Avvocato penalista - Falsa testimonianza. Art. 372 del Codice Penale.
____________________________________
____________________________________
Art. 372 del Codice Penale. Falsa testimonianza.
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1).
(1) Articolo così modificato prima dall'art. 11, comma secondo, del D. L. 8 giugno 1992, n°. 306, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n°. 356, e, poi, dall’art. 10, comma 5, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
____________________________________
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________