Questa è giustizia?

domenica 26 gennaio 2014

Avvocato penalista - E' diffamazione (art. 595 c. p.) anche il postare uno scritto offensivo sui social network o in altri luoghi del web; in questi casi si integra il reato di diffamazione internautica o tramite social network.

Avvocato penalista - E' diffamazione (art. 595 c. p.) anche il postare uno scritto offensivo sui social network o in altri luoghi del web; in  questi casi si integra il reato di diffamazione internautica o tramite social network.
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Lo ha stabilito il Tribunale di Livorno nella sua recente ed innovativa sentenza che qui segue.
 
E, personalmente, è una sentenza che stabilisce un principio di diritto che condivido totalmente e senza alcuna riserva, atteso che il mezzo usato, grazie alle nuove tecnologie a nostra disposizione, secondo me, aggrava e certo non sminuisce l'animus diffamandi.   
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Avvocato penalista - E' diffamazione (art. 595 c. p.) anche il postare uno scritto offensivo sui social network o in altri luoghi del web; in  questi casi si integra il reato di diffamazione internautica o tramite social network.
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L'Articolo 595 del Codice Penale, intitolato alla Diffamazione, prevede che:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032,00 euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065,00 euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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Fonte Guide Legali.it :
 
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Avvocato penalista - E' diffamazione (art. 595 c. p.) anche il postare uno scritto offensivo sui social network o in altri luoghi del web; in  questi casi si integra il reato di diffamazione internautica o tramite social network.
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