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giovedì 16 gennaio 2014

Avvocato penalista - Il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nella normativa antinfortunistica, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Avvocato penalista - Il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nella normativa antinfortunistica, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
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Avvocato penalista - Il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nella normativa antinfortunistica, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
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"" Il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nella normativa antinfortunistica

Scritto da Letizia Mistretta   il 13 gennaio 2014

Cassazione Penale, Sezione IV, 16 ottobre 2013 (ud. 7 maggio 2013), n. 42493
Presidente D’Isa, Relatore Esposito, P.M. Gaeta

La massima

Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur spettando all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo, ma di consulenza, compete l’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri.

Il commento

Con la pronuncia numero 42493 del 2013 la Suprema Corte si è pronunciata in merito al ruolo assunto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi all’interno della struttura aziendale sotto il profilo della salvaguardia della sicurezza sul luogo di lavoro.

Prima di affrontare il tema trattato nella pronuncia in oggetto, è opportuno accennare brevemente alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

La rilevanza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) è attestata dalla circostanza che tale figura, unitamente a quella del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eriga la cd. <<triade gestionale>> della sicurezza aziendale (P. SOPRANI, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001, 104).

L’art. 2, co. 1, lett. f), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce il RSPP come <<persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi>>, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il servizio di prevenzione e protezione riveste un ruolo nevralgico all’interno dell’azienda, in quanto i molteplici compiti previsti ex art. 33 del d.lgs. n. 81 del 2008 rappresentano un’estrinsecazione delle misure generali di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso cui si tenta di favorire il momento della prevenzione dei rischi.

Segnatamente, le funzioni del servizio di prevenzione e protezione non si dissolvono nella fase iniziale di valutazione dei fattori di rischio e di programmazione delle misure preventive e protettive, ma toccano anche la fase successiva, in quanto il responsabile e gli addetti a tale servizio sono tenuti a partecipare alle consultazioni in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alle riunioni contemplate dall’art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Un nodo problematico che ruota attorno alla figura del RSPP risiede nell’esatto inquadramento del rapporto sussistente tra funzioni, mansioni e attività propri del RSPP e il titolo di imputazione della responsabilità penale. La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è <<perennemente in bilico tra ruolo consulenziale verso il datore di lavoro, quello di candidato permanente alla condivisione colposa delle responsabilità dell’ultimo, e quello di autonomo garante della sicurezza>> (V. MASIA, Servizio prevenzione e protezione (SPP) e organismo di vigilanza (ODV), tra obbligatorietà e autodeterminazione dell’ente nella nuova dimensione prevenzionale, in Resp. amm.  soc. e enti, 2009, 110).

In particolare, partendo dalla valutazione dello status legale dei componenti del servizio di prevenzione e protezione di semplici ausiliari del datore di lavoro e dei compiti ad essi conferiti di mera consulenza, cioè compiti tendenzialmente programmatici, privi di un’autonomia decisionale e operativa, la giurisprudenza è giunta ad asserire che la collaborazione resa da tali soggetti al datore di lavoro non genera di per sé delle responsabilità penali (Cass. pen., IV, 10 novembre 2005, in Guida al diritto, 2006, 95; Id., IV, 18 maggio 2001, in Dir. e prat. lav., 2001, 1688).

Infatti, partendo dal presupposto che la legge impone al RSPP un mero obbligo di sorveglianza, che non comprenderebbe quello ben più pregnante di impedire il fatto penalmente rilevante altrui, ne consegue che tale obbligo non potrebbe fondare una responsabilità derivante dal combinato disposto tra l’art. 40 c.p. e l’art. 113 (o, in caso di dolo, l’art. 110 c.p.).

Assumendo tale prospettiva, si è consolidato sia in dottrina (N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. Pen. econ., 2009, 153) che in giurisprudenza (Cass. pen., IV, 23 aprile 2008, Maciocia ed altri, in Guida al diritto, 2008, 100; Cass. pen., IV, 6 dicembre 2007, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, 801) l’orientamento per cui il responsabile per la sicurezza non riveste alcuna posizione di garanzia.

Tale assunto è stato corroborato dalla nuova disciplina delle posizioni di garanzia in tema di sicurezza delineata dagli artt. 16 e 299 del t. u. sulla sicurezza, che prevede che solo il conferimento di poteri di <<intervento risolutivo>> sul bene tutelato caratterizza la figura del soggetto in posizione di garanzia: ne consegue che il difetto di tali poteri giuridici esclude la qualifica di garante (N. PISANI, ibid., 153).

