Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale. |
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L'Articolo 419 del Codice Penale, intitolato alla Devastazione ed al saccheggio, prevede che:
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Come stabilisce espressamente la norma qui indicata, attraverso l'inciso "fuori dei casi preveduti dall'art. 285" (c.p.), è evidente che la figura criminosa di devastazione da essa prevista e punita è alquanto distinta e diversa dall'analogo delitto previsto e punito dall'art. 285 del Codice Penale.
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