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lunedì 3 luglio 2000

Avvocato penalista - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Art. 2630 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Art. 2630 del Codice Civile.
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Art. 2630 del Codice Civile. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. (1)
 
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
 
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
 
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
 
(1) L'articolo che così recitava:
 
"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma (2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
 
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."
 
è stato sostituito dalla L. 11 novembre 2011, n°. 180.
 
(2) Le parole:
 
“ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma”
 
sono state inserite dall’art. 42, comma 2, della L. 7 luglio 2009, n°. 88.
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domenica 2 luglio 2000

Avvocato penalista - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. Art. 2629 bis del Codice Civile.

Avvocato penalista - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. Art. 2629 bis del Codice Civile.
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Art. 2629 bis del Codice Civile. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

(1) Le originarie parole: “legge 12 agosto 1982, n°. 576“ sono state sostituite dal D. L.vo 29 dicembre 2006, n°. 303.
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sabato 1 luglio 2000

Avvocato penalista - Operazioni in pregiudizio dei creditori. Art. 2629 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Operazioni in pregiudizio dei creditori. Art. 2629 del Codice Civile.
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Art. 2629 del Codice Civile. Operazioni in pregiudizio dei creditori.
 
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
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venerdì 30 giugno 2000

Avvocato penalista - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Art. 2628 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Art. 2628 del Codice Civile.
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Art. 2628 del Codice Civile. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
 
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
 
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
 
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
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giovedì 29 giugno 2000

Avvocato penalista - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Art. 2627 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Art. 2627 del Codice Civile.
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Art. 2627 del Codice Civile. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
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mercoledì 28 giugno 2000

Avvocato penalista - Indebita restituzione dei conferimenti. Art. 2626 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Indebita restituzione dei conferimenti. Art. 2626 del Codice Civile.
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Art. 2626 del Codice Civile. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
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martedì 27 giugno 2000

Avvocato penalista - Impedito controllo. Art. 2625 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Impedito controllo. Art. 2625 del Codice Civile.
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Art. 2625 del Codice Civile. Impedito controllo. (1)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°. 58.

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n°. 39.
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lunedì 26 giugno 2000

Avvocato penalista - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Art. 2624 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Art. 2624 del Codice Civile.
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Art. 2624 del Codice Civile. (1) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

[Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

(1) Articolo abrogato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n°. 39.
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domenica 25 giugno 2000

Avvocato penalista - Falso in prospetto. Art. 2623 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Falso in prospetto. Art. 2623 del Codice Civile.
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Art. 2623 del Codice Civile. Falso in prospetto.

[Art. 2623. Falso in prospetto. (1)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 34 della L. 28 dicembre 2005, n°. 262.
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sabato 24 giugno 2000

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Art. 2622 del Codice Civile.

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Art. 2622 del Codice Civile.
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Art. 2622 del Codice Civile. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. (1)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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