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sabato 22 agosto 2015

Avvocato penalista - Portarsi un po' di hashish in vacanza non è reato, secondo la Cassazione.

Avvocato penalista - Portarsi un po' di hashish in vacanza non è reato, secondo la Cassazione.
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Avvocato penalista - Portarsi un po' di hashish in vacanza non è reato, secondo la Cassazione.
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"" Nessun reato portarsi un po’ di hashish in vacanza.

Per la Cassazione non c’é nulla di male portarsi dietro un po’ di scorta di hashish per le vacanze.

Con la sentenza 34758/12 la quarta sezione penale ha accolto il ricorso di un ragazzo, condannato nei precedenti gradi di giudizio, perché i giudici territoriali avevano ritenuto “dimostrata la detenzione illecita dal dato quantitativo della droga, in grado di consentire il confezionamento di circa 161 dosi medie: quantitativo incompatibile con l’uso personale in ragione del fatto che l’uomo era un assuntore occasionale”.

La difesa sosteneva che nella fase di merito la corte  “si fosse limitata a valorizzare negativamente il solo dato quantitativo, senza però considerare il contesto complessivo della vicenda e le circostanze dell’accertamento.

Per la Cassazione “il mero superamento dei limiti quantitativi” stabiliti dalla legge “quando si tratti di un quantitativo particolarmente importante e nel caso di specie non si è in presenza di un quantitativo così definibile, trattandosi del resto di hashish, non può fondare la presunzione assoluta della destinazione illecita”.

“Pur in presenza di date “quantità”, superiori ai limiti quantitativi massimi fissati dalla legge, l’ipotesi della destinazione ad un uso non esclusivamente personale può essere smentita, ad esempio, sulla base di altre circostanze”; tra queste rientrano “l’eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l’uso abituale di droga, e ciò soprattutto se il superamento della soglia è modesto”.

La Corte precisa che in tali situazioni ci sono alcuni aspetti che i giudici devono considerare; infatti l’uso personale deve essere dimostrato “in modo realmente concludente” tramite “le ragioni per le quali la persona si sia indotta a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale”.

Nel caso in esame, prosegue la corte, “a fronte di un quantitativo affatto esorbitante, i giudici di merito non hanno in alcun modo valutato il contesto oggettivo e soggettivo della vicenda, arrivando alla condanna solo attraverso una considerazione presuntiva assoluta di un dato quantitativo inidoneo a giustificare al di là di ogni ragionevole dubbio il giudizio sulla destinazione illecita”.

In conclusione, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna “perchè il fatto non sussiste”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/nessun-reato-portarsi-un-po-di-hashish-in-vacanza/
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Avvocato penalista - Portarsi un po' di hashish in vacanza non è reato, secondo la Cassazione.
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venerdì 21 agosto 2015

Avvocato penalista - Non è ingiuria e minaccia inveire contro un condomino, purché ciò sia la reazione immediata e irosa a un suo fatto ingiusto.

Avvocato penalista - Non è ingiuria e minaccia inveire contro un condomino, purché ciò sia la reazione immediata e irosa a un suo fatto ingiusto.
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Avvocato penalista - Non è ingiuria e minaccia inveire contro un condomino, purché ciò sia la reazione immediata e irosa a un suo fatto ingiusto.
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"" Se il vicino provoca lo si può mandare “a quel paese”.

Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in materia di ingiurie e molestie tra condomini.

La vicenda ha per protagonisti due vicini di casa dove uno manda l’altro “a quel paese” e così tra un insulto e l’altro, si aprono le porte del Tribunale e prende vita il processo che porterà le parti a scontrarsi fino a Piazza Cavour.

A causa del comportamento irritabile del vicino, che continuava a tenere acceso il motore dell’auto parcheggiata sotto la sua veranda, l’imputato, dopo averlo ripetutamente richiamato, in un momento di rabbia si fa scappare la succitata frase trasformando una normale lite tra vicini in una vera e propria “guerra” giudiziaria.

