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lunedì 10 gennaio 2000

Avvocato penalista - Altre comunicazioni e conversazioni. Art. 623 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Altre comunicazioni e conversazioni. Art. 623 bis del Codice Penale.
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Art. 623 bis. Altre comunicazioni e conversazioni.
 
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.
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domenica 9 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione di segreti scientifici o industriali. Art. 623 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione di segreti scientifici o industriali. Art. 623 del Codice Penale.
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Art.623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
 
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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sabato 8 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione di segreto professionale. Art. 622 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione di segreto professionale. Art. 622 del Codice Penale.
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Art. 622. Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Parole introdotte dall’art. 15, comma 3, lett. c) della L. 28 dicembre 2005, n°. 262.
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venerdì 7 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione del contenuto di documenti segreti. Art. 621 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione del contenuto di documenti segreti. Art. 621 del Codice Penale.
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Art. 621. Rivelazione del contenuto di documenti segreti.
 
Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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giovedì 6 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Art. 620 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Art. 620 del Codice Penale.
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Art. 620. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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mercoledì 5 gennaio 2000

Avvocato penalista - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Art. 619 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Art. 619 del Codice Penale.
 
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Art. 619. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
 
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se il colpevole senza giusta causa rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.
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martedì 4 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione del contenuto di corrispondenza. Art. 618 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione del contenuto di corrispondenza. Art. 618 del Codice Penale.
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Art. 618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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lunedì 3 gennaio 2000

Avvocato penalista - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 sexies del Codice Penale.
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Art. 617 sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.
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domenica 2 gennaio 2000

Avvocato penalista - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 quinquies del Codice Penale.
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Art. 617 quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
 
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.
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sabato 1 gennaio 2000

Avvocato penalista - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 quater del Codice Penale.
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Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
 
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
 
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
 
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
 
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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