Avvocato penalista - Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. Art. 143 del Codice Penale.
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Art. 143 del Codice Penale. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.
[Art. 143. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. (1)
In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato].
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n°. 354/1975.
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