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Informazioni Professionali Specifiche.

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venerdì 5 agosto 2011

Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.

Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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Il fatto.

Una focosa coppia (F... ed E ...) di un paesino della provincia biellese ha deciso di dare sfogo alle proprie impellenti pulsioni sessuali, prescegliendo come sede per l'accoppiamento l'autovettura su cui si trovava e come luogo in cui accoppiarsi la piazza del paese, convinta che l'orario notturno e l'evoluzione dei costumi sarebbero stati favorevoli all'unione in atto.

Senonché, nel bel mezzo dell'idillio amoroso, sopraggiunge una pattuglia dei Carabinieri, in servizio di perlustrazione notturna del territorio comunale, che coglie sul fatto l'incauta coppia di amanti, all'interno dell'automobile parcata sulla pubblica piazza, con il lui e la lei completamente denudati e l'uno sull'altra, nell'evidente compimento dell'atto sessuale.

I militari intervenuti, dopo le formalità di rito, le identificazioni personali e quanto altro si usa fare in questi casi, hanno proceduto a deferire la coppia all'autorità giudiziaria competente.

Ne è scaturito un procedimento penale per il delitto di Atti osceni (Art. 527 del Codice Penale) e la disinvolta coppia è stata condannata per detto reato, in primo grado ed in appello.

Contro la decisione di secondo grado (cioè della Corte di Appello) la coppia ha proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, chiedendo che il giudice di legittimità le annullasse le due condanne inflittele dai giudici di merito (cioè dai giudici del primo e del secondo grado), con l'asserire che, nel caso che la riguardava, non si sarebbe integrata l'ipotesi dolosa (cioè voluta) di cui alla previsione del primo comma dell'art. 527 del Codice Penale, ma, quella colposa, di cui al secondo comma dell'art. 527 del Codice Penale (punibile con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 ad euro 309), se non (e addirittura) la contravvenzione di cui all'art. 726 del Codice Penale (Atti contrari alla pubblica decenza), punibile con le pene (alternativamente previste) dell'arresto fino ad un mese o della ammenda da euro 10 ad euro 206.

Il diritto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non accogliere le prospettazioni e le tesi difensive della coppia ed ha confermato le condanne del giudice d'appello e del giudice di primo grado.

Con le motivazioni a base del rigetto del ricorso della coppia e della conferma delle decisioni di condanna dei giudici di merito, in buona sostanza, la Corte ha reiterato concetti e principi di diritto già enucleati in casi precedentemente trattati e che possono sussumersi nel fatto che costituisce offesa al comune senso del pudore l'unione sessuale in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nonostante gli autori del delitto ritengano che, nel loro caso, ricorrano condizioni particolarmente favorevoli, quali l'orario notturno o l'assenza di persone.

La pubblica piazza di un paese è per sua stessa destinazione, oltre che per definizione, un luogo pubblico e, se è pur vero che di notte non è frequentata con la medesima assiduità con cui è frequentata di giorno, questo fatto, di per sè solo, non esclude che sia frequentabile e, dunque, che possa diventare frequentata anche di notte, da un momento all'altro.

Dunque, nessuna condanna lieve o per un reato di minore gravità per le coppie che, denudate, si uniscono sessualmente all'interno dell'abitacolo di un'automobile in un pubblica piazza, anche se ciò avviene di notte e nella convinzione che, proprio perché di notte, nessuna persona possa frequentare la piazza o transitare per la pubblica piazza a quell'ora di notte, appunto.

La Corte di Cassazione, così, non ha ritenuto di tramutare nella sanzione amministrativa, di cui al secondo comma dell'art. 527 del Codice Penale, la condanna reclusiva al carcere, inflitta alla coppia biellese, e non ha ritenuto di accogliere, infine, la sua ipotesi difensiva di configurare a proprio carico l'ipotesi contravvenzionale di Atti contrari alla pubblica decenza.

La Suprema Corte ha deciso di confermare la decisione della Corte di appello di Torino della condanna alla reclusione, secondo la previsione dell'art. 527 del Codice Penale, ed ha spiegato le ragioni della sua decisione in questa direzione osservando che "gli atti osceni sono sempre connotati da un contenuto di tipo sessuale, diversamente dagli atti contrari alla pubblica decenza che comprendono, più genericamente, le offese al pudore quali conseguenze della violazione di norme etico-sociali che impongono decoro, riserbo e compostezza".

Circa il contenuto e/o la sostanza palesemente sessuali del contegno dell'incauta coppia della provincia di Biella non pare che possano sorgere dubbi di sorta: gli agenti dell’Arma dei Carabinieri hanno sorpresero l'uomo e la donna entrambi completamente nudi e l’uno sull’altra, nel mentre stavano compiendo il loro atto sessuale.