Per la Cassazione, l’eventuale ingiuria, detta in un momento di rabbia, è coperta dall’esimente della provocazione e, pertanto, ha accolto il ricorso presentato dall’imputato che era stato condannato nel merito per ingiuria e minaccia per avere inveito in maniera non troppo ortodossa con il vicino di casa.

La quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35239/12, ha inviato nuovamente il caso al tribunale di Agrigento affinchè verifichi la possibilità di applicare al caso oggetto d’esame l’esimente della provocazione, che era stata chiesta dall’imputato al quale però era invece stata riconosciuta l’attenuante.

I giudici di legittimità precisano che il giudice territoriale, “ha dimostrato di ritenere che effettivamente la reazione ingiuriosa” dell’imputato “fosse stata posta in essere a seguito dello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui” e, pertanto, “ha contraddittoriamente escluso l’operativita’ di qualsiasi esimente”, pur “avendone riconosciuto in fatto i presupposti per la sua applicabilita’, compreso quello dell’immediatezza della reazione che costituisce l’unico tratto distintivo della fattispecie esimente rispetto a quella attenuante”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/se-il-vicino-provoca-lo-si-puo-mandare-a-quel-paese/
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Avvocato penalista - Non è ingiuria e minaccia inveire contro un condomino, purché ciò sia la reazione immediata e irosa a un suo fatto ingiusto.
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giovedì 20 agosto 2015

Avvocato penalista - Giustificato l’errore del medico che vanta un ottimo curriculum professionale.

Avvocato penalista - Giustificato l’errore del medico che vanta un ottimo curriculum professionale.
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Avvocato penalista - Giustificato l’errore del medico che vanta un ottimo curriculum professionale.
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"" Cassazione: giustificabile l’errore del medico che vanta un ottimo curriculum professionale.

Una sentenza molto particolare é stata emessa dalla Cassazione nei confronti di un medico sospettato di aver commesso sbagli talmente gravi da provocare il decesso di un paziente.

Una decisione in tal senso si pone peró in netto contrasto con altre recenti pronuncie della massica corte su questa delicatissima questione.

Non molto tempo fa la Cassazione, con la Sentenza n. 42588/11, occupandosi di un caso di responsabilità medica con esiti mortali, ha deciso che il medico che commette errori irreparabili può essere sospeso dalla professione sanitaria anche se non è stato ancora celebrato il processo penale a suo carico.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte (collegato, come si vedrà con la sentenza che si sta per esaminare) riguardava un ginecologo che, per la procura, “era incorso in gravissima negligenza e imperizia” nello svolgimento dell’operazione al punto da poter configurare anche l’ipotesi di “omicidio volontario sotto l’aspetto del dolo eventuale”.

In questo caso, la Cassazione, dando ragione alla procura, ha ritenuto applicabile la sospensione dell’esercizio della professione.

Secondo quanto é stato invece deciso successivamente dalla Corte con la sentenza n. 35472/12 il medico in questione (che ha commesso l’errore) é “scusabile” ma solo se ha un “buon curriculum e non ha precedenti episodi connotati da colpa”.

In questo modo i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso presentato dal medico pescarese a cui era stato vietato l’esercizio della professione per due mesi a causa dei “gravi indizi di negligenza” che avrebbero “concorso alla causazione di lesioni e della morte di una paziente” che si era sottoposto ad un intervento di laparoscopia.

La Corte, nel decidere il caso, si é dimostrata decisamente contraria ai provvedimenti drastici che si possono prendere nei confronti di un medico sottoposto ad indagini e, pertanto, ha ritenuto necessaria una nuova analisi del caso concretamente verificatosi ma, questa volta, tenendo in considerazione anche il percorso formativo e professionale del clinico.

Il ricorso, giunto innanzi ai giudici di legittimità per la seconda volta, dopo che il Tribunale dell’Aquila aveva “ravvisato plurimi rilevanti profili di negligenza nonche’ un elevato grado di colpa” aveva deciso di accogliere la richiesta del P.M. riguardo alla predetta misura interditiva (la prima volta la Corte aveva accolto la ricusata della Procura) ma, anche grazie ad una perizia favorevole all’imputato e al fatto che, nel frattempo, un procedimento nei suoi confronti si era archiviato, la terza sezione penale, salva il ginecologo dalla sanzione disciplinare e lo fa motivando in sentenza che tale decisione é arrivata poiché si é tenuto conto dell’ottimo background professionale del medico.