Nello specifico caso del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il legislatore non gli attribuisce alcun potere di organizzazione, gestione, controllo che tipicamente contraddistinguono la figura del garante (G. DE SANTIS , Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il “correttivo” (d.lgs. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 81/2008), in Resp. amm. soc. e enti, 2010, 145).

Tuttavia, il fatto che il legislatore non abbia previsto delle responsabilità prevenzionali a carico dei componenti del servizio di protezione  e prevenzione, non implica che tali soggetti non debbano rispondere dell’inosservanza dei compiti che il t. u. sulla sicurezza loro conferisce, soprattutto in caso di infortunio sul lavoro.

La Suprema Corte di Cassazione ha in molte occasioni asserito che <<il fatto che il d.lgs. 626/1994, prima, e il d.lgs. 81/2008, poi, abbia escluso la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti (interni ed esterni) del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto>> (Cass. pen., IV, 20 aprile 2005, Stasi ed altro, in C.E.D. Cass., n. 233657).

Recentemente l’atteggiamento della giurisprudenza è incline a distinguere il piano delle responsabilità prevenzionali, discendenti dalla specifica violazione di norme di puro pericolo poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quali lesioni o omicidio colposo (Cass. pen., IV, 4 aprile 2007, Aimone in C.E.D. Cass., n. 237770).

Assumendo tale prospettiva nella pronuncia numero 42493 del 2013, la Suprema Corte focalizza l’attenzione sulle funzioni cui è preposto il servizio di prevenzione e protezione, in virtù della previsione di cui all’art. 9 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – normativa previgente al d.lgs. n. 81 del 2008 –, ed in particolare su  quelle attinenti <<all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale>>.

La rilevanza assunta da tali funzioni nell’ambito della sicurezza sul lavoro implica una revisione in chiave interpretativa della figura del RSPP.

Ed invero la Cassazione nella sentenza oggetto di analisi, mutuando le cadenze argomentative della  Suprema Corte assunte con la pronuncia n. 49821 del 23/11/2012, rileva che pur rivestendo il responsabile per la sicurezza un incarico di consulenza, in capo ad esso incombe <<l’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri>>.

Ne discende l’imputazione della responsabilità per l’evento lesivo in capo al RSPP laddove tale figura, procedendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza delle leggi e discipline, abbia negletto di segnalare una situazione di rischio, conducendo il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura di sicurezza.

In tale modo, la Suprema Corte osserva che la ragione giustificativa di tale assunto è da ravvisare nella <<delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico>> conferita al responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell’ambito della cooperazione con le diverse figure cardine del sistema antinfortunistico, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e le proprie responsabilità. ""

Fonte giurisprudenzapenale.com , qui:

http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/01/13/il-ruolo-del-responsabile-del-servizio-di-prevenzione-e-protezione-dei-rischi-nella-normativa-antinfortunistica/
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Avvocato penalista - Il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nella normativa antinfortunistica, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
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mercoledì 15 gennaio 2014

Avvocato penalista - La Responsabilità colposa e il comportamento alternativo lecito, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Avvocato penalista - La Responsabilità colposa e il comportamento alternativo lecito, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
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Avvocato penalista - La Responsabilità colposa e il comportamento alternativo lecito, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione
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"" Responsabilità colposa e comportamento alternativo lecito – Cass. Pen. 31980/2013
Scritto da Redazione Giurisprudenza Penale   il 9 gennaio 2014

Cassazione Penale, Sez. IV, 23 luglio 2013 (ud. 6 giugno 2013), n. 31980
Presidente D’Isa, Relatore Dell’Utri, P. G. Lettieri

Depositata il 23 luglio 2013 la pronuncia numero 31980 della IV sezione penale della Cassazione in tema di responsabilità colposa e efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.

In tema di reati colposi – hanno affermato i giudici – la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’evento antigiuridico che la norma cautelare violata mirava a prevenire, ma anche quando una condotta osservante avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno (v. Cass., Sez. 4, n. 19512/2008, Rv. 240172).

Ha specificato la Corte come su tale assunto la riflessione giuridica sia sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l’evitabilità dell’evento.

