Valeria Cherubini, Paola Galli e Youssef Azouz; Il Caso di Garlasco: Omicidio di Chiara Poggi; Il Caso di Gorgo al Monticano: Omicidio di Guido Pellicciardi e Lucia Comin; Il Caso di Imperia: Omicidio del piccolo Gabriel, da parte della madre, Elizabete Petersone, e del convivente, Paolo Arrigo;  Il Caso di Casalbaroncolo (nella campagna di Parma): il rapimento (prelevato in casa, con violenza ed inaudita ferocia, davanti ai genitori ed al fratellino) ed il successivo brutale omicidio del piccolo Tommaso Onofri, di soli 18 mesi; Il Caso di Locri: Omicidio di Francesco Fortugno, barbaramente ucciso davanti a decine di persone nel seggio elettorale; Il Caso di Napoli (Via Ponte dei Francesi): Omicidio di Teresa Buonocore; Il Caso di Novi Ligure: Omicidio di Susy Cassini e Gianluca De Nardo; Il Caso di Palermiti (Catanzaro): Omicidio di Rocco Catroppa; Il Caso di Parma: Omicidio di Giuseppe Carretta,  Marta Chezzi e Nicola Carretta; Il Caso di Perugia: Omicidio di Meredith Kercher; Il Caso di Pollica: Omicidio di Angelo Vasallo; Il Caso di Potenza: Omicidio di Elisa Claps; Il Caso di Reggio Calabria (Bocale): Omicidio di Lodovico Ligato; Il Caso di Via Fani (Roma): Strage dei cinque agenti della scorta e sequestro dell'On. Aldo Moro, successivamente, a sua volta, ucciso e fatto ritrovare cadavere in una Renault 4; Il Caso di Roma, noto come Il Giallo di Via Poma: Omicidio di Simonetta Cesaroni; Il Caso di Roma: Omicidio di Maricica Hahaianu; Il Caso di Roma: Omicidio di Giovanna Reggiani; Il Caso del Carcere di Regina Coeli di Roma: la morte per Omicidio di Stefano Cucchi;  Il Caso di Sesto Fiorentino: Omicidio di Raffaella Ingrassia; Il Caso di Mostro di Firenze: Otto Duplici Omicidi, distanziati tra loro nel corso degli anni, con sevizie e crudeltà sui corpi delle vittime ed asportazione dei loro organi genitali; Il Caso del Mostro di Bari: Strage di tutti i componenti della propria famiglia da parte di uno di essi ed appendimento dei cadaveri delle vittime all'interno degli scomparti dell'armadio di casa; Il Caso di Soverato: Omicidio di Ferdinando Rombolà; Il Caso di Martina Franca: Omicidio di Felicia Semeraro; Il Caso di Taranto: Omicidio di Monica Guarino; Il Caso di Montecchia di Crosara (Verona): Omicidio di Antonio Maso e Maria Rosa Tessari; Il Caso di Ugento: Omicidio di Giuseppe Basile; Il Caso di Cosenza: Omicidio di Roberta Lanzino; Il Caso di Capaci: Omicidio di Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo e strage della scorta; il Caso di Palermo: Omicidio di Paolo Borsellino e strage della scorta; il Caso di Palermo: omicidio-strage di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Emanuela Setti Carraro e di Domenico Russo, agente di scorta, ecc., ecc., ecc.; per non dire dei più grandi processi di mafia mai celebratisi in Italia (il Maxi processo di Palermo e l'Operazione Galassia di Catanzaro), per arrivare fino ai vari processi alla Sacra Corona Unita in Puglia, tra cui Taranto, e, nella stessa Taranto, alle varie organizzazioni delinquenziali, più o meno criminalmente pericolose.  

"L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva",  stabilisce il secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, e, da questa norma, si è tratto il noto principio che va sotto il nome di  "presunzione di innocenza"; eccedendo un pò in larghezza interpretativa della specifica norma di rango costituzionale, atteso che, per esempio, si potrebbe rilevare che il non essere considerato colpevole non necessariamente deve equivalere ad essere presunto innocente, ma, magari, solo a non essere considerato colpevole, fin tanto che non accade qualcos'altro, cioè l'intervento di una decisione "finale", che potrà stabilire l'innocenza oppure la condanna defintive o, magari, solo l'impossibilità, come spesso accade, di stabilire né l'una, né l'altra, perchè non si è raggiunta la prova sufficiente né per condannare, né per assolvere, e, dunque, forse si potrebbe anche intendere la norma costituzionale predetta solo od anche nel senso che il non essere considerato colpevole sino a condanna definitiva significhi che sono in corso gli accertamenti sulle responsabilità di chi è imputato.  

Ma, tralasciando queste mie modeste considerazioni interpretative ed adattando il discorso a quella che è, diciamo così, l'intesa più diffusa di questo principio costituzionale, vi è solo da osservare che la "presunzione di innocenza" non significa altro che - come la parola stessa dice - si "presume" che si sia innocenti, ma solo fin tanto che non succede qualcos'altro.

Questo qualcos'altro è la sentenza definitiva, cioè la sentenza che non è più soggetta ad alcuno dei mezzi di impugnazione ordinari, la quale potrà confermare l'innocenza "presunta" fino alla sua pubblicazione oppure la colpevolezza oppure né l'innocenza, né la colpevolezza, perchè, per esempio, mancano o non sono sufficienti le prove per stabilire l'una o l'altra.

Dunque, se ancora non si può essere reputati colpevoli fino a quando ... ecc., anche chi è solo imputato (ma non ancora dichiaratone pure colpevole od innocente o né l'una, né l'altra cosa) dei fatti più atroci merita il rispetto da parte di tutti, perchè è giusto che sia così, quanto meno per l'ossequio che si deve dare ad una norma costituzionale che lo prevede.