Chiunque fosse passato in quel momento - non potendosi escludere con ragionevole certezza che anche di notte passi qualcuno per la piazza di un paese - si sarebbe trovato di fronte a una scena che non avrebbe provocato il semplice "disagio, disapprovazione o riprovazione", come previsto dall'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 726 del Codice Penale, ma un vero e proprio senso di "repulsione", di "disgusto" e/o di "disprezzo".

"Si tratta di una distinzione che, pur assumendo profili meno netti in ragione della naturale evoluzione dei costumi, non può ritenersi del tutto eliminata o, comunque, superabile - ha concluso la Cassazione - in presenza di comportamenti quali il mostrarsi completamente nudi all’interno di una autovettura durante il compimento di un atto sessuale, sicuramente offensivi del pudore e certamente avvertiti come tali, indipendentemente dalle condizioni attuali di sviluppo sociale e culturale".

D'altra parte e per la dovuta compiutezza espositiva, non è certo di oggi e non è una novità il pensiero della Corte di Cassazione su questa particolare materia del diritto penale.

Già dal 1958, infatti, si stabilì che: "Mentre la pubblica decenza riguarda quel complesso di regole etico sociali che impongono a ciascuno di astenersi da ciò che può offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza, l'oscenità invece ha un contenuto specifico riferibile soltanto alla verecondia sessuale.
(Così, Corte di Cassazione, Sezione III Pen., 28 febbraio 1958, in Giust. Pen., 1958, II, pag. 568, massima n°. 478 e Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 4 marzo 1958, in Giust. Pen, 1958, II, pag. 445, massima n°. 384).


Ma, al di là dei principi giuridici della Cassazione, e per completare il discorso anche in punto di relazioni sociali, possiamo davvero considerare come dovuti alla "naturale evoluzione dei costumi" od allo "sviluppo sociale e culturale" contegni involutivi e sottosviluppati, come quello fin qui visto, che ci riportano con la mente ai tempi in cui l'uomo viveva nelle caverne?
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Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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giovedì 4 agosto 2011

Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti.

Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti. 
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Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti.
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La Corte Suprema di Cassazione, in materia Penale, ha ri-stabilito un limite al diritto alla nostra privatezza (od alla nostra privacy, come si dice al giorno d'oggi), statuendo che esso non sussiste nei luoghi di privata dimora, se e quando ricorrono deteminate condizioni.
 
Infatti, la Corte di Cassazione a tale proposito ha affermato di recente, riconfermando il suo precedente orientamento giurisprudenziale in materia, che la ripresa fotografica o video di una attività edificatoria in corso nella contigua proprietà della persona ripresa non integra il reato di interferenza illecita nella vita privata, di cui all'art. 615-bis del Codice Penale (1).

In base a questo orientamento giurisprudenziale, infatti, la Corte ha ribadito che "il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza" se l'azione ripresa "pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti" e che, dunque, "la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis c.p. solo "a condizione che "vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei".

Per altro, la Corte ha precisato che la tutela apprestata dal legislatore alla riservatezza postula "la liceità dell'attività svolta in ambito privato, potendo, diversamente, l'intrusione nell'altrui privacy ritenersi comunque contestata, tanto più in presenza di un diritto, il cui esercizio si intenda garantire o la cui violazione si voglia accertare o prevenire".

Non da meno, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 615-bis C.P. non sussiste in quanto, secondo la Corte, l'esperimento delle azioni civili previste a tutela della proprietà ed anche del possesso ammette "il diritto a documentare, con ogni mezzo (non esclusa appunto la ripresa fotografica o filmata), l'epoca dell'altrui costruzione, essendo, peraltro, risaputo che, ai fini dell'ordinaria azione di nunciazione (denuncia di nuova opera) di cui all'articolo 1170 c.c., è necessario il rispetto del termine di un anno dall'inzio della nuova opera".

Sulla base di tali enunciazioni, la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha annullato le precedenti sentenze di merito che avevano giudicato colpevoli del reato di interferenze illecite nella vita privata e molestie, padre e figlia, per avere captato le “immagini della vita privata altrui, (ossia dei vicini di casa) nelle specie esteriorizzatasi attraverso l’iniziativa edificatoria”; i Giudici dei Giudici, nel condividere le tesi della difesa di parte ricorrente, che fondavano il proprio assunto sulla circostanza fattuale che le riprese audiovisive fossero state realizzate per testimoniare un illecito civile perpetrato, hanno cassato senza rinvio la pronuncia impugnata, in quanto il fatto contestato, non sussiste.
 