In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunziare a muovere l’addebito colposo nel caso in cui l’agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell’evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto.

Nella fattispecie, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme del C.d.S., si è ritenuto che se l’imputato avesse rispettato i limiti di velocità il pur inevitabile impatto con il veicolo della vittima avrebbe avuto una minore intensità lesiva (la corte territoriale ha sottolineato come, sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del procedimento dal consulente del pubblico ministero, è emerso come la maggior velocità nella specie tenuta dall’autocarro dell’imputato avesse determinato un considerevole incremento dell’energia cinetica del veicolo nella significativa misura del 217% in più, in tal modo ponendo le premesse per la determinazione di un impatto con il veicolo antagonista dalle conseguenze particolarmente gravi sul piano della prevedibile entità della deformazione dell’abitacolo del veicolo della persona offesa). ""

Fonte giurisprudenzapenale.com , qui:

http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/01/09/responsabilita-colposa-e-comportamento-alternativo-lecito-cass-pen-319802013/
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Avvocato penalista - La Responsabilità colposa e il comportamento alternativo lecito, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione
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martedì 14 gennaio 2014

Avvocato penalista - E' reato di violenza imporre rapporti sessuali alla moglie contro la sua volontà.

Avvocato penalista - E' reato di violenza imporre rapporti sessuali alla moglie contro la sua volontà.

L'imputazione, nel caso vagliato dalla nostra Corte di Cassazione, è stata quella di cui agli articoli 572, 609-bis e 610 del codice penale, ossia di maltrattamenti in famiglia, di violenza sessuale e di violenza privata.

Dopo aver letto la sentenza della nostra Suprema Corte di Cassazione e salvo miei errori di lettura, sento di dire soltanto che, se l'imputato ha davvero commesso i tre reati a lui attribuiti nel caso di specie, la pena inflittagli è assolutamente inadeguata in minus alle sue colpe.
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L'articolo 572  del Codice Penale, intitolato ai Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, prevede che:
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
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Avvocato penalista - E' reato di violenza imporre rapporti sessuali alla moglie contro la sua volontà. 
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L'articolo 609 bis del Codice Penale, intitolato alla Violenza sessuale, a sua volta prevede che:

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
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Avvocato penalista - E' reato di violenza imporre rapporti sessuali alla moglie contro la sua volontà. 
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L'articolo 610 del Codice Penale, intitolato alla Violenza privata, infine, prevede che:

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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Avvocato penalista - E' reato di violenza imporre rapporti sessuali alla moglie contro la sua volontà.
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""" Imporre rapporti sessuali alla moglie costituisce violenza.
Suprema Corte di cassazione – Sezione IV Penale
Sentenza 13 gennaio 2014 n. 980

La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha confermato un orientamento già espresso in passato in varie occasioni (Sentenza n. 36073/2011 - Sentenza n. 37916/2012  - Sull'argomento leggi anche questa pagina e questo articolo ) secondo il quale “in tutti i casi in cui i rapporti sessuali vengano in qualsiasi modo imposti, essendo del tutto irrilevanti le modalità ed i mezzi utilizzati e le motivazioni che avessero indotto la parte offesa a rifiutare non un astratto rapporto sessuale con il marito, ma il rapporto sessuale da questi preteso (e poi imposto) senza che avesse praticato quella igiene che la donna riteneva indispensabile dato il lavoro svolto dal marito”. """

Fonte sentenze-cassazione.com :

http://www.sentenze-cassazione.com/imporre-rapporti-sessuali-alla-moglie-costituisce-violenza/ 
 
Per leggere il testo della sentenza, cliccare al seguente link. 
 
 
Avvocato penalista - E' reato di violenza imporre rapporti sessuali alla moglie contro la sua volontà.
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lunedì 13 gennaio 2014

Avvocato penalista - La Falsa testimonianza e il principio di offensività; secondo la Corte di Appello di Palermo la falsità deve riguardare circostanze rilevanti nel processo.

