Avvocato penalista - Il traffico illecito di rifiuti (tossici o nocivi) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°. 152.
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Avvocato penalista - Il traffico illecito di rifiuti (tossici o nocivi) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°. 152. |
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L'Art. 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°. 152, intitolato alle Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, prevede e stabilisce che:
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
Come è evidente, la norma penale che precede si denota alquanto lacunosa e malfatta, atteso che non precisa a quali tipologie di rifiuti si riferisca il divieto di traffico di rifiuti da essa stabilito e vietato, nel quale potrebbero rientrare, così come è formulata, anche i rifiuti non tossici o non nocivi...
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Avvocato penalista - Il traffico illecito di rifiuti (tossici o nocivi) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°. 152. |
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