Di fatti, in un passo molto significativo della sentenza di legittimità si afferma che “anche ad ammettere, sia pure con innegabile forzatura linguistica, che l’attività di costruzione di un muro di confine costituisca, davvero, fatto afferente all’imperscrutabile vita privata altrui, la realizzazione del manufatto in prossimità di un confine postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche», ed il cittadino, di fronte ad una eventuale lesione di un proprio diritto, ha il sacrosanto diritto a documentare con ogni strumento, ivi compresi i filmati, l’illegittima costruzione altrui; perciò, nel pieno giudizio di bilanciamento fra interessi contrapposti, si deve privilegiare diritto alla privacy solo e laddove l’eventuale attività di ripresa sia da considerarsi indebita, in quanto tale.
 
(Così, Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 24 giugno 2011, n°. 25453).

(1) - Il delitto di cui all’articolo 615 bis (intitolato Interferenze illecite nella vita privata) è stato introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico penale ad opera e per l’effetto dell’articolo 1 della legge n. 98 del 1 aprile 1974, e prevede che:
 
“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
“Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.

“I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
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Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti.
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domenica 24 luglio 2011

Avvocato penalista - Stalking nel condominio.

Avvocato penalista - Stalking nel condominio.
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Avvocato penalista - Stalking nel condominio.
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Molestare e/o minacciare le vicine di casa o chi altri abita in un condominio costituisce reato di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) condominiali o "stalking condominiale".

Lo ha stabilito ed enunciato la Corte di Cassazione in una recente sentenza secondo cui integrano il reato di Atti persecutori, di cui all'art. 612 bis del Codice Penale, anche le molestie e/o le minacce che siano indiscriminatamente rivolte ai condomini (nel caso al vaglio di legittimità della Corte si trattava di alcune condomine).

Dunque, il reato di atti persecutori allarga la sua sfera di azione e scatta anche quando non c’è un’unica vittima, ma l'azione penalmente illecita risulti rivolta contro una pluralità di persone.

Il delitto di atti persecutori (stalking) si può configurare, dunque, anche in ambito condominiale, laddove uno dei residenti terrorizza le vicine, seguendole, molestandole e/o minacciandole quando le incontra o quando si apposta in attesa di incontrarle o per poterle incontrare nelle parti comuni dell’edificio condominiale.

Con la sentenza n°. 20895 del 2011, emessa dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione quest'ultima ha confermato la sentenza di condanna adottata nei confronti di un uomo che, in un condominio di Torino, braccava alcune condomine, arrivando perfino a bloccare l’ascensore dove le malcapitate si erano rifugiate per proteggersi dalle intimidazioni.

Non c’è dubbio che la condotta dell’uomo, nel caso vagliato dalla Corte, integri il reato di cui all’art. 612 bis C. P., atteso che il persecutore molestava e minacciava  le residenti solo in quanto donne e l’offesa arrecata a una di loro, per l'appartenenza di costei al genere femminile, turba di per sé ogni altra signora che risiede nello stesso luogo di privata dimora,  cagionando ad ognuna di esse gli effetti tipici del delitto di Atti persecutori (stalking) ossia il "perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero ingenerando il "fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva" ovvero costringendo le stesse "ad alterare le proprie abitudini di vita".
 
Nemmeno l’intervento di un parroco ha fatto desistere il soggetto in questione, che pare fosse un "maniaco" abitante nel palazzo, che ora dov'è avrà tutto il tempo per riflettere bene sulle sue condotte e sui loro effetti verso gli altri, se può o se vuole.

Il Codice Penale, al comma 1 dell’articolo 612 bis, titolato Atti persecutori, prevede, infatti, che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
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lunedì 18 luglio 2011

Avvocato penalista - Servizi legali in favore ed in difesa degli innocenti.

Avvocato penalista - Servizi legali in favore ed in difesa degli innocenti.
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Anche gli innocenti - come sanno coloro che delle cose di giustizia se ne intendono davvero - possono essere destinatari di un processo o di un giudizio sorto dalla giustizia degli uomini ... siano essi presunti responsabili di fatti illeciti o costituenti reato o vittime degli altrui fatti illeciti o fatti costituenti reato.
 
Ed i loro casi giudiziari sono i più difficili da difendere - per chi se ne intende della materia -.

E chissà perché è proprio così ... come indubitabile pare che sia.
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Foto: Studio Legale Cirolla - Servizi Legali in Favore ed in Difesa degli Innocenti. 