La corte, ponendo le considerazioni appena fatta come base logica per decidere, ha  annullato l’ordinanza impugnata precisando che “il Tribunale é incorso in vizio di motivazione nella parte in cui non é stata compiuta una valutazione del percorso e del pregresso professionale del ricorrente che non puo’ ricevere notazioni negative in relazione ad accertamenti ancora in corso o da procedimenti archiviati in relazione a fatti diversi”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-giustificabile-lerrore-del-medico-che-vanta-un-ottimo-curriculum-professionale/
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Avvocato penalista - Giustificato l’errore del medico che vanta un ottimo curriculum professionale.
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mercoledì 19 agosto 2015

Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 Codice Penale, chi fa l'occhiolino a donne estranee.

Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 Codice Penale, chi fa l'occhiolino a donne estranee.
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Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 Codice Penale, chi fa l'occhiolino a donne estranee.
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"" Condannato per molestie un cinquantenne col vizio dell’occhiolino.

La cassazione ha esaminato il caso di un “molestatore” molto particolare.

L’imputato non disturbava le “vittime” con telefonate, sms e pedinamenti, ma si limitava ad importunare alcune donne (sempre le stesse) facendo loro continuamente l'occhiolino.

Un gesto innocuo visto che non si azzardava mai a spingersi oltre l’ammiccamento ma alle donne, costrette per anni a veder strizzare l’occhio del cinquantenne catanzarese non è proprio andata giù e, per l’uomo si sono aperte le porte del Tribunale.

L’imputato, di fatto non commetteva nessun atto di violenza, lui era solito seguire alcune ragazze per la strada e magari accompagnarle fin dentro al supermercato dove iniziava la sua performance da latin lover.

Gli ammiccamenti di solito si verificavano in zona cassa mentre si appoggiava alla spalla della “vittima” di turno, altre volte invece il novello Casanova si limitava a strizzare l’occhio alle donne semplicemente per strada innescando con la “prescelta” un gioco di sguardi che si incrociavano senza tregua.

Il Tribunale di Catanzaro ha condannato l’uomo pagamento di una multa simbolica di 200 euro ma il molestatore, per nulla rassegnato e convinto della sua innocenza, ha portato la causa innanzi ai giudici di Piazza Cavour dove ha cercato di alleggerire la propria posizione sostenendo che le sue attenzioni in fin dei conti non sarebbero state così offensive e che il suo comportamento sarebbe dovuto a un lavoro troppo impegnativo e stressante.

La prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33407/12, ha respinto il ricorso dell’imputato confermando il verdetto di condanna. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/condannato-per-molestie-un-cinquantenne-col-vizio-dellocchiolino/
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Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 Codice Penale, chi fa l'occhiolino a donne estranee.
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martedì 18 agosto 2015

Avvocato penalista - Risponde di Lesioni personali colpose, Articolo 590 del Codice Penale, l'amministratore che non rimuove o non segnala le insidie condominiali pericolose e, per ciò, qualcuno si fa male.

Avvocato penalista - Risponde di Lesioni personali colpose, Articolo 590 del Codice Penale, l'amministratore che non rimuove o non segnala le insidie condominiali pericolose e, per ciò, qualcuno si fa male.
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Avvocato penalista - Risponde di Lesioni personali colpose, Articolo 590 del Codice Penale, l'amministratore che non rimuove o non segnala le insidie condominiali pericolose e, per ciò, qualcuno si fa male.
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"" Responsabilità penale dell'Amministratore per le insidie e i trabocchetti del condominio.

Eliminare dall'area condominiale un’insidia o un trabocchetto deve considerarsi un intervento “sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell’obbligo di agire ex art. 40 comma 2 codice penale”.