Avvocato penalista - La Falsa testimonianza e il principio di offensività; secondo la Corte di Appello di Palermo la falsità deve riguardare circostanze rilevanti nel processo.
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Avvocato penalista - La Falsa testimonianza e il principio di offensività; secondo la Corte di Appello di Palermo la falsità deve riguardare circostanze rilevanti nel processo.
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"" Falsa testimonianza e principio di offensività: la falsità deve riguardare circostanze rilevanti nel processo
Scritto da Redazione Giurisprudenza Penale   il 8 gennaio 2014

Corte di Appello di Palermo, Sez. I, 9 aprile 2013, (ud. 2 aprile 2013)
Giudici Garofalo (Pres.), Piras, Malatesta

1. La Corte di Appello di Palermo con la sentenza che si segnala ha chiarito i presupposti del reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p.

Come è noto, il reato in questione è un reato di pericolo e, per la sua integrazione, è sufficiente che la falsa deposizione crei il pericolo del fuorviamento del giudice nel processo decisionale indipendentemente dalla circostanza che questi venga o meno concretamente indotto in errore.

2. La sentenza in commento si inserisce in quel filone giurisprudenziale che, pur riconoscendo la natura di reato di pericolo, tende ad offrirne una lettura ispirata al rispetto del principio di necessaria offensività escludendo la responsabilità penale ogni qualvolta la falsa deposizione verta su circostanze estranee al procedimento in cui è intervenuta e, pertanto, risulti priva di rilevanza probatoria.

In punto di diritto – osserva la Corte di Appello di Palermo –  il delitto di falsa testimonianza è configurabile quando la falsità riguardi circostanze rilevanti nel processo, cioè pertinenti rispetto all’oggetto dell’accertamento processuale.

Se, infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria - nel senso che questa non deve essere fuorviata da dichiarazioni non veritiere – allora occorre che il fatto commesso abbia anzitutto la possibilità di determinare un tale effetto fuorviante.

Diretta conseguenza sarà, allora, che le falsità che riguardano circostanze estranee alla causa oppure insignificanti devono essere ritenute giuridicamente irrilevanti: il reato va escluso se la testimonianza ha ad oggetto fatti del tutto estranei al giudizio ovvero privi di efficacia probatoria, perché in tali casi la testimonianza si rivela inidonea ad alterare il convincimento del giudice e, conseguentemente, ad incidere sul normale funzionamento della giustizia. In altri termini, non viene leso l’interesse tutelato dalla norma.

3. Tra i precedenti giurisprudenziali conformi si rinvia a Cass. Pen, Sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38107 secondo cui “ai fini della configurazione del delitto di falsa testimonianza è richiesta la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione, con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato (ex ante e non ex post)” nonchè a  Cass. Pen, Sez. V, 8 febbraio 2005, n. 4421 secondo cui “il delitto di falsa testimonianza non sussiste quando i fatti posti ad oggetto della dichiarazione falsa o reticente, essendo del tutto estranei all’oggetto del procedimento in corso, risultano “a priori” irrilevanti ai fini della decisione, così che la deposizione non sia idonea ad alterare il convincimento del giudice e, dunque, ad incidere sul corretto funzionamento dell’attività giudiziaria“. ""

Fonte giurisprudenzapenale.com , qui:

http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/01/08/falsa-testimonianza-e-principio-di-offensivita-la-falsita-deve-riguardare-circostanze-rilevanti-nel-processo/
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Avvocato penalista - La Falsa testimonianza e il principio di offensività ; secondo la Corte di Appello di Palermo la falsità deve riguardare circostanze rilevanti nel processo.
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domenica 12 gennaio 2014

Avvocato penalista - Il Reato continuato e l’individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena.

Avvocato penalista - Il Reato continuato e l’individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena.
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Avvocato penalista - Il Reato continuato e l’individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena.
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"" Reato continuato: le Sezioni Unite sull’individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena
Scritto da Simona Metrangolo   il 8 gennaio 2014
 
Cassazione Penale, Sezioni Unite, n. 25939, 13 giugno 2013 (ud. 28 febbraio 2013)
Presidente E. Lupo, Relatore M. Cassano, P. M. Izzo, Imp. Ciabotti Catalani
 
Massima
 
“In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto [più grave] dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse”.
 
Il Commento
 
Con la sentenza depositata il 13 giugno 2013 numero 25939 (clicca qui per scaricarla) la Cassazione Penale, nella sua più autorevole composizione, soffoca le pregresse – e numerose – diatribe giurisprudenziali ed offre la propria soluzione ermeneutica alla questione: “Se, in tema di reato continuato, l’individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena debba essere effettuata in concreto oppure con riguardo alla valutazione in astratto compiuta dal legislatore” che le era stata rimessa con l’ordinanza numero 41084 del 2012 (clicca qui per scaricarla).
 
