Avvocato penalista - Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. Art. 506 del Codice Penale.
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Art. 506 del Codice Penale. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. (1)
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.
1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 1975, n°. 222, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 506, in relazione all'art. 505 c.p., nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza.
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Art. 506 del Codice Penale. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. (1)
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.
1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 1975, n°. 222, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 506, in relazione all'art. 505 c.p., nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza.
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