In questo modo la Cassazione, con la sentenza 6 settembre 2012 numero 34147, introduce il principio di diritto che prevede la possibilità per l’amministratore del condominio di incorrere in una condanna penale qualora omettesse di realizzare quegli  interventi di manutenzione necessari sullo stabile condominiale e, sfortunatamente, qualcuno si facesse male (art. 590 commi 1 e 2 del codice penale).

Il caso che ha permesso agli ermellini di affrontare tali argomentazioni riguardava la caduta di una donna e la conseguente frattura omerale (guaribile in 40 giorni) procuratasi inciampando mentre si accingeva ad entrare in farmacia.

Proprio di fronte alla farmacia (situata al piano terra di uno stabile condominiale) vi era un avvallamento che si era creato tra il pavimento e un tombino destinato alla raccolta di acque reflue che l’amministratore di condominio aveva omesso di ripristinare.

La vicenda appena esposta originava un procedimento che nella fase di merito si concludeva con una condanna penale e un risarcimento in favore della parte civile.

Secondo l’analisi effettuata al caso di specie da parte della Suprema Corte di Cassazione il giudice territoriale ha ricostruito l'accaduto con un adeguato apprezzamento delle risultanze processuali, facendo emergere come dato certo che i dislivelli che si erano creati non erano mai stati oggetto di interventi diretti ad eliminare il pericolo per chi vi transitava.

Per la Corte la colpa per aver omesso di sistemare il passaggio pedonale o quantomeno di ridurne la pericolosità “con idonee delimitazioni” ricade esclusivamente in capo all'amministratore.

Infatti, nella parte motiva della sentenza, si legge che l'amministratore riveste “una specifica posizione di garanzia, e su esso grava l’obbligo, ex art. 40, c.p.v., del codice penale di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l'incolumità del terzi”.

La Corte inoltre osserva che l'obbligo di eliminare le situazioni di pericolo, non è subordinato alla preventiva delibera dell'assemblea e, più nello specifico precisa che il disposto di cui all'art. 1130, n. 4, del codice civile “viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull'amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr. Sez. 4 n. 3959 del 2009; Sez. 4 n. 6757 del 1983).

Dalla lettera dell’art. 1135, ultimo comma, del codice civile si evince, peraltro, a contrario che l'amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l’assemblea”.

In conclusione, la Quarta Sezione Penale ha confermato la condanna per lesioni colpose inflitta dai giudici di merito all'amministratore di condominio, poiché aveva omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di eseguire i lavori di ripristino dell'avvallamento esistente nei pressi di un tombino posto sul marciapiede condominiale, causando così la suddetta caduta. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/responsabilita-penale-dellamministratore-per-le-insidie-e-i-trabocchetti-del-condominio/
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Avvocato penalista - Risponde di Lesioni personali colpose, Articolo 590 del Codice Penale, l'amministratore che non rimuove o non segnala le insidie condominiali pericolose e, per ciò, qualcuno si fa male.
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lunedì 17 agosto 2015

Avvocato penalista - Integra il reato di Manifestazioni fasciste, Art. 5 della Legge n°. 645 del 1952, cosiddetta legge Scelba, fare il saluto fascista in pubblico.

Avvocato penalista - Integra il reato di Manifestazioni fasciste, Art. 5 della Legge n°. 645 del 1952, cosiddetta legge Scelba, fare il saluto fascista in pubblico.
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"" La cassazione condanna un fiorentino per aver fatto il saluto fascista.

Gesti e parole di troppo possono costar caro.

Ne sa qualcosa un cinquantaduenne fiorentino che mentre si trovava insieme ad altra gente ad una “pubblica riunione”, scioccamente al posto di salutare tutti con una semplicissima stretta di mano ha preferito farlo con il saluto romano accompagnando il gesto con una serie di “slogan inneggianti al razzismo e al regime fascista”.

Per la Cassazione chi inneggia al fascismo facendo il saluto romano deve essere punito e, pertanto, nel caso di specie la decisione della Corte non poteva che essere una condanna.