Nel prediligere la seconda alternativa, gli Ermellini plasmano un vero e proprio manifesto teorico sull’istituto della continuazione (art. 81 cpv., c.p.).
 
Ne delineano i tasselli costitutivi, lo differenziano dal “quasi gemello” concorso formale e, attraverso il ricorso a referenti normativi di varia natura (artt. 3 e 111 Cost., artt. 17, 18 e 39 c.p., nonché artt. 173, co. 3, e 187 disp. att. al codice di rito), giustificano i propri approdi ermeneutici, stigmatizzando le opposte soluzioni dottrinario-giurisprudenziali e preoccupandosi di dar vita ad un sistema argomentativo altresì coerente coi principi e i canoni dell’ordinamento comunitario. ""
 
Fonte giurisprudenzapenale.com , qui:
 
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Avvocato penalista - Il Reato continuato e l’individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena.
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sabato 11 gennaio 2014

Avvocato penalista - L’art. 517 ter del Codice Penale è un inutile doppione del preesistente Art. 473 del Codice Penale oppure è una norma penale avente contenuto distinto e diverso?

Avvocato penalista - L’art. 517 ter del Codice Penale è un inutile doppione del preesistente Art. 473 del Codice Penale oppure è una norma penale avente contenuto distinto e diverso?
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Avvocato penalista - L’art. 517 ter del Codice Penale è un inutile doppione del preesistente Art. 473 del Codice Penale oppure è una norma penale avente contenuto distinto e diverso?
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"" L’art. 517 ter c.p.: inutile doppione del preesistente 473 c.p.?
Scritto da Vincenzo Esposito   il 7 gennaio 2014

L’introduzione dell’ art. 517 ter c.p., attraverso il disposto dell’art. 15 della legge n. 99 del 2009, collocato tra i delitti contro l’industria, è specificamente volta alla tutela della proprietà industriale, diversamente da quanto accade nel delitto di cui all’art. 473 c.p. riposto all’interno dei delitti contro la fede pubblica nel codice penale che, diversamente, dovrebbe operare a difesa del consumatore.

Ebbene, a fronte della novella legislativa, ancora non sono ben definiti i limiti entro i quali i predetti articoli debbano operare; il modello legale, lungi dall’avere una netta delimitazione ovvero uno schema previgente attraverso il quale l’operatore del diritto possa ancorarsi ed affidarsi, s’insabbia nella imparziale valutazione, circa il grado di contraffazione che troppo spesso si affida alla testimonianza di un dipendente della medesima azienda il cui marchio viene alterato.

Il tutto, dovrebbe invece dirigersi verso una duplice direttrice tematica che consentirebbe un neutrale e preventivo sindacato a cui tutte le parti potrebbero affidarsi: (i) il primo riguarda l’elemento psicologico del reato che denota una diversa intensità doloso necessaria ad integrare l’uno o l’altro reato, (ii) mentre il secondo afferisce l’oggetto della tutela del bene giuridico in questione – la fede pubblica o l’economia pubblica.

Il sindacato di diritto sostanziale è di carattere dirimente, certamente più affidabile di quanto non lo possa essere il giudizio circa il grado di contraffazione delle borse affidato ad un teste non imparziale quale possa essere, ad esempio, il preposto alla contraffazione della medesima azienda escusso in dibattimento; l’ aspetto psicologico ed il bene giuridico tutelato possono guidare attraverso un giudizio certo ed affidabile, riconducendo il caso sottoposto a giudizio sotto la corretta egida di questo o di quel titolo di reato.

Ciò con conseguenze dirompenti in ordine all’accertamento e la costituzione delle parti: che senso avrebbe consentire la costituzione di parte civile dell’azienda proprietaria del marchio riprodotto nel giudizio penale allorquando, il reato di cui all’art. 473, tutela la fede pubblica ovvero i consumatori? Consentire tale operazione priverebbe di efficacia alcuna l’operatività del 517 ter c.p. di nuova coniatura, il quale consentirebbe proprio la tutela del marchio contraffatto a pieno titolo.

L’elemento psicologico del reato.