Ma nessun imputato può pretendere di avere anche la stima (che è un sentimento alquanto diverso), oltre al rispetto, per ciò che gli è stato più o meno giustamente o fondatamente attribuito, almeno fino a che non si siano accertate definitivamente le sue effettive responsabilità, perchè i sentimenti non rientrano nel campo della giustizia, ma in quello dell'etica.

E, se alcuni cittadini di Taranto o dei dintorni, il 29 agosto 2011, hanno dato sfogo alla loro rabbia ed alla loro indignazione per certi fatti, davanti al Tribunale del capoluogo jonico, sicuramente sono censurabili ed ingiustificabili, per le eventuali "intemperanze" con cui l'avranno fatto, se l'hanno fatto davvero come le monche e non chiare notizie di cronaca datene ci hanno detto che essi l'abbiano fatto; ma, contestualmente, meritano il rispetto, la stima e la comprensione di tutti, perchè hanno dimostrato che c'è ancora un'Italia sana che è capace di indignarsi e di ribellarsi di fronte a certe azioni ed a certi orrori, che ancora vengono commessi dai propri concittadini, al di là di chi essi siano o di chi siano davvero i veri responsabili  - perchè questi aspetti sono tutti da accertare ed a nessuno è dato di emettere sentenze anzi tempo e senza averne titolo -; ma l'indignazione e la rabbia dei tarantini, di fronte a certe cose ed a certi fatti, non equivalgono alle condizioni volute dall'art. 45 del Codice di Procedura Penale per spostare il processo per l'omicidio di Sarah Scazzi da Taranto ad altra sede giudiziaria.  

Avvocato Salvatore Cirolla.

http://www.corriere.it/cronache/11_agosto_29/processo-sarah-scazzi_0428a396-d212-11e0-a205-8c1e98b416f7.shtml
http://bari.repubblica.it/dettaglio-news/15:57/4024101
http://www.ilgiornale.it/cronache/caso_scazzi_processo_via_ma_legali_sabrina_misseri_vogliono_altro_giudice/29-08-2011/articolo-id=542553-page=0-comments=1
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=161171
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2011/08/28/AOZwwBz-processo_sabrina_determinazione.shtml
http://www.quotidianodipuglia.it/articolo.php?id=161126
http://www.manduriaoggi.it/notizia.asp?idnews=11420
http://www.ilpaesenuovo.it/cronaca/23355-omicidio-scazzi-famiglia-sarah-chiede-risarcimento-33mln.html
http://www.wakeupnews.eu/processo-scazzi-udienza-rinviata-e-incompatibilita-ambientale/
http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/puglia/articoli/1019789/processo-scazzi-sospesa-ludienza.shtml
http://www.sudnews.it/notizia/38661.html
http://www.newspedia.it/sarah-scazzi-yara-gambirasio-melania-rea-ultime-notizie-29-agosto-2011/
http://www.italiaglobale.it/CasoScazziIlTribunaleMicheleeCosima/tabid/4512/Default.aspx
http://www.cronacaqui.it/cronaca/17558_processo-scazzi-sospesa-udienza-preliminare.html
http://www.audionews.it/ViewDocument.aspx?catid=ca94bf287b4140cc8025236a20f3f42e&docid=c6bb6316fb18459a98be6ec953c46e19
http://www.vanityfair.it/news/italia/2011/08/29/processo-omicidio-sarah-scazzi-sabrina-misseri-concetta-serrano
http://www.oggi.it/video/notizie/2011/08/29/processo-scazzi-tutto-rinviato-al-10-ottobre/
http://www.fattidicronaca.it/articolo/sarah-scazzi-ultime-notizie-inizia-il-processo-a-taranto-ma-l-udienza-e-subito-sospesa/3669/  
http://www.intopic.it/varie/sarah-scazzi/
http://attualita.tuttogratis.it/cronaca/sarah-scazzi-ultime-notizie-in-diretta-zio-michele-e-laltare-per-sarah/P48453/
http://giornaleitaliano.info/omicidio-sarah-scazzi-ultime-notizie-processo-rinviato-ad-ottobre-per-incompatibilita-ambientale-12908
http://www.corrieredelgiorno.com/2011/08/30/clima-ostile-processo-da-spostare-96765/
http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/apcom/228128_sarah_scazziudienza_preliminare_rinviata_al_prossimo_10_ottobre/

Avvocato Salvatore Cirolla.
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Avvocato penalista - Processo Scazzi: all'udienza preliminare per l'omicidio di Sarah Scazzi la difesa degli imputati sostiene l'incompatibilità ambientale del processo e ne chiede il trasferimento ad altra sede giudiziaria, diversa da quella di Taranto.
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2 commenti:

  1. Caro Salvatore, hai analizzato da un punto di vista professionale la situazione processuale, ma come dici giustamente:"Ed il tempo, intanto, passa ..." e abbiamo visto che in questa vicenda mancano proprio le prove che inchiodano gli attori.Misseri si è fatto mesi di galera gratuita e sembra che pure la moglie e la figlia si stiano facendo della galera gratuita;la domanda al termine è sempre la stessa: Chi paga i danni???
    Un fraterno abbraccio Fabio

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  2. Carissimo Salvatore,ho riscontrato dalle letture dei links e dell'articolo una tua remota profezia, spiegando con professionalità le motivazioni tecniche della non trasferibilità del processo in altra sede, anche se c'è da aggiungere che resta una situazione giudiziaria molto complicata riguardo la colpevolezza e una ragazza giovanissima giace sotto terra senza alcuna giustizia, ancora per il momento.Complimenti per il blog.

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