http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

domenica 10 ottobre 1999

Avvocato penalista - Sottrazione di persone incapaci. Art. 574 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione di persone incapaci. Art. 574 del Codice Penale.
____________________________________

Art. 574. Sottrazione di persone incapaci.

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. (1)

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. q), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
____________________________________


Leggi tutto...

sabato 9 ottobre 1999

Avvocato penalista - Sottrazione consensuale di minorenni. Art. 573 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione consensuale di minorenni. Art. 573 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni.
 
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. (1)
 
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
 
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. p), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
____________________________________

Leggi tutto...

venerdì 8 ottobre 1999

Avvocato penalista - Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Art. 572 del Codice Penale.

Avvocato penalista  -  Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Art. 572 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. (1)
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32] .
 
(.....) (2)
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
 
(1) L'articolo che recitava: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
____________________________________
 

Leggi tutto...

giovedì 7 ottobre 1999

Avvocato penalista - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Art. 571 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Art. 571 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
 
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
____________________________________
 

Leggi tutto...

mercoledì 6 ottobre 1999

Avvocato penalista - Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Art. 570 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Art. 570 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
 
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1)
 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
 
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. o), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
____________________________________
 

Leggi tutto...

martedì 5 ottobre 1999

Avvocato penalista - Pena accessoria. Art. 569 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena accessoria. Art. 569 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 569. Pena accessoria.
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. (1) (2)
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
 
(2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 febbraio 2012, n°. 31 ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto."
 
Successivamente, con sentenza 23 gennaio 2013, n°. 7 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto."
____________________________________
 

Leggi tutto...

lunedì 4 ottobre 1999

Avvocato penalista - Occultamento di stato di un figlio. Art. 568 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Occultamento di stato di un figlio. Art. 568 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 568. Occultamento di stato di un figlio. (1)
 
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (2)
 
(1) Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. m), del  D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
____________________________________
 

Leggi tutto...

domenica 3 ottobre 1999

Avvocato penalista - Alterazione di stato. Art. 567 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Alterazione di stato. Art. 567 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 567. Alterazione di stato.
 
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
 
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
____________________________________ 
 
Leggi tutto...

sabato 2 ottobre 1999

Avvocato penalista - Supposizione o soppressione di stato. Art. 566 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Supposizione o soppressione di stato. Art. 566 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 566. Supposizione o soppressione di stato.
 
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
____________________________________
 

Leggi tutto...

venerdì 1 ottobre 1999

Avvocato penalista - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. Art. 565 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. Art. 565 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.
 
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.
____________________________________
 

Leggi tutto...