Questa è giustizia?

giovedì 30 ottobre 2014

Avvocato penalista - La Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 269 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 269 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - La Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 269 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L'Art. 269 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Conservazione della documentazione, prevede e stabilisce che:

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
____________________________________

Avvocato penalista - La Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 269 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________




Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________