Riprendendo il percorso logico argomentativo poc’anzi prospettato, la netta distinzione dei due reati (473 vs 517 ter c.p.) parrebbe non problematica, anzi più semplice, allorquando, quali parametri di riferimento, siano l’elemento soggettivo del reato ed il bene tutelato perseguito nel corso della ricostruzione del dato empirico su quale sia effettivamente l’interesse leso.

Dunque, per quel che concerne l’elemento psicologico delle fattispecie criminose in oggetto, per il 473 c.p. occorre non solo la coscienza e la volontà della contraffazione ma anche la consapevolezza che il marchio o il segno distintivo sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge; ma, qualora questa non sia sotto l’accezione del dolo specifico, l’esatta configurazione del titolo del reato non potrebbe che ricondursi alla lettera del 517 ter c.p.., infatti, in tale seconda ipotesi, basterebbe un dolo d’intensità eventuale, necessitando “soltanto” la coscienza e la volontà della condotta ingannevole del segno utilizzato.

Il discrimen, per ciò che è l’elemento soggettivo del reato, è da ricondurre nella mera potenzialità circa la conoscenza dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, diversamente da quanto necessario per l’art. 473 c.p. ove è necessario, come detto, la consapevolezza a pieno titolo della registrazione del marchio.

Il risultato è il ricorso a principio giuridico ben più saldo a cui affidare un giudizio di colpevolezza rispetto al grado di contraffazione o meno.

In claris, scrutinando sull’accezione psicologica del reato, l’eventuale conoscenza del titolo di privativa, desunta dal blasone dei marchi, e non la comprovata consapevolezza che gli stessi marchi fossero stati depositati a norma di legge, ricondurrebbe le ipotesi delittuose all’egida dell’517 ter c.p. con conseguenziale derubricazione del reato nella sussidiaria ipotesi delittuosa.

Il bene giuridico tutelato.

La riprova di tale assunto risiede financo nello scrutinio del bene giuridico tutelato, ago della bilancia a cui affidarsi per configurare la sussistenza nel caso ad oggetto questo o quell’articolo di legge.

Anzitutto giova precisare che la tesi tradizionale e prevalente, individua il bene giuridico tutelato dall’art. 473 c.p. nella fede pubblica; cioè la fiducia dei consumatori nella genuinità dei marchi che fa leva tra l’altro sulla collocazione sistematica della norma tra i “Delitti contro la fede pubblica” che prescinde dal danno cagionato al titolare dei diritti di proprietà industriale.

Inoltre, a parere di chi scrive, bisogna dissociarsi da quella tesi argomentativa divergente ma minoritaria in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. V n. 41756 del 2005, Ongaro), che vuole l’art. 473 c.p. quale reato plurioffensivo dedito oltre che tutela della fede pubblica anche dei diritti di proprietà industriale (cioè gli interessi patrimoniali dei titolari di quei diritti).

Ciò che deve emergere dagli atti in possesso (d’indagine o al fascicolo del dibattimento) è l’accertamento di quale bene giuridico sia stato leso maggiormente: la fede pubblica alias il consumatore ovvero il diritto all’uso esclusivo del marchio astrattamente concretizzabile attraverso la perdita di prestigio del marchio stesso, del suo eventuale carattere di status symbol identificativo di un prodotto preciso.

Solo in quest’ultimo caso potrebbe trovare ragion d’essere la costituzione di parte civile e le conseguenziali pretese risarcitorie da parte della società che si ritiene danneggiata, la quale, ovviamente mira alla tutela del proprio marchio.

Tale attività, per carità legittima della parte civile, però, non può di certo nascondersi dietro la difesa e la tutela della fede pubblica non essendo concepibile una plurioffessività del bene giuridico tutelato a mente dell’art. 473 c.p. . Ciò non perché non possano esserci reati che tutelino vari interessi giuridici ma perché, nel caso di specie, è stato lo stesso legislatore ad escluderlo attraverso l’introduzione dell’art. 517 ter c.p., introdotto dall’art. 15 della legge n. 99 del 2009, il quale altrimenti sarebbe ospite non gradito o fratello minore al cospetto del preesistente art. 473 c.p.