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domenica 17 luglio 2011

Avvocato penalista - La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

Avvocato penalista - La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
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Avvocato penalista - La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
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L'Avv. Cirolla, in sintonia col progetto di riordino delle proprie attività professionali specifiche, recentemente ha rivisitato la sezione interna del proprio studio, istituita già molti anni addietro e riservata ai servizi legali in direzione delle richieste di Revisione dei provvedimenti giudiziali (sentenze o decreti) penali di condanna, che siano divenuti "cosa giudicata formale" ossia che siano ormai esecutivi od eseguibili, poichè definitivi, in quanto non più soggetti ad alcuno dei mezzi ordinari di impugnazione, ma, eventualmente, soltanto a Revisione.
 
Nella ricorrenza delle condizioni di fatto e di quelle previste dalla legge (nella specie, dagli articoli da 629 a 647 del Codice di Procedura Penale), lo studio dell'Avv. Cirolla si occuperà di ogni questione od aspetto legale penale attinente questa specifica materia d'impugnazione straordinaria dei giudicati di condanna penale definitivi.

Nell'ipotesi di cui al comma unico, lett. a), dell'art. 630 del Codice di Procedura Penale, lo studio, sia che abbia curato la difesa di una o più delle parti interessate nel relativo giudizio davanti al giudice ordinario o speciale, conclusosi con sentenza irrevocabile che abbia acclarato fatti che non possono conciliarsi con quelli posti a fondamento della sentenza soggetta a Revisione, sia che e se disponga degli atti, fornirà all'interessato tutta l'assistenza e la consulenza legali necessarie per la valutazione della possibilità o meno di procedere a Revisione.

Nell'ipotesi di cui al comma unico, lett. b), dell'art. 630 del Codice di Procedura Penale, lo studio, se non sussistano incompatibilità o particolari motivi di opportunità che sconsiglino il proprio intervento diretto, s'incaricherà di assistere, consigliare, difendere e rappresentare gli interessati nel giudizio civile o amministrativo, che dovrà decidere una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3 del Codice di Procedura Penale ovvero una delle questioni previste dall'art. 479 del Codice di Procedura Penale e che potrebbe concludersi anche con una sentenza acclarativa di fatti la cui sussistenza necessariamente potrebbe rivelarsi determinante al fine di far ritenere od escludere la responsabilità per il reato a carito dei soggetti a cui ne sia stata attribuita la responsabilità.
 
Ove e se la sentenza civile od amministrativa, la cui statuizione sia stata recepita nella sentenza penale di condanna da revisionare e ne abbia costituito la ragione esclusiva di condanna dell'interessato, venga revocata, lo studio fornirà all'interessato tutta l'assistenza e la consulenza legali necessarie per la valutazione della possibilità o meno di richiedere la Revisione.

Secondo le varie esigenze del caso specifico, lo studio è in condizione di procedere alla ricerca, al rinvenimento ed alla valutazione delle prove nuove a sostegno della istanza di Revisione, siano esse sopravvenute ovvero scoperte dopo la sentenza di condanna o in qualunque altra maniera venute alla luce successivamente alla statuizione della condanna (ipotesi di cui al comma unico, lett. c), dell'art. 630 del Codice di Procedura Penale), grazie alle sue conoscenze specifiche ed al supporto collaborativo fiduciario di alcuni tra i migliori professionisti scientifici del ramo.
 
Lo studio potrà difendere gli interessati, quali parti offese e costituende parti civili, nei procedimenti penali per l'accertamento della falsità in atti o della falsità in giudizio o per qualsiasi altro fatto reato, dai quali sia dipesa la condanna ingiustamente inflitta ai soggetti legittimati a chiedere la Revisione (ipotesi di cui al comma unico, lett. d), dell'art. 630 del Codice di Procedura Penale).

Infine, lo studio, ricorrendone le condizioni di fatto e di legge, è in grado di occuparsi del giudizio di revisione e delle connesse attività di assistenza, consulenza e difesa legali.
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sabato 2 luglio 2011

Avvocato penalista - Pedofilia e difesa delle vittime della pedofilia.

Avvocato penalista - Pedofilia e difesa delle vittime della pedofilia.
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Avvocato penalista - Pedofilia e difesa delle vittime della pedofilia.
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime della pedofilia ed ai loro più stretti congiunti.

Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di pedofilia e dei loro più stretti congiunti, a partire dalla fase delle indagini preliminari - a cui si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per le restituzioni ed il risarcimento dei danni.

Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime del reato di pedofilia e dei loro più stretti congiunti, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.

Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni anti pedofilia esistenti nel territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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Foto: Lo Studio Legale Cirolla recentemente ha istituito una propria Sezione interna dedicata in via esclusiva ai servizi legali in direzione dell'ANTI-PEDOFILIA e dell'ANTI-PEDOPORNOGRAFIA, che si occuperà di ogni questione od affare legale penale attinente a questa specifica materia, in favore, ovviamente, delle vittime e dei loro più stretti congiunti, che dovessero avere la malaugurata sventura di incorrere in una vicenda a sfondo pedofilico o pedopornografico.
Avvocato penalista - Pedofilia e difesa delle vittime della pedofilia.
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venerdì 1 luglio 2011

Avvocato penalista - Pedopornografia e difesa delle vittime della pedopornografia.