Non é stato facile però giungere a tale decisione perché, nel corso del processo, alcuni elementi del reato non erano poi del tutto evidenti e schiaccianti da incriminare l’uomo.

Questa difficoltà iniziale però è stata superata già nella fase di merito da ulteriori prove per mezzo delle quali è stato possibile inchiodare l’imputato.

Nel decidere il caso, i giudici di legittimità hanno affermato un importante principio di diritto riguardante il valore della prova testimoniale in relazione al riconoscimento dell’imputato.

Gli ermellini hanno sostanzialmente confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte territoriale dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'uomo il quale fondava la propria estraneità ai fatti di causa sulla base del fatto che non vi era certezza che il soggetto ritratto nelle foto reperite, da cui era scaturita l’indagine, fosse proprio lui poiché nelle stesse vi era raffigurato un uomo con il “capo coperto da un cappello, una sciarpa sul volto e un giubbotto imbottito”.

La condanna è arrivata anche grazie al riconoscimento dell’imputato da parte di un poliziotto che nel processo era stato sentito dal giudice in qualità di testimone e dove aveva dichiarato di conoscere l’imputato fin “dal 1990.

Con la sentenza n. 355449 depositata il,17 settembre 2012, la sesta sezione penale ha rilevato che “il giudice d’appello ha fondato il proprio convincimento sulla circostanza che gli imputati erano soggetti già noti alle forze di Polizia (in particolare alla Digos e alle Questure della Toscana) per la loro partecipazione ad altre manifestazioni del genere” e che il ricorrente “era pluripregiudicato e, perciò, anche sotto questo profilo, era noto alle forze di Polizia”.

Per la Corte, i giudici del merito, “hanno poi posto in rilievo come l’imputato avesse la parte inferiore del volto (dal naso in giù) coperta da una sciarpa, che non ne impediva il riconoscimento da parte di chi già lo conoscesse”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-condanna-un-fiorentino-per-aver-fatto-il-saluto-fascista/
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domenica 16 agosto 2015

Avvocato penalista - Il lutto familiare giustifica l’assenza del difensore all'udienza, poiché è una situazione grave sotto il profilo umano e morale.

Avvocato penalista - Il lutto familiare giustifica l’assenza del difensore all'udienza, poiché è una situazione grave sotto il profilo umano e morale.
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Avvocato penalista - Il lutto familiare giustifica l’assenza del difensore all'udienza, poiché è una situazione grave sotto il profilo umano e morale.
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" Il lutto familiare giustifica l’assenza del difensore all'udienza.

La Cassazione é intervenuta su un caso proveniente dalla Corte d’Appello di Perugia che aveva emesso una sentenza di condanna nei confronti di due soggetti per il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento.

Il caso sottoposto al giudizio della suprema corte risulta interessante non tanto per la decisione presa dai giudici della sesta sezione penale riguardo al fatto di causa, ma soprattutto per un altro motivo non correlato al merito della pronuncia, un motivo assorbente, riguardante l’impedimento dell'avvocato a presenziare l’udienza.

Nello specifico, la corte territoriale aveva rigettato l’istanza di rinvio formulata, il giorno precedente all'udienza, dal difensore di entrambi gli imputati, perché impedito da un grave lutto famigliare e lo stesso giorno dell'udienza sarebbe stato celebrato il funerale della propria sorella.

Per i giudici della Cassazione l'assoluta impossibilità dell'avvocato a comparire all'udienza non deve essere interpretata come un impedimento obiettivamente “materiale” a parteciparvi, ma vanno considerare le “situazioni che possano sotto il profilo emotivo e umano essere ritenute anch'esse di ostacolo alla partecipazione attiva all'incarico affidatogli”.

Sul punto, le osservazioni della Corte evidenziano un aspetto importante e analogicamente compatibile con la disciplina che nella medesima situazione si applica nell'ambito del lavoro dipendente, dove la morte di un familiare rappresenta una causa idonea a giustificare l'assenza dal lavoro.