In punto di legittimità si è prospettata la tesi secondo la quale il delitto di cui all’art. 473 cod. pen. presti tutela una volta al consumatore altra volta all’economia ma, ragionare in questi termini varrebbe a contraddire la decisione operata del legislatore nell’ introdurre un nuovo articolo di legge all’interno del libro II titolo VIII nei reati contro l’economia economica proprio perché, prestare la detta plurioffensività (alternativa o necessaria) al 473 c.p. varrebbe a investire il 517 ter c.p. come inutile doppione della prima norma incriminatrice.

Tutto ciò, quindi, non può essere e non deve essere consentito. L’unica soluzione prospettabile è quantomeno ridare una certa autonomia al poco “stimato” art. 517 ter c.p., il quale, norma sussidiaria, dovrebbe autorevolmente incunearsi tra l’irrilevanza penale del falso grossolano e la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli o disegni (ex 473 c.p.), acquisendo un valore autonomo, con conseguenziale fumus giuridco, ogniqualvolta non vi sono tutti i crismi per poter ragionevolmente ritenere sussistente la fattispecie più grave, liberando i giudici e le corti dall’ incerto ancorarsi al dato materiale, empirico, dell’ affidato a periti circa il grado di contraffazione.

Lo sbaglio è che quest’ultimo, qualora ritenuto sussistente, riconduce sempre e comunque al più grave 473 c.p., tralasciando qualsivoglia sindacato sulla possibile configurabilità del meno titolato art. 517 ter c.p. così come voluto dal legislatore attraverso la sua introduzione che, altrimenti, non avrebbe avuto ragione di essere.

Auspicando un intervento risolutivo da parte del massimo organo di legittimità affinché possa delineare limiti netti di demarcazione tra l’una e l’altra fattispecie oggetto della presente trattazione ci si muove nella massima incertezza accordando valutazioni poco giuridiche e non preventivamente stabilite (quali le testimonianze di soggetti preposti dalla stessa azienda in ordine al grado di alterazione del marchio) alla luce  dei valori e delle incidenze conseguenti agli interessi civili in gioco, riconducibili a categorie distinte poste agli antipodi del mercato, quali l’imprenditore ed il consumatore che necessitano di previsioni normative distinte. ""

Fonte giurisprudenza penale.com , qui:

http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/01/07/art-517-ter-c-p-inutile-doppione-del-preesistente-473-c-p/

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Avvocato penalista - L’art. 517 ter del Codice Penale è un inutile doppione del preesistente Art. 473 del Codice Penale oppure è una norma penale avente contenuto distinto e diverso?
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martedì 7 gennaio 2014

Avvocato penalista - Le Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Le Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quinquies del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Le Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quinquies del Codice Penale.
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L'Art. 600 quinquies del Codice Penale, intitolato alle Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.
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Avvocato penalista - Le Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quinquies del Codice Penale.
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lunedì 6 gennaio 2014

Avvocato penalista - La Pornografia virtuale ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quater 1 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Pornografia virtuale ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quater 1 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Pornografia virtuale ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quater 1 del Codice Penale.
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L'Art. 600 quater 1 del Codice Penale, intitolato alla Pornografia virtuale, prevede e stabilisce che: 
 
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
 
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
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Avvocato penalista - La Pornografia virtuale ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quater 1 del Codice Penale.
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domenica 5 gennaio 2014

Avvocato penalista - La Detenzione di materiale pornografico ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Detenzione di materiale pornografico ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quater del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Detenzione di materiale pornografico ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quater del Codice Penale.
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L'Art. 600 quater del Codice Penale, intitolato alla Detenzione di materiale pornografico, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
 
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
 
Personalmente, avrei intitolato questa specifica ed ignobile figura criminosa

così:

La Detenzione di materiale pornografico minorile;
 
 o così:

 La Detenzione di materiale pedo-pornografico;
 
atteso che la detenzione di materiale pornografico non minorile o non pedo-pornografico non è un fatto che costituisca reato, stando a ciò che prevede il nostro vigente ordinamento giuridico penale.  
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Avvocato penalista - La Detenzione di materiale pornografico ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 quater del Codice Penale.
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sabato 4 gennaio 2014

Avvocato penalista - La Pornografia minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Pornografia minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 ter del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Pornografia minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 ter del Codice Penale.
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L'Art. 600 ter del Codice Penale, intitolato alla Pornografia minorile, prevede e stabilisce che:
 
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
 
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
 
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
 
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
 
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
 
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
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Avvocato penalista - La Pornografia minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 ter del Codice Penale.
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