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Avvocato penalista - Pedopornografia e difesa delle vittime della pedopornografia.
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime della pedopornografia ed ai loro più stretti congiunti.

Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di pedopornografia e dei loro più stretti congiunti, a partire dalla fase delle indagini preliminari - a cui si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per le restituzioni ed il risarcimento dei danni.

Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime del reato di pedopornografia e dei loro più stretti congiunti, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.

Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni anti-pedopornografia esistenti nel territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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giovedì 16 giugno 2011

L'avvocato penalista a fronte degli errori o degli abusi del pubblico ministero.

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Da alcune notizie di cronaca gli spunti per una seria riflessione.
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Da alcune recenti notizie di cronaca, apparse su diversi mezzi di comunicazione, sia tradizionali che multimediali e/od internautici, si è appurato di un nuovo fenomeno criminale, che ha interessato più località distinte (Frosinone, una o più località della Puglia, una o più località della Campania, Cosenza, ecc.), di cui si stanno occupando le Procure della Repubblica rispettivamente competenti per territorio e nel quale, secondo le notizie datene, sarebbero coinvolti anche alcuni insospettabili professionisti, che avrebbero partecipato a vario titolo e responsabilità, alla ideazione, alla organizzazione, alla partecipazione o, più semplicemente, alla collaborazione, al fiancheggiamento od al favoreggiamento delle azioni delittuose.
I reati ipotizzati a carico degli indagati, sempre secondo le notizie dei vari giornali, che, nel darle, si sono riferiti alle ordinanze di custodia cautelare notificate agli interessati (dando ad intendere così che le abbiano quanto meno visionate), sono quello di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e/o alla truffa, la truffa, la falsità in atti, l’uso di atto falso ed, in uno o due dei diversi casi assurti agli onori della cronaca, anche l’evasione fiscale. Gli interessati avrebbero ideato, inoltre, un perfetto sistema di reperimento di falsi testimoni.
Secondo l’accusa gli interessati e gli insospettabili professionisti (avvocati, medici, medici legali, periti, ecc.) avrebbero dato vita e/o partecipato ad una associazione a delinquere che organizzava falsi incidenti stradali finalizzati a truffare le compagnie assicurative. Gli avvocati, in particolare, si sarebbero occupati di creare prove e testimonianze false per far ottenere ai loro difesi i risarcimenti da loro pretesi per i finti incidenti stradali; mentre i medici od i medici legali si sarebbero (o sarebbero stati) incaricati di “gonfiare” gli indici dei postumi invalidanti delle patologie o dei danni alle persone presunte danneggiate, variamente e presuntamente, appunto, conseguiti al verificarsi dei falsi sinistri stradali, in cui gli interessati  avrebbero riportato lesioni di diversa natura e tipologia.
Secondo quanto riferito dagli inquirenti (per come testualmente riportato dai giornali), nel corso degli arresti e delle contestuali operazioni di perquisizione, che in questi casi usualmente vengono fatte dalle forze dell’ordine incaricate di eseguire l’ordine di custodia cautelare disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari territorialmente competente, sono state trovate nelle disponibilità di alcuni degli indagati, tra l’altro, anche ingentissime somme di denaro in contanti.
Le truffe assicurative perpetrate nelle varie località italiane interessate da queste inchieste, non sono ben viste, né dalle compagnie assicuratrici, né dai cittadini, né dalle Procure della Repubblica, poichè al di là del danno diretto verso le compagnie, c’è anche quello indiretto verso gli automobilisti, che sono poi costretti a pagare le polizze con aumenti fino al 10%.
Questi i fatti di cronaca da cui ha tratto spunto la riflessione che segue e che si partecipa a chi legge, secondo la visione dell’avvocato penalista. Vediamo di riassumere brevemente quali sono i compiti o le funzioni del Pubblico Ministero e dell’ufficio a cui appartiene, la Procura della Repubblica.
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L’ufficio della Procura della Repubblica svolge una serie di attività molto diverse tra loro e sinteticamente descritte dall’art.73 dell’ordinamento giudiziario, che è il testo di legge che disciplina in generale l’organizzazione della magistratura e ne descrive le differenti funzioni.
Trattando del pubblico ministero, cioè dei magistrati che, nel loro complesso, compongono la procura della Repubblica (così come i singoli giudici formano il tribunale, la corte d’appello, ecc.), la norma citata affida al p.m. i seguenti compiti:
1)– La sorveglianza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia;
2)– La tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci;
3)– La repressione dei reati;
4)– L’esecuzione dei giudicati.
L’art.73 dell’ordinamento giudiziario recita testualmente:
“” Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, 
  richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.”"
Dunque, tra i primi doveri di un pubblico ministero troviamo la “veglia alla osservanza delle leggi” e la veglia “alla pronta e regolare amministrazione della giustizia”.
Il suo dovere di promuovere “la repressione dei reati”, quindi, viene dopo quelli della veglia “alla osservanza delle leggi” e della “pronta e regolare amministrazione della giustizia”.
Il dovere di promuovere la repressione dei reati, a sua volta, si concreta, tra l’altro, nel dovere di esercizio dell’azione penale, che è costituzionalmente previsto dall’art. 112 della Cost.
L’azione penale, infine, si svolge nelle forme per essa prevista dalle disposizioni del codice di procedura penale, le quali stabiliscono se e quando procedere, come procedere e nei confronti di chi procedere, quali atti di indagine e quali non sono validi ai fini di un corretto procedimento penale e come si può o si deve formulare un’imputazione all’esito di essi.
Se ne deve concludere che il p.m., quando svolge un’azione penale è soggetto a più doveri istituzionali su di lui gravanti nel medesimo momento: vegliare all’osservanza della legge (nel caso, poichè ad osservare la legge è chiamato lui stesso, ha il dovere di vegliare su sè stesso e sulla corretta osservanza della legge); tralasciando la “pronta amministrazione della giustizia”, che non c’entra, certamente il p.m. ha anche il dovere di vegliare (sempre su sè stesso) circa la “regolare amministrazione della giustizia”, infine, ha il dovere di formulare il capo di imputazione, conformemente ai dettami del codice di procedura penale e, non da meno, a quelle che sono le risultanze dell’inchiesta penale che lui stesso ha curato e condotto.
A sua volta, anche l’Avvocato, che nella fase preprocessuale ed in quella processuale assume anche il ruolo di Difensore, ha tutta una serie di doveri, per come previsti ed impostigli da un’altra legge ossia il Decreto Ministeriale con cui vengono recepite e normate le regole deontologiche elaborate dal Consiglio Nazionale Forense e formanti il Codice Deontologico, meglio noto come il Codice Deontologico Forense.
Il Codice Deontologico Forense riguarda i principi e la modalità di esercizio dell’Avvocatura, a partire dalla tutela dei diritti e degli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo pienamente all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia (così recita testualmente la sua Introduzione).

