Questa è giustizia?

lunedì 23 giugno 2014

Avvocato penalista - Scambio elettorale politico mafioso o voto di scambio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 416 ter del Codice Penale, così come modificato dalla Legge 17 aprile 2014, n°. 62.

Avvocato penalista - Scambio elettorale politico mafioso o voto di scambio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 416 ter del Codice Penale, così come modificato dalla Legge 17 aprile 2014, n°. 62.
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Avvocato penalista - Scambio elettorale politico mafioso o voto di scambio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 416 ter del Codice Penale, così come modificato dalla Legge 17 aprile 2014, n°. 62.
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"" Legge 17 aprile 2014, n. 62 - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
 
Modificato il reato di voto di scambio (in vigore dal 18 aprile 2014) (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2014)
 
Art. 1
 
1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
 
Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
 
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma.
 
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Fonte penale.it :

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Avvocato penalista - Scambio elettorale politico mafioso o voto di scambio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 416 ter del Codice Penale, così come modificato dalla Legge 17 aprile 2014, n°. 62.
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