Questa è giustizia?

lunedì 16 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.
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L'Articolo 574 bis del Codice Penale, intitolato alla Sottrazione e trattenimento di minore all'estero, prevede e stabilisce che:
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.
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