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

PREAMBOLO

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
Trasportando questi basilari principi di legge e di diritto al od ai casi narratici dalla cronaca, secondo cui, in uno, due o più di essi, si sarebbe contestata anche la “evasione fiscale”, e prescindendo in questa sede da qualunque riferimento agli altri capi di imputazione (circa i quali sentiamo solo di dire che, se fondate le prospettazioni accusatorie dei distinti p.m., è giusto che i responsabili siano condannati ad una pena adeguata e proporzionata al loro grado di responsabilità delittuosa; mentre, se estranei ai fatti od innocenti, è giusto che siano assolti da ogni addebito penale mosso nei loro confronti e che gli sia restituita l’onorabilità) vediamo di capire se i doveri del p.m. siano stati adempiuti anche nel contestare l’evasione fiscale, se davvero sia stato contestato anche il reato di “evasione fiscale”, in uno o più dei vari casi di cronaca raccontatici da vari nostri media e relativi ai fatti delittuosi sopra citati.
Intanto, va evidenziato preliminarmente che, se contestato anche il delitto di evasione fiscale nei casi in esame, esso avrà potuto riguardare solo le figure dei professionisti coinvolti nelle  distinte vicende, a vario titolo, con esclusione, dunque, di ogni altro coindagato, e questo per la ragione che è logico supporre che solo chi è tenuto per legge ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi gli utili percepiti nel corso dell’anno precedente, espletando la sua professione, potrebbe essere il destinatario dello specifico capo di imputazione, in quanto, se  ha partecipato al consorzio criminoso, sicuramente lo avrà fatto per denaro, facendosi corrispondere la propria quota di profitto criminale sotto forma di laute parcelle non dichiarate.
Certamente questo specifico capo di imputazione non avrà potuto riguardare né i falsi danneggiati risarciti, né i falsi testimoni che si sono prestati al gioco criminale degli altri indagati.
Per i finti danneggiati, a parte quanto qui di seguito si dirà, perchè il risarcimento dei danni non è tassabile per legge, neppure quando è reale, figurarsi se può esserlo quando è falso.
Per i falsi testimoni, perchè, non rientrando in nessuna delle due categorie di partecipanti al sodalizio criminoso in esame, possono avere assunto il ruolo di meri coadiuvanti del crimine.

