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sabato 30 ottobre 1999

Avvocato penalista - Lesioni personali colpose. Art. 590 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Lesioni personali colpose. Art. 590 del Codice Penale.
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Art. 590. Lesioni personali colpose.
 
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
 
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
 
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (1) (2)
 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
 
(1) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n°. 102.
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venerdì 29 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio colposo. Art. 589 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio colposo. Art. 589 del Codice Penale.
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Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (1)

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (2)

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. (3)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (4)

(1) La parola: “cinque” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.

(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n°. 102.

(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.

(4) Le parole: “anni dodici” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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giovedì 28 ottobre 1999

Avvocato penalista - Rissa. Art. 588 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rissa. Art. 588 del Codice Penale.
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Art. 588. Rissa.
 
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.
 
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni.
 
La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
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mercoledì 27 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio e lesione personale a causa di onore. Art. 587 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio e lesione personale a causa di onore. Art. 587 del Codice Penale.
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Omicidio e lesione personale a causa di onore.
 
[Art. 587. Omicidio e lesione personale a causa di onore. (1)
 
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
 
Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
 
Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n°. 442.
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martedì 26 ottobre 1999

Avvocato penalista - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Art. 586 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Art. 586 del Codice Penale.
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Art. 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
 
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
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lunedì 25 ottobre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 585 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 585 del Codice Penale.
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Art. 585. Circostanze aggravanti.
 
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. (1)
 
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
 
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
 
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
 
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
 
(1) Il precedente comma che recitava: “Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.” è stato così sostituito dall’art. 3, comma 59, della L. 15 luglio 2009, n°. 94
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domenica 24 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio preterintenzionale. Art. 584 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio preterintenzionale. Art. 584 del Codice Penale.
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Art. 584. Omicidio preterintenzionale.
 
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
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sabato 23 ottobre 1999

Avvocato penalista - Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Art. 583 quater del Codice Penale

Avvocato penalista  - Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Art. 583 quater del Codice Penale.
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Art. 583 quater. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. (1)
 
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
 
(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 7 del  D. L. 08.02.2007, n°. 8, come modificato dall'allegato alla L. 04.04.2007, n°. 41, con decorrenza dal 06.04.2007.
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venerdì 22 ottobre 1999

Avvocato penalista - Pena accessoria. Art. 583 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena accessoria. Art. 583 ter del Codice Penale.
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Art. 583 ter. Pena accessoria. (1)
 
La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.
 
Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, della L. 9 gennaio 2006, n. 7
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giovedì 21 ottobre 1999

Avvocato penalista - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Art. 583 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Art. 583 bis del Codice Penale.
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Art. 583 bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. (1)
 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
 
Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
 
La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
 
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
 
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
 
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; (3)
 
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. (2)
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
 
In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 6, co. 1, della L. 9 gennaio 2006, n°. 7.
 
(2) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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