Anche al difensore, che presta un'opera intellettuale riconosciuta e garantita a livello costituzionale, deve essere riservato analogo trattamento, quando si verificano situazioni che impongono rispetto dal punto di vista umano e morale.

Pertanto, il principio che emerge dalla sentenza n. 32949 del 22 agosto del 2012 è che le situazioni gravi sotto il profilo umano e morale giustificano l'assoluta impossibilità dell'avvocato a comparire in udienza, anche quando la sua presenza sia prevista dalla legge.

Chiaramente il principio espresso dalla corte non è riservato per gli avvocati, ma si estende ad ogni altro prestatore d'opera. "

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/il-lutto-familiare-giustifica-lassenza-del-difensore-alludienza/
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Avvocato penalista - Il lutto familiare giustifica l’assenza del difensore all'udienza, poiché è una situazione grave sotto il profilo umano e morale.
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sabato 15 agosto 2015

Avvocato penalista - La custodia in carcere si presume adeguata, sia quando occorre adottarla, sia successivamente, se permangono le esigenze cautelari.

Avvocato penalista - La custodia in carcere si presume adeguata, sia quando occorre adottarla, sia successivamente, se permangono le esigenze cautelari.
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Avvocato penalista - La custodia in carcere si presume adeguata, sia quando occorre adottarla, sia successivamente, se permangono le esigenze cautelari.
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"" Sezioni Unite : presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.

La Cassazione ha emesso una sentenza molto importante in tema di misure cautelari.

In poche parole, ha stabilito che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere in base a quanto stabilito dall'articolo 275, comma 3 c.p.p. opera sia in occasione dell’adozione del provvedimento della misura coercitiva sia nelle fasi successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari.

Il principio dettato con la sentenza n. 34473/2012 depositata il 20 settembre 2012 dalle sezioni unite penali, permette quindi di eliminare ogni dubbio interpretativo sull'argomento in quanto si delinea la tesi giurisprudenziale da seguire mettendo fine, una volta per tutte, alla confusione generata nel tempo dalle pronuncia contrastanti.

In ogni caso, la Suprema Corte di Cassazione ha rimesso al vaglio della Corte costituzionale l’articolo 275, comma 3 nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per delitti commessi per agevolare l’attività mafiosa, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-presunzione-di-adeguatezza-della-custodia-in-carcere/
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Avvocato penalista - La custodia in carcere si presume adeguata, sia quando occorre adottarla, sia successivamente, se permangono le esigenze cautelari.
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venerdì 14 agosto 2015

Avvocato penalista - Gli omosessuali stranieri hanno il diritto di vivere liberamente la propria vita sessuale e affettiva; così ha stabilito la Cassazione.

Avvocato penalista - Gli omosessuali stranieri hanno il diritto di vivere liberamente la propria vita sessuale e affettiva; così ha stabilito la Cassazione.
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Avvocato penalista - Gli omosessuali stranieri hanno il diritto di vivere liberamente la propria vita sessuale e affettiva; così ha stabilito la Cassazione.
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" Cassazione: gli omosessuali stranieri hanno il diritto di “vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione l’esistenza di norme penali sanzionatorie degli omosessuali costituisce “di per sé una condizione generale di privazione dei diritti fondamentali di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”

I giudici hanno affermato un importante principio in materia di protezione internazionale ossia che le suddette norme costituiscono “di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”.

Nel caso specifico la Corte si riferiva all’art. 319 del codice penale del Senegal e, continua la Corte, tale privazione rappresenta una “violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” che “si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione di oggettiva persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta.”

Questo è ciò che emerge dalla sentenza n. 15981/2012 depositata il 20 settembre 2012 che in poche parole si scontra con altra precedente, la n. 16417/2007, in cui la Corte, riguardo ad un procedimento di espulsione ex art. 19 D. Lgs. 286/1998 aveva affermato che le norme penali che sanzionano l’omosessualità possono essere astrattamente persecutorie, ma che per integrare gli estremi del fatto persecutorio è necessario verificare se “la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell’agente, e non necessariamente anche in relazione alla pratiche che dalla stessa eventualmente conseguano”.