Dunque, prescindendo qui da un’attenta disamina delle varie ipotesi delittuose previste dalla nostra legislazione tributaria e limitando il discorso alla specifica ipotesi di reato che è presumibile sia  stata configurata a carico degli imputati nei casi in questione, vi è da dire che essa non può che identificarsi col reato (la figura classica dell’evasione fiscale),  previsto e punito dall’art. 5 del Dec. Lgs. n°. 74/2000, secondo cui è punito con la reclusione, da un minimo di anni 1 ad un massimo di anni 3, chiunque ometta la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ma soltanto a se ricorre la condizione (cd. di punibilità), rappresentata dal superamento della soglia pari a £. 150 milioni per ogni singola imposta.
Questa norma, a propria volta trova, la sua giustificazione teleologica nei principi di legge e di diritto del nostro Paese, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria dello Stato, in base al suo diritto di imporre le tasse ed i tributi ai propri amministrati, cui corrisponde il dovere di questi ultimi di pagarli, secondo le aliquote di legge ed in rapporto alle proprie possibilità, ha  inoltre il diritto di coartarne la riscossione mediante una serie di strumenti e misure, amministrativi e penali, necessari perchè anche i cittadini più recalcitranti paghino i propri tributi.
Ma tutto il discorso fin qui svolto può avere un suo fondamento ed un suo senso giuridico nel momento in cui si tratta di reddito imponibile, nel senso più squisitamente fiscale del termine, ossia quando il guadagno o l’utile economico soggetto a tassazione ed al dovere di  pagarvi le tasse sia maturato o sorto nel contesto di un’attività economica legittima, ammessa dall’ordinamento giuridico e legittimamente esercitata o svolta dal soggetto preposto alla sua gestione e/o conduzione, sia esso una persona fisica od una persona giuridica.
Solo nella ricorrenza delle condizioni qui da ultimo indicate, può sorgere i diritto alla riscossione del tributo da parte dello Stato, il contestuale dovere di pagare le tasse in capo ai cittadini contribuenti e la possibilità di perseguire questi ultimi per via penale, a seconda del reato che abbia o meno commesso nel caso specifico che lo avrà potuto riguardare.
Quando, invece, come nel caso in esame, le laute fonti di reddito, sia dei professionisti coinvolti, che di ogni altro partecipante al sodalizio criminale, sono il frutto di un’azione criminale (il cd. pretium sceleris) non è alla legislazione tributaria che bisogna richiamarsi, né a quella ordinaria, né tanto meno a quella penale, bensì ad altri istituti giuridici, quali, a puro titolo di esempio, il sequestro penale, la confisca, ecc., perchè i proventi del reato sono illeciti nella stessa misura dell’azione criminale che li ha prodotti e non sono equiparabili ai redditi leciti.
Diversamente ragionando, si arriverà all’assurdo giuridico di imputare e condannare per evasione fiscale, per esempio, il rapinatore che non ha dichiarato nel suo Mod. 740 quanto gli ha fruttato la rapina alla Banca Tal dei Tali; o il mafioso per i proventi annuali della sua linea di racket; od il sequestratore di persone per i miliardi del riscatto; o chi spaccia stupefacenti perchè non dichiara quanto guadagna in un anno o perchè vende senza emettere fattura; o l’usuraio perchè non dichiara gli interessi che percepisce dai suoi usurati e via dicendo.
Il rispetto delle leggi s’impone soprattutto a chi, per legge, è tenuto a farle osservare e rispettare; altrimenti si contribuisce, sia pure inconsapevolemente e nella più perfetta buona fede, a far perdere ulteriormente credibilità ad un sistema giustizia che già in sè è poco credibile parecchio, per tante ragioni diverse.


(Avvocato penalista)

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venerdì 10 giugno 2011

Avvocato penalista - Attenuanti generiche e recidiva.

Avvocato penalista - Attenuanti generiche e recidiva.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 62-bis, comma 2, c.p. nella parte in cui stabilisce che, ai fini della applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo, susseguente al reato per alcuni reati commessi da recidivi reiterati.
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Avvocato penalista - Attenuanti generiche e recidiva.

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""" Corte Costituzionale, Sentenza 7 giugno 2011 (dep. 10 giugno 2011), n. 183.


Attenuanti generiche e recidivi: costituzionalmente illegittimo l'art. 62-bis, comma 2, c.p. nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato per alcuni reati commessi da recidivi reiterati.


REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:

-           Paolo                           MADDALENA                                           Presidente
-           Alfio                            FINOCCHIARO                                         Giudice
-           Alfonso                       QUARANTA                                         "
-           Franco                         GALLO                                                  "
-           Luigi                            MAZZELLA                                          "
-           Gaetano                       SILVESTRI                                           "
-           Sabino                         CASSESE                                              "
-           Giuseppe                     TESAURO                                             "
-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                     "
-           Giuseppe                     FRIGO                                                   "
-           Alessandro                  CRISCUOLO                                        "
-           Paolo                           GROSSI                                                 "
-           Giorgio                        LATTANZI                                            "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di M.S.R. con ordinanza del 28 aprile 2009, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2010.
 
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
 
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. """

(Leggete il testo integrale della sentenza cliccando sul link che segue):

http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=943 .

Fonte Penale.it .

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Avvocato penalista - Attenuanti generiche e recidiva.

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giovedì 2 giugno 2011

Avvocato penalista - Buongiorno Italia e buon 2 giugno.

Avvocato penalista - Buongiorno Italia e buon 2 giugno.
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Avvocato penalista - Buongiorno Italia e buon 2 giugno.
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Oggi è il tuo giorno, cioè il giorno in cui si celebra il tuo anniversario, ma, secondo me, è anche il giorno del tuo compleanno e, dunque, in questo lieto giorno, ti voglio fare un augurio particolare, come particolare è il momento che tu stai attraversando, non certo da oggi, ma forse da molti o da moltissimi anni a questa parte.

Ma prima voglio dirti e chiederti qualcosa che, credo, nessuno ti ha mai detto o chiesto fino ad oggi, nemmeno quando in tanti ti celebrano o si ricordano di te o dei tuoi anniversari, più per forma o per la loro vanità, che non per autentico e vero sentimento verso di te.

Io non ho più tanta fiducia in te, poiché ho visto moltissime volte che ti comporti come matrigna nei riguardi dei tuoi figli migliori, e come madre amorevole nei confronti dei tuoi figli peggiori e, dal mio modesto punto di vista, francamente, non riesco a spiegarmene il perché.

Ed è per questo che non parteciperò alla festa del tuo anniversario, né quest'anno, né per tutti gli anni a venire e fin tanto che continuerò a riscontrare questo tuo modo di essere madre alla rovescia.

Gli esempi concreti che potrei indicarti sono migliaia di migliaia; ma te ne indico solo uno.

Fra tre anni, alla festa del tuo anniversario del 2 giugno, non ci sarà più il glorioso Corpo dei Carabinieri d'Italia, che è raffigurato nell'immagine che segue, poiché alcuni dei tuoi amati figliastri hanno deciso di sopprimerlo, sostituendolo con un nuovo e "più moderno" corpo di gendarmeria europea - secondo i dettami del Trattato di Velsen, che i tuoi amati figliastri hanno sottoscritto per te e per gli altri tuoi milioni di figli, senza giudizio, senza prudenza e senza riflessione - che, in base alla convenzione internazionale (trattato) non è tenuto a rendere conto a nessuno, né ai tuoi figli che fanno il nobile mestiere di giudice, né a quelli che dovrebbero fare l'onorevole mestiere di parlamentare, ma, secondo l'idea di chi ce lo ha imposto e di coloro che l'hanno vilmente accettato, renderà conto solo ai suoi scaltri ideatori e veri suoi padroni, nessuno dei quali è tra i tuoi figli.

Ti sembra che sia giusto tutto questo per i tuoi oltre 60.000.000 di figli laboriosi ed onesti?

Secondo me, non è per nulla giusto ed è per ciò che non verrò mai più alla tua festa.
 
Ti auguro, dunque, solo che il Signore ti conservi per sempre così come Lui ti ha voluta e come i tuoi figli migliori ti hanno ancor più arricchita, rendendoti bellissima, unica, straordinaria, buonissima e grande, e che ti protegga da tutti i mali che hai dentro ed attorno a te; ma, soprattutto,  ti auguro che, a partire da oggi e per sempre, tu possa essere amata davvero anche da quei tuoi figli che, fino ad oggi - e pure essi da moltissimo tempo in qua - hanno solo finto di amarti o, forse più semplicemente, non hanno mai sentito di amarti per come tu meritavi e meriti.

In caso contrario, che il Signore ti privi definitivamente di essi e del loro falso amore per te.

Io ti ho voluto sempre e veramente bene - come sai - e non smetterò mai di volertene; ma, fin tanto che continuerai a permettere che accadano certe cose, te ne vorrò in una maniera molto diversa e distaccata, anche per non essere frammisto ai tuoi amati figliastri o confuso con essi.

Sinceramente, sentitamente e con la filiale devozione che sai.

Uno dei tanti tuoi amorati figli.
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Avvocato penalista - Buongiorno Italia e buon 2 giugno.
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