Avvocato penalista - Pena di morte. Art. 21 del Codice Penale.
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Art. 21 del Codice Penale. Pena di morte. (1)
(1) L'articolo che così recitava:
"La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti"
è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ha sostituito la pena di morte con l'ergastolo.
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