La sentenza oggetto d’esame invece supera una volta per tutte questa distinzione tra precetti penali, riconoscendo pianamente che l’esistenza di sanzioni penali rappresenta una forma di persecuzione.

Sentenza importante perché questa una nuova interpretazione dell’argomento trattato dalla Corte interesserà molto i futuri giudizi di opposizione all'espulsione.

Infine, aver richiamato i diritti fondamentali del viver liberamente la propria sessualità e il riferimento alla C.E.D.U. e alla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, confermano l’atteggiamento finalmente ‘laico’ della Cassazione rispetto ai diritti lgbt, inaugurato da Cass. 4184/2012 e che speriamo porti molti buoni frutti. "

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-gli-omosessuali-hanno-il-diritto-di-vivere-liberamente-la-propria-vita-sessuale-ed-affettiva/
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Avvocato penalista - Gli omosessuali stranieri hanno il diritto di vivere liberamente la propria vita sessuale e affettiva; così ha stabilito la Cassazione.
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giovedì 13 agosto 2015

Avvocato penalista - Integra il delitto di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Articolo 600 del Codice Penale, sfruttare i bambini costringendoli all'accattonaggio.

Avvocato penalista - Integra il delitto di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Articolo 600 del Codice Penale, sfruttare i bambini costringendoli all'accattonaggio.
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Avvocato penalista - Integra il delitto di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Articolo 600 del Codice Penale, sfruttare i bambini costringendoli all'accattonaggio.
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"" Accattonaggio rom: riduzione in schiavitù oppure stile di vita? La risposta della Cassazione.

Riduzione in schiavitù oppure stile di vita?

Questa è stata la domanda che si sono posti gli ermellini trattando il caso di un rom che sfruttava i bambini costringendoli a chiedere l’elemosina.

L’imputato giustificava questo comportamento inquadrandolo dentro la tradizione culturale zingara, in poche parole, secondo il suo modo di vedere le cose, non si tratterebbe di accattonaggio ma di un vero e proprio stile di vita.

La Cassazione però non è stata dello stesso parere e, con la sentenza n. 37638/12, ha respinto le richieste formulate dal ricorrente che cercavano di giustificare le violenze da questo compiute nei confronti di una bambina di 10 anni per costringerla ad elemosinare qualche euro.

Per la difesa, era da escludere che l'atteggiamento contestato all'imputato rumeno potesse essere configurare il reato di riduzione in schiavitù poiché, per le millenarie tradizioni culturali dei popoli di etnia rom, l’accattonaggio è il valore di un vero e proprio sistema di vita e, pertanto, per i fatti incriminati, al massimo poteva configurarsi in capo al ricorrente, il reato di cui all'art. 572 c.p. (ovvero maltrattamenti in famiglia).

In pratica, la difesa voleva “declassare” i fatti di causa verso un reato “minore” ma la Suprema Corte di Cassazione lo ha escluso confermando la condanna per riduzione in schiavitù, in considerazione anche del contesto in cui la bambina era costretta a vivere e delle imposizioni che subiva.

Dai fatti di causa emerge che l’accattonaggio era per la bambina un vero e proprio “lavoro” a tempo pieno.

La ragazzina veniva costretta con percosse e minacce ad elemosinare per tutta la giornata e poi, la sera, doveva consegnare alla madre e al suo compagno l’incasso.

Per la Corte le circostanze descritte rappresentano senza dubbio che l’imputato si approfittava della condizione di inferiorità fisica e psichica della piccola e ciò è sufficiente per far scattare il reato di riduzione in schiavitù.

Inoltre, la Corte ricorda che lo sfruttamento non è mai stato legalizzato da nessuno stato e la consuetudine delle popolazioni zingare di utilizzare bambini nell'accattonaggio potrebbe essere considerata come una scriminante soltanto se ci fosse una legge a richiamarla in tal senso. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/accattonaggio-rom-riduzione-in-schiavitu-oppure-stile-di-vita-la-risposta-della-